Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
Cristallizzare l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita
Il decreto-legge 4/2019 (art. 15, comma 2, e art. 17) ha sospeso l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, 41 anni e 10 mesi per le donne) e per i lavoratori precoci, nel testo originario fino al 31 dicembre 2026. Non ha però congelato il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Gli adeguamenti del 2021 e del 2023 non sono scattati per decreti direttoriali basati sui dati della speranza di vita, non per una norma di blocco. Il blocco generale del meccanismo non è stato disposto.
- Fonte: programma elettorale, sezione "PENSIONI", p. 5
- Prova: Decreto-legge 4/2019, art. 15, comma 2, testo vigente al 1° aprile 2019: adeguamenti alla speranza di vita non applicati dal 2019 al 31 dicembre 2026 al requisito della pensione anticipata (l'art. 17 fa lo stesso per i precoci); il documento della Camera del 22 gennaio 2022 conferma che per la vecchiaia gli aumenti non sono scattati per decreti direttoriali.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026