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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

19 schede

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

istituendo un Ruolo Autonomo con l’obiettivo di aumentare la coerenza nei giudizi e raggiungere un giusto adeguamento dei compensi per i magistrati tributari

La legge 31 agosto 2022, n. 130 (GU n. 204 del 1° settembre 2022, in vigore dal 16 settembre), approvata sotto il governo Draghi, ha istituito i magistrati tributari professionali. Il nuovo art. 1-bis del d.lgs. 545/1992 ne fissa l'organico in 448 unità nelle corti di primo grado e 128 in quelle di secondo grado, reclutate per concorso (art. 4). L'art. 13-bis applica loro il trattamento economico dei magistrati ordinari. Per i giudici tributari già in servizio la legge ha aumentato del 130 per cento i compensi fissi dal 1° gennaio 2023, con un tetto di 72.000 euro lordi annui. La legge è in vigore dal 16 settembre 2022, ma nessun magistrato tributario di ruolo era in funzione al 22 ottobre 2022, quando il governo Draghi ha lasciato l'incarico, e l'aumento dei compensi vale dal 2023. I primi magistrati tributari dovevano arrivare con il transito di magistrati di altre giurisdizioni, tramite una procedura da bandire entro due mesi dall'entrata in vigore, e poi con i concorsi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Espulsione dei carcerati extracomunitari con facoltà di fare accordo con i Paesi di origine nel periodo di detenzione ed espulsione con accompagnamento.

Nel periodo del governo Draghi è stata pubblicata la legge 29 marzo 2021, n. 49, che ha ratificato il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 1997) e il suo Protocollo di emendamento (2017); il disegno di legge era stato presentato dal governo Conte I il 18 aprile 2019. Il Protocollo permette di trasferire nel Paese di origine, anche senza il suo consenso, il detenuto straniero colpito da espulsione, perché sconti lì la pena. Vale però solo nei rapporti con gli altri Stati che lo hanno ratificato ed è in vigore per l'Italia dal 1° ottobre 2021. Le regole interne sull'espulsione non sono cambiate: l'articolo 16, comma 5, del testo unico sull'immigrazione, che prevede l'espulsione del detenuto con pena residua fino a due anni, è rimasto lo stesso dal 2017 per tutti e due i periodi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma della legittima difesa secondo il DDL già depositato, con divieto di appello in caso di assoluzione in primo grado

La legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019) ha riformato la legittima difesa: nel domicilio e nei luoghi di lavoro la proporzione tra difesa e offesa sussiste «sempre» e agisce sempre in legittima difesa chi respinge un'intrusione con violenza o minaccia (art. 52 del codice penale); la punibilità è esclusa in caso di grave turbamento (art. 55); le pene per violazione di domicilio, furto in abitazione e rapina sono aumentate; onorari e spese di difesa di chi è prosciolto o archiviato per legittima difesa sono liquidati a carico dello Stato. La legge non contiene però il divieto di appello contro l'assoluzione in primo grado previsto dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Ristrutturare le carceri inutilizzate e ampliarne il numero.

Il decreto-legge 113/2018 (art. 22-bis, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132) ha stanziato 2 milioni di euro per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 25 milioni l'anno dal 2020 al 2026 per gli interventi urgenti sulle strutture penitenziarie, compresi ristrutturazione e manutenzione degli edifici. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (art. 7, convertito dalla legge 12/2019) ha affidato all'amministrazione penitenziaria, dal 2019, la progettazione delle ristrutturazioni, delle nuove strutture e degli aumenti di capienza, e l'individuazione di immobili dismessi da riconvertire, nei limiti delle risorse già disponibili. Il decreto-legge 59/2021 (art. 1, comma 2, lettera g) ha poi destinato 132,9 milioni di euro tra il 2022 e il 2026 alla costruzione e al miglioramento di padiglioni e spazi nelle carceri. Sono atti di finanziamento e organizzazione: non dispongono la riapertura di specifiche carceri inutilizzate né l'apertura di nuovi istituti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

preveda, nei confronti del soggetto ammonito per stalking che reitera la condotta, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare quale misura precautelare

