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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

9 schede

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere la condivisione delle banche dati (AFIS e SDI) con la Polizia locale.

L'art. 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in vigore dal 5 ottobre 2018) ha consentito al personale della polizia municipale dei comuni con più di 100.000 abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale e con qualifica di agente di pubblica sicurezza, di accedere al CED interforze del Ministero dell'interno per verificare se sulle persone controllate esistono provvedimenti di ricerca o di rintraccio. La legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 ha previsto l'estensione progressiva nel 2019 agli altri capoluoghi di provincia e, con un decreto ministeriale, ad altri comuni; le modalità di collegamento sono rinviate a un decreto del Ministro dell'interno. La norma riguarda un accesso limitato al CED, non una condivisione generale delle banche dati AFIS e SDI con la polizia locale. Il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2022 (Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2022) ha aggiunto solo la verifica, tramite il CED, di ordini di allontanamento e divieti di accesso alle aree urbane.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Diniego allo sbarco per le ONG che si pongono ai margini del mare territoriale libico per procurato allarme su naufragio autoindotto

Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (art. 1, in vigore dal 15 giugno 2019) ha dato al Ministro dell'interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazioni delle leggi sull'immigrazione. La legge di conversione 77/2019 (8 agosto 2019) ha fissato per la violazione del divieto una sanzione da 150.000 a 1.000.000 di euro per il comandante e la confisca della nave. La norma è generale e non lega il divieto alla condotta indicata nella citazione (navi ONG ai margini delle acque libiche per un allarme procurato). Deve rispettare gli obblighi internazionali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere la perdita di diritto alla domanda di protezione internazionale e la revoca [...] nel caso di commissione di reati

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 7, in vigore dal 5 ottobre 2018) ha esteso i reati per cui lo straniero condannato in via definitiva è escluso dalla protezione internazionale o la perde per revoca (d.lgs. 251/2007, artt. 12 e 16): violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni gravi, mutilazioni genitali, lesioni a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, furto aggravato dal porto di armi o narcotici e furto in abitazione, quest'ultimo anche senza aggravanti dopo la legge di conversione 132/2018. Rapina e spaccio di stupefacenti contano ora anche nelle forme non aggravate. L'art. 10 ha introdotto un procedimento immediato davanti alla commissione territoriale per chi è condannato, anche in via non definitiva, o è sotto procedimento penale ed è ritenuto pericoloso, con obbligo di lasciare il territorio anche in pendenza di ricorso. Non sono stati aggiunti il danneggiamento e l'invasione di terreni o edifici, citati come esempi nel programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Predisporre una lista dei Paesi ritenuti sicuri come limite all’accoglimento alle domande di protezione internazionale.

La base legale è stata adottata nel Conte I: l'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, inserito in conversione dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto nel d.lgs. 25/2008 l'articolo 2-bis sui Paesi di origine sicuri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia. Per i richiedenti di questi Paesi la domanda segue la procedura accelerata e può essere dichiarata manifestamente infondata. Nel Conte I il Ministero dell'interno ha trasmesso, il 3 aprile 2019, le informazioni per compilare l'elenco, ma l'elenco non è stato adottato nei periodi valutati: il decreto del 4 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2019), che indica 13 Paesi, è del governo successivo, il Conte II. Nel periodo del governo Draghi l'elenco non è stato aggiornato: il decreto successivo, del 17 marzo 2023, richiama come unico elenco precedente quello del 2019.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

vietare lo sbarco a quelle che la rifiutano

Il governo Conte I ha adottato lo strumento per impedire l'approdo delle navi: l'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77) permette al ministro dell'Interno di limitare o vietare ingresso, transito e sosta delle navi nel mare territoriale, con sanzioni per chi viola il divieto. Il divieto però vale in generale, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sull'immigrazione, e non è legato al rifiuto di ospitare personale di polizia giudiziaria: quell'obbligo non è mai stato introdotto. Nel periodo del governo Draghi non risultano atti in materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

inserire nel procedimento di naturalizzazione [...] un esame di conoscenza della lingua, della cultura e tradizioni italiane

La legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha convertito il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha inserito nella legge 91/1992 l'art. 9.1, in vigore dal 4 dicembre 2018: la cittadinanza per matrimonio o per concessione, compresa quella per residenza, richiede una conoscenza dell'italiano non inferiore al livello B1. La conoscenza si prova con un titolo di studio o con la certificazione di un ente riconosciuto, non con un esame nel procedimento, e ne è esentato chi ha firmato l'accordo di integrazione o ha il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È stata quindi introdotta una verifica della lingua. Non è stato introdotto alcun esame su cultura e tradizioni italiane, né nel governo Conte I né nel governo Draghi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

prevedere la revoca della cittadinanza italiana per i soggetti responsabili di terrorismo islamico o apologia del terrorismo islamico

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), in vigore dal 5 ottobre 2018, ha introdotto nella legge 91/1992 l'art. 10-bis: la cittadinanza acquisita per matrimonio, per concessione (compresa quella per residenza) o, da chi è nato in Italia, con la dichiarazione al compimento dei diciotto anni, è revocata dopo una condanna definitiva per i delitti con finalità di terrorismo indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale e per quelli degli artt. 270-ter e 270-quinquies.2 del codice penale. La revoca va disposta entro tre anni dalla condanna definitiva. La norma vale per ogni terrorismo, non solo per quello islamico citato dal programma. Non riguarda però chi è cittadino per nascita e non richiama espressamente l'apologia del terrorismo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Dotare le forze di polizia di armi non letali come teaser o key defender, nonché di armi adeguate e di giubbotti antiproiettile resistenti ai kalashnikov.

Sulle armi non letali la promessa è stata attuata in parte. Il ministro dell'Interno ha autorizzato con decreto del 4 luglio 2018 la sperimentazione del Taser, svolta dalle forze di polizia dal 5 settembre 2018 al 7 giugno 2019 in dodici città, e l'art. 19 del decreto-legge 113/2018 ha permesso ai comuni capoluogo e a quelli con più di centomila abitanti di sperimentarlo per la polizia locale. Con il governo Draghi sono stati consegnati, nel novembre 2021, 4.482 dispositivi per le forze di polizia, distribuiti dopo la formazione a partire dai reparti di 18 capoluoghi. Non risultano invece atti sul key defender né un piano per giubbotti antiproiettile resistenti ai kalashnikov.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Obbligo di sensori anti abbandono sui seggiolini dei bambini in auto

La legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2018), nata da una proposta parlamentare e approvata durante il governo Conte I, ha introdotto nel codice della strada l'obbligo, per chi trasporta un bambino sotto i quattro anni, di usare un dispositivo di allarme contro l'abbandono nel veicolo. La legge affidava a un decreto del Ministero delle infrastrutture, da emanare entro sessanta giorni, le caratteristiche dei dispositivi, e senza quel decreto l'obbligo non poteva essere applicato. Il decreto (2 ottobre 2019, n. 122, in vigore dal 7 novembre 2019) e il rinvio delle sanzioni al 6 marzo 2020 sono stati adottati dopo la fine del governo Conte I, dal governo Conte II. Durante il governo Draghi l'obbligo era in vigore, senza nuovi atti di quel governo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026