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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
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106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

6 schede

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la previsione di un’unica ed equa procedura di esame delle domande di asilo

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (in vigore dal 2 marzo 2008), che attua la direttiva 2005/85/CE, ha riunito in un'unica procedura l'esame delle domande di protezione internazionale, cioè dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, affidato alle commissioni territoriali (artt. 1, 2 e 4). Il decreto abroga la «procedura semplificata» prevista dall'art. 1-ter del d.l. 416/1989 (art. 40) e stabilisce che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda (art. 20). Restano casi di esame prioritario, svolti però dalla stessa commissione e con le stesse garanzie (art. 28). Il Consiglio dei ministri aveva approvato il testo in via preliminare il 27 luglio 2007 e in via definitiva il 9 novembre 2007.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la garanzia di effettività del diritto al ricorso [...] l’accesso al patrocinio gratuito e il divieto di allontanamento del ricorrente fino ad esito del giudizio

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 9 novembre 2007) ha disciplinato le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. L'art. 16, comma 2, prevede che nei ricorsi giurisdizionali lo straniero sia assistito da un avvocato e ammesso al gratuito patrocinio alle condizioni del DPR 115/2002. L'art. 35, comma 6, stabilisce che il ricorso al tribunale contro il rigetto della domanda sospende l'efficacia del provvedimento impugnato: il richiedente non può quindi essere allontanato fino alla sentenza, che il tribunale deve emettere entro tre mesi. La sospensione non è automatica per le decisioni di inammissibilità, per alcune categorie di richiedenti (tra cui quelli già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento e quelli trattenuti) e per il successivo reclamo in corte d'appello: in questi casi il giudice può sospendere su richiesta (art. 35, commi 7, 8 e 12).

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

La riforma del sistema di intelligence non è più rinviabile. [...] la realizzeremo in via prioritaria.

La legge 3 agosto 2007, n. 124 («Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto») ha riformato i servizi di informazione. Ha istituito il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna, e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L'articolo 44 abroga la legge 24 ottobre 1977, n. 801, lasciando operare i vecchi servizi fino all'adozione dei regolamenti attuativi. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007 ed è in vigore dal 12 ottobre 2007, nel corso del mandato del governo.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

un modello che si fondi su un’unica e diretta dipendenza dal Presidente del Consiglio, che terrà [...] la direzione di un nuovo e ristretto comitato interministeriale

La legge 3 agosto 2007, n. 124, in vigore dal 12 ottobre 2007, ha riformato il sistema dei servizi di informazione e ha abrogato la legge 801/1977. L'articolo 1 attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza e la nomina dei vertici dei servizi; gli articoli 6 e 7 stabiliscono che le due nuove agenzie (AISE e AISI) rispondono al Presidente del Consiglio, mentre prima il SISMI dipendeva dal ministro della Difesa e il SISDE da quello dell'Interno. L'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), presieduto dal Presidente del Consiglio e composto, nel testo del 2007, dall'Autorità delegata e dai ministri degli Esteri, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e dell'Economia.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

definire in maniera compiuta le garanzie funzionali, cioè quali fattispecie di comportamenti possano essere ammesse ai fini investigativi

La legge 3 agosto 2007, n. 124 (GU n. 187 del 13 agosto 2007, in vigore dal 12 ottobre 2007) ha riformato il sistema di informazione per la sicurezza. L'articolo 17 stabilisce che non è punibile il personale dei servizi che compie condotte previste come reato, legittimamente autorizzate caso per caso perché indispensabili ai fini istituzionali, nel rispetto delle procedure dell'articolo 18. Lo stesso articolo esclude i delitti contro la vita, l'integrità fisica, la libertà e la personalità individuale, vieta tali condotte nelle sedi di partiti, sindacati e verso giornalisti professionisti, e fissa requisiti di proporzionalità e di minor danno possibile.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riformare il segreto di stato [...] prevedendo entro un termine definito la sua decadenza obbligatoria e automatica

La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007), approvata nel mandato del governo Prodi, ha riscritto la disciplina del segreto di Stato. L'art. 39 prevede che, decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto, chiunque vi abbia interesse possa chiedere l'accesso alle informazioni coperte. Entro trenta giorni il Presidente del Consiglio deve consentire l'accesso o disporre con atto motivato una proroga, ma la durata complessiva del vincolo «non può essere superiore a trenta anni» (comma 8). Il termine massimo è quindi fissato per legge e vincolante. La decadenza non scatta in automatico a quindici anni, ma al limite dei trenta.

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