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (GU n. 231 del 4 ottobre 2018), art. 16, confermato dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso agli atti persecutori (art. 612-bis del codice penale) e ai maltrattamenti l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis del codice di procedura penale). La polizia giudiziaria può disporlo, con l'autorizzazione del pubblico ministero, verso chi è colto in flagranza di un reato commesso contro familiari o conviventi, se c'è pericolo che lo ripeta. La legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 4, ha poi punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chi viola l'ordine. La misura però non è collegata all'ammonimento del questore, come chiedeva la promessa, e richiede la flagranza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Revisione composizione del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) [...] istituzione di una commissione disciplinare esterna e l’eliminazione delle logiche correntizie

Il sistema elettorale del CSM è stato riformato durante il governo Draghi, ma non è stata creata una commissione disciplinare esterna. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (GU n. 142 del 20 giugno 2022) ha riscritto l'art. 23 della legge 195/1958: i 20 componenti eletti dai magistrati sono scelti in collegi territoriali e nazionali, con almeno sei candidature per collegio e metà dei candidati per ciascun genere. La sezione disciplinare resta invece interna al CSM: sei componenti effettivi e cinque supplenti eletti dal Consiglio tra i propri membri, presieduta dal vicepresidente (art. 23 della legge 71/2022). Il testo nasce dal disegno di legge A.C. 2681, presentato dal governo Conte II nel settembre 2020 e approvato nel mandato Draghi. Sull'eliminazione delle logiche correntizie non esiste un atto misurabile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Incompatibilità tra la permanenza nell’ordine giudiziario e l’assunzione di incarichi elettivi

Il governo Draghi ha limitato il passaggio dei magistrati alla politica, senza però prevedere l'uscita dall'ordine giudiziario. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (artt. 15-20) rende i magistrati ineleggibili nei territori in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni e li obbliga all'aspettativa senza assegni per candidarsi o assumere incarichi di governo. Per le cariche assunte dopo il 21 giugno 2022, al termine del mandato elettivo i magistrati sono collocati fuori ruolo o destinati a funzioni non giurisdizionali, quindi non tornano a fare i giudici o i pubblici ministeri; i candidati non eletti rientrano invece in ruolo con limiti per tre anni. In ogni caso i magistrati restano nell'ordine giudiziario, mentre il programma chiedeva l'incompatibilità tra la permanenza nell'ordine e l'incarico elettivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

abrogazione della riforma Orlando della MO e riscrittura della stessa attraverso il contributo dei 5000 magistrati onorari

La riforma della magistratura onoraria del 2017 (decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116) non è stata abrogata. Il governo Conte I ha presentato al Senato, il 29 luglio 2019, un disegno di legge di modifica (S. 1438), che non è stato approvato. Con il governo Draghi la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 629-633; in vigore dal 1° gennaio 2022) ha riscritto la disciplina dei magistrati onorari già in servizio: possono essere confermati fino a 70 anni dopo una procedura valutativa, con un compenso parametrato agli stipendi del personale amministrativo giudiziario e con disposizioni previdenziali. Le altre norme del decreto del 2017 sono rimaste in vigore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Aumentare le pene in relazione ai reati corruttivi e prevedere un sistema che non consenta di accedere per questi reati ai riti alternativi

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio) ha aumentato le pene per alcuni reati contro la pubblica amministrazione: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) passa da uno-sei a tre-otto anni e il traffico di influenze illecite (art. 346-bis) a uno-quattro anni e sei mesi. Non ha invece escluso i riti alternativi: ha lasciato il patteggiamento e, per questi reati, ha solo previsto che chi lo chiede possa subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie o all'estensione della sospensione condizionale a queste (art. 444, comma 3-bis, c.p.p.) e che il giudice possa applicare le pene accessorie (art. 445, comma 1-ter). Non risultano atti dei governi valutati che escludano i riti alternativi per la corruzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riportare l’affidamento in prova ai tre anni e quindi galera certa per i corrotti

