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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

10 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

esclusione del risarcimento danni per il ladro e/o i parenti salvo che per grave errore inescusabile

L'articolo 7 della legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019) ha aggiunto all'articolo 2044 del codice civile che, nei casi di legittima difesa nel domicilio e nei luoghi di lavoro (art. 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale), la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa, quindi non è dovuto alcun risarcimento. Già prima l'articolo escludeva la responsabilità di chi agisce in legittima difesa; la legge l'ha estesa ai casi in cui la proporzione è ora presunta. Nell'eccesso colposo per grave turbamento (art. 55, secondo comma) al danneggiato spetta solo un'indennità fissata dal giudice con equo apprezzamento, tenendo conto anche della condotta del danneggiato. È questa l'eccezione prevista dalla legge, diversa nella forma dal «grave errore inescusabile» del programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Rivedere i termini per la denuncia per molestie portandoli da 6 mesi ad 1 anno

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), art. 13, comma 4, lettera b), ha portato da sei a dodici mesi il termine per proporre la querela per violenza sessuale (art. 609-septies del codice penale), che comprende le molestie sessuali. L'atto è stato adottato prima della fine del governo Conte I (5 settembre 2019).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Previsione di nuovi concorsi per implementare l’organico delle cancellerie e del personale amministrativo.

Entrambi i governi hanno previsto e bandito concorsi per il personale amministrativo degli uffici giudiziari. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 307) ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere fino a 3.000 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 e ha stanziato 2 milioni di euro per le procedure concorsuali. Il concorso RIPAM per 2.329 funzionari nei ruoli del Ministero della giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 26 luglio 2019, durante il Conte I. Con il governo Draghi il concorso per 8.171 addetti all'ufficio per il processo, a tempo determinato, è uscito nella GU n. 62 del 6 agosto 2021. La promessa riguarda la previsione di nuovi concorsi, non la copertura di tutti i posti vacanti: per questo l'esito differisce da quello, «in parte», della scheda corrispondente di «Il conto» sul personale amministrativo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Procedere alla revisione del rito abbreviato non consentendo l’applicazione dello stesso ai reati puniti con la pena dell’ergastolo

La legge 12 aprile 2019, n. 33 (GU n. 93 del 19 aprile 2019, in vigore dal 20 aprile 2019, governo Conte I) ha inserito nell'art. 438 del codice di procedura penale il comma 1-bis: «Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo». Il testo non è stato modificato nel periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introdurre modifiche all’ordinamento penale per prevenire e reprimere il reato di “femminicidio”

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), nata da un disegno di legge del governo Conte I, ha modificato il codice penale e quello di procedura penale per la violenza domestica e di genere. Ha esteso le aggravanti dell'omicidio all'uccisione della persona legata al colpevole da relazione affettiva anche senza convivenza, e alle relazioni e convivenze cessate, impedendo che le attenuanti generiche prevalgano (art. 11). Ha portato le pene per i maltrattamenti in famiglia da 3 a 7 anni, per gli atti persecutori da 1 anno a 6 anni e 6 mesi e per la violenza sessuale da 6 a 12 anni, e ha introdotto nuovi reati. Non è stato introdotto un reato autonomo di «femminicidio».

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introduzione del reato di coercizione del matrimonio di minorenni (spose bambine)

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, art. 7; GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019, governo Conte I) ha introdotto l'art. 558-bis del codice penale, «Costrizione o induzione al matrimonio». Il reato punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi costringe o induce una persona a sposarsi. La pena è aumentata se la vittima è minore di diciotto anni e va da due a sette anni se ha meno di quattordici anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Interdizione da pubblici uffici per i corrotti (politici e funzionari) a vita;

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 1, lettera m) ha riscritto l'art. 317-bis del codice penale: la condanna per peculato, concussione, corruzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. L'interdizione è invece temporanea (da cinque a sette anni) se la reclusione inflitta non supera due anni o se ricorre l'attenuante della particolare tenuità. La stessa legge prevede che la pena accessoria perpetua possa essere dichiarata estinta solo se sono passati almeno sette anni dalla riabilitazione e il condannato ha dato prova di buona condotta (art. 179 del codice penale). La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 ed è in vigore dal 31 gennaio 2019. L'esito è lo stesso della scheda corrispondente di «Il conto» sul Daspo per i corrotti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Divieto di finanziamento o contributi da cooperative sociali ai politici

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 19) ha esteso alle cooperative sociali e ai loro consorzi (legge 381/1991) il divieto, previsto dall'art. 7 della legge 195/1974, di erogare finanziamenti o contributi a partiti, a loro articolazioni politico-organizzative e a gruppi parlamentari, già valido per enti pubblici e società a partecipazione pubblica. Per l'art. 4 della legge 659/1981 lo stesso divieto vale anche per i finanziamenti e i contributi, anche indiretti, ai singoli parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati e a chi ricopre cariche di partito. La legge è in vigore dal 31 gennaio 2019.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Sviluppare ulteriormente l’istituto della “class action” in modo da tutelare maggiormente i consumatori;

La legge 12 aprile 2019, n. 31 (GU n. 92 del 18 aprile 2019), approvata durante il governo Conte I, ha riformato l'azione di classe inserendone la disciplina nel codice di procedura civile (artt. 840-bis e seguenti): non è più limitata ai consumatori ma tutela i diritti individuali omogenei, e prevede anche l'azione inibitoria collettiva. L'entrata in vigore, fissata al 19 aprile 2020, è stata rinviata con atti successivi (decreti-legge 162/2019 e 137/2020) fino al 19 maggio 2021, quindi nel periodo del governo Draghi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

si proceda al rinnovo del contratto di lavoro ormai scaduto da quasi 10 anni oltre ad una corretta rimodulazione del provvedimento di “riordino delle carriere”

Il governo Draghi ha rinnovato il contratto della Polizia penitenziaria per il triennio 2019-2021 con il d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (GU n. 126 del 31 maggio 2022, S.O. n. 21/L), che recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria). Il precedente accordo (triennio 2016-2018) era già stato recepito con il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, pubblicato il 2 maggio 2018, prima del governo Conte I. Quanto al riordino delle carriere, il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (GU n. 255 del 2 novembre 2018), emanato dal governo Conte I, ha corretto il d.lgs. 95/2017 e ha modificato ruoli e carriere del Corpo di polizia penitenziaria (capo IV, art. 11 e seguenti).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026