Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
esclusione del risarcimento danni per il ladro e/o i parenti salvo che per grave errore inescusabile
L'articolo 7 della legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019) ha aggiunto all'articolo 2044 del codice civile che, nei casi di legittima difesa nel domicilio e nei luoghi di lavoro (art. 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale), la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa, quindi non è dovuto alcun risarcimento. Già prima l'articolo escludeva la responsabilità di chi agisce in legittima difesa; la legge l'ha estesa ai casi in cui la proporzione è ora presunta. Nell'eccesso colposo per grave turbamento (art. 55, secondo comma) al danneggiato spetta solo un'indennità fissata dal giudice con equo apprezzamento, tenendo conto anche della condotta del danneggiato. È questa l'eccezione prevista dalla legge, diversa nella forma dal «grave errore inescusabile» del programma.
- Fonte: programma elettorale, sezione "SICUREZZA", paragrafo "SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E DECORO URBANO", p. 14
- Prova: Art. 7 della legge 36/2019 su Normattiva: commi aggiunti all'art. 2044 del codice civile, che escludono la responsabilità civile di chi si difende in casa e prevedono un'indennità solo nell'eccesso colposo per grave turbamento.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026