Il limite dell'affidamento in prova al servizio sociale non è stato riportato a tre anni: l'art. 47 della legge 354/1975, nel testo vigente dal 2019 a tutto il 2022, prevede tre anni di pena inflitta e, al comma 3-bis, quattro anni di pena anche residua. Il Conte I ha però perseguito lo stesso scopo per un'altra via: la legge 3/2019 (art. 1, comma 6) ha inserito i principali reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319 e seguenti) tra quelli dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, per i quali le misure alternative, tra cui l'affidamento, sono ammesse solo se il condannato collabora con la giustizia. Per gli stessi reati l'esecuzione della pena non può essere sospesa in attesa della decisione sulle misure alternative (art. 656, comma 9, del codice di procedura penale). La norma è in vigore dal 31 gennaio 2019.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introduzione della figura dell’agente provocatore in materia dei reati corruttivi

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 8) ha esteso le operazioni sotto copertura dell'art. 9 della legge 146/2006 ai delitti di concussione, corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite e turbativa d'asta. Gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate possono, al solo fine di acquisire prove, dare o promettere denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale, pagare in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri e compiere attività prodromiche e strumentali, senza essere punibili. Non è però l'agente provocatore promesso dal programma: la norma non prevede che l'agente induca altri a commettere il reato. In vigore dal 31 gennaio 2019. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguardava il rafforzamento degli agenti sotto copertura, è «mantenuta»; qui la promessa è diversa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica della legge Severino sia sulla parte della prevenzione sia sulla parte della repressione.

Sul fronte della repressione il governo Conte I è intervenuto sui reati che la legge 190/2012 (legge Severino) aveva introdotto o modificato nel codice penale: la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019) ha aumentato le pene della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e del traffico di influenze illecite (art. 346-bis), ha riformulato quest'ultimo reato, ha riscritto l'art. 317-bis sulle pene accessorie e ha rafforzato gli strumenti di indagine. Sul fronte della prevenzione il testo della legge 190/2012 non è stato modificato nei periodi valutati, e lo stesso vale per il decreto legislativo 235/2012 sull'incandidabilità. Il governo Draghi ha solo fatto confluire il piano anticorruzione delle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti nel Piano integrato di attività e organizzazione (DPR 24 giugno 2022, n. 81, attuativo del decreto-legge 80/2021), un riordino degli adempimenti che non cambia il testo della legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma del codice di procedura civile al fine di snellire il processo anche improntando il rito ordinario alle norme del rito del lavoro

Il governo Draghi ha riformato il processo civile: la legge 26 novembre 2021, n. 206 (GU n. 292 del 9 dicembre 2021) ha delegato il governo e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (GU n. 243 del 17 ottobre 2022, in vigore dal 18 ottobre) ha riscritto parti del codice di procedura civile. Il rito ordinario resta introdotto con atto di citazione e distinto dal rito del lavoro, ma si avvicina al suo modello: le parti devono definire domande, eccezioni e prove con memorie da depositare 40, 20 e 10 giorni prima della prima udienza (art. 171-ter), ed è introdotto un procedimento semplificato di cognizione che si avvia con ricorso (art. 281-decies e seguenti). Le nuove norme, nel testo originario del decreto (art. 35), si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, data poi anticipata al 28 febbraio 2023 dal governo successivo: in ogni caso dopo la fine del mandato. Per questo l'esito è «in parte», a differenza della scheda corrispondente di «Il conto» sulla semplificazione generale delle norme procedurali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Valorizzazione ed obbligatorietà dell’istituto di conciliazione davanti al giudice il quale deve formulare una proposta conciliativa alle parti

