Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
Sostituiremo il comma 131 della legge 107/2015 (Buona scuola)
Il comma 131 dell'art. 1 della legge 107/2015 vietava di superare i 36 mesi complessivi di contratti a termine per il personale delle scuole statali assunto su posti vacanti e disponibili. È stato abrogato dall'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (decreto «dignità»), articolo inserito dalla Camera durante la conversione e approvato con la legge 9 agosto 2018, n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018), nel periodo del governo Conte I. Il limite non è stato sostituito da un altro tetto: le supplenze del personale docente e ATA restano escluse dalla disciplina generale dei contratti a termine (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 29). Il comma risulta ancora abrogato nel testo di oggi.
- Fonte: programma elettorale, sezione "ISTRUZIONE", Stop comma 131, p. 50
- Prova: Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, art. 4-bis (Normattiva, testo con le modifiche della legge di conversione n. 96/2018): «Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026