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, ha rafforzato la conciliazione nel processo civile. Ha allungato il periodo in cui il giudice può formulare la proposta conciliativa (art. 185-bis del codice di procedura civile: fino a quando fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione) e ha riscritto la mediazione demandata dal giudice, già prevista dal 2013, nel nuovo art. 5-quater del decreto legislativo 28/2010: se il giudice la dispone, è condizione di procedibilità della domanda. La proposta del giudice è però rimasta una facoltà, da formulare «ove possibile»: non è stato introdotto l'obbligo di formularla. Le nuove regole si applicano dopo la fine del mandato: ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 e, per la mediazione, dal 30 giugno 2023.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma dei riti cautelari e dei riti speciali, uniformando il sistema a norme snelle

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, ha riformato i riti civili: ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies e seguenti del codice di procedura civile), che sostituisce il rito sommario, e un rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie (artt. 473-bis e seguenti). Sul cautelare ha invece fatto solo ritocchi (agli artt. 669-octies, 669-novies e 669-decies) e molti riti speciali sono rimasti distinti. Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), quindi dopo la fine del mandato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Uniformare i riti della procedura di separazione e di divorzio

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) ha dato attuazione alla delega della legge 26 novembre 2021, n. 206. Ha riunito in un unico procedimento, regolato dagli artt. 473-bis.47 e seguenti del codice di procedura civile, le domande di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, e ha consentito di proporre separazione e divorzio nello stesso atto introduttivo (art. 473-bis.49). La sostanza della promessa è quindi stata adottata nel mandato, ma le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), cioè dopo la fine del mandato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma dell’intero sistema sull’esecuzione forzata oggi farraginoso e lento

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) ha modificato in più punti il processo di esecuzione forzata, attuando la delega della legge 26 novembre 2021, n. 206 (art. 1, comma 12): custode giudiziario nominato entro quindici giorni dal deposito della documentazione (art. 559 del codice di procedura civile), vendita diretta su istanza del debitore (artt. 568-bis e 569-bis), delega delle operazioni di vendita con almeno tre esperimenti di vendita entro un anno (art. 591-bis). Sono interventi mirati, non un rifacimento dell'intero sistema, e si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), cioè dopo la fine del mandato. Già la legge 206/2021 (art. 1, comma 32) aveva modificato l'art. 543 sul pignoramento presso terzi, per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica dell’articolo 2043 del codice civile al fine di precludere la possibilità per i malviventi e per i loro familiari di chiedere i danni

La legge 26 aprile 2019, n. 36 sulla legittima difesa (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), approvata durante il governo Conte I, non ha modificato l'art. 2043 del codice civile ma ha aggiunto due commi all'art. 2044 (art. 7). Nei casi di legittima difesa domiciliare previsti dall'art. 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale la responsabilità di chi ha agito è esclusa, quindi il danneggiato non può chiedere il risarcimento. Nei casi di eccesso colposo per grave turbamento (art. 55, secondo comma, del codice penale) al danneggiato è dovuta solo un'indennità, fissata dal giudice in via equitativa. La regola riguarda solo questi casi, non chiunque subisca un danno mentre commette un reato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

revisione totale nel nuovo progetto di modifica dell’ordinamento penitenziario in via di approvazione in sede legislativa [...] ivi compreso il regime del 41 bis

Il governo Conte I non ha adottato lo schema di decreto principale sulla riforma dell'ordinamento penitenziario lasciato dal governo precedente e il 2 agosto 2018 ne ha approvato in via preliminare uno nuovo e più ridotto, divenuto il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123. Il 27 settembre 2018 ha approvato in via definitiva anche i decreti legislativi nn. 121 (detenuti minorenni) e 124 (vita detentiva e lavoro penitenziario), già approvati in via preliminare dal governo precedente il 22 febbraio 2018; i tre decreti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018, sono in vigore dal 10 novembre 2018. Rispetto al progetto del governo precedente è stata tolta la parte sulle misure alternative alla detenzione e sull'eliminazione di preclusioni e automatismi nell'accesso ai benefici. Il regime del 41-bis non è stato toccato: la legge delega lo faceva espressamente salvo («fermo restando») e i decreti non lo modificano. Il progetto è stato quindi ridotto in modo rilevante, ma non sottoposto a una revisione totale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026