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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
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106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

6 schede

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

superare il precariato del lavoro che genera precarietà nei servizi, stabilizzando la parte di lavoro precario collocata nel ciclo ordinario e stabile delle funzioni pubbliche

La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1) ha istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» (comma 417) e ha previsto per il 2007 la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale a tempo determinato con almeno tre anni di servizio nelle amministrazioni dello Stato (comma 519) e, dal 2007, negli enti locali e regionali (comma 558). La legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 3, comma 90) ha esteso queste procedure al 2008 e al 2009, ammettendo anche il personale che maturava i requisiti con contratti anteriori al 28 settembre 2007. Le norme riguardano il personale precario con più anni di servizio assunto per funzioni ordinarie delle amministrazioni, cioè la parte di lavoro precario indicata dalla promessa; le assunzioni effettive dipendevano da ciascuna amministrazione e dai vincoli di bilancio. La scheda corrispondente di «Il conto» ha esito «in parte» perché quell'impegno comprendeva anche un fondo di garanzia per i mutui delle giovani coppie, che non è stato istituito: sulla stabilizzazione dei precari pubblici le due valutazioni coincidono.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo che le tipologie di lavoro flessibile siano numericamente contenute e cancellate quelle più precarizzanti: ad esempio il job on call, lo staff leasing

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, ha abrogato gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 276/2003, cioè il lavoro intermittente o «a chiamata» (comma 45). Ha inoltre abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, detta staff leasing (comma 46). Sono quindi state cancellate le due forme che il programma citava come esempio. Il comma 47 ha lasciato ai contratti collettivi del turismo e dello spettacolo la possibilità di prevedere rapporti specifici per prestazioni discontinue. Dopo la fine del governo il decreto-legge 112/2008 ha abrogato i commi 45 e da 47 a 50 della stessa legge.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Per quanto riguarda il lavoro a progetto, [...] puntiamo ad eliminarne l’utilizzo distorto, [...] con una graduale armonizzazione dei contributi sociali

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 770) ha portato dal 1° gennaio 2007 al 23 per cento l'aliquota pensionistica degli iscritti alla gestione separata non assicurati altrove, tra cui i collaboratori a progetto, stabilendo che l'aumento non potesse ridurre il loro compenso netto di più di un terzo dell'aumento (comma 772). La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 79) ha fissato un percorso graduale: 24 per cento nel 2008, 25 nel 2009 e 26 dal 2010, contro un'aliquota del lavoro dipendente che la stessa legge 296/2006 (comma 769) porta fino al 33 per cento. La legge 296/2006 (commi 1202-1208) ha inoltre promosso accordi per trasformare le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato. L'avvicinamento ai contributi del lavoro dipendente è stato avviato con atti di legge e programmato per più anni, pur senza arrivare alla parità.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

va riconosciuta una piena responsabilità dell’impresa appaltante nei confronti dei lavoratori delle imprese appaltatrici

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) ha riscritto l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003. Prima il committente rispondeva in solido con l'appaltatore solo negli appalti di servizi ed entro un anno. Ora, negli appalti di opere e di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascun subappaltatore, entro due anni dalla fine dell'appalto, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori. Il comma 910 ha esteso la responsabilità solidale del committente ai danni subiti dai lavoratori dell'appaltatore o del subappaltatore e non indennizzati dall'INAIL.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

una revisione della normativa che renda più cogente il rispetto delle norme di sicurezza, [...] dell’apparato sanzionatorio e un potenziamento dei servizi ispettivi

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha rafforzato i controlli e le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro. L'art. 5 ha consentito agli ispettori del lavoro, e per la sicurezza anche a quelli delle aziende sanitarie locali, di sospendere l'attività dell'impresa in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza, con una sanzione aggiuntiva per la revoca. L'art. 12 ha autorizzato dal gennaio 2008 l'immissione in servizio di fino a 300 ispettori del lavoro. La stessa legge ha delegato il governo a riformare la materia, compreso il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico), adottato prima della fine del governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, ha riscritto le sanzioni (tra l'altro artt. 55-60) ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

affrontare il fenomeno dell'evasione contributiva con opportuni strumenti di controllo e accertamento, compreso un aumento di organico degli ispettori del lavoro

La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha introdotto nuovi strumenti contro il lavoro irregolare e l'evasione contributiva: dal 1° luglio 2007 i benefici contributivi spettano solo ai datori di lavoro con il documento unico di regolarità contributiva (comma 1175), le sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza introdotte prima del 1999 sono state quintuplicate (comma 1177) ed è stato introdotto l'obbligo di comunicare l'assunzione il giorno prima (comma 1180). I commi 544-545 hanno autorizzato il Ministero del lavoro ad assumere fino a 300 idonei dei concorsi per 795 ispettori del lavoro. Secondo la risposta del governo a un'interrogazione (Camera, seduta del 5 gennaio 2008), al 2 luglio 2007 erano entrati in servizio 241 ispettori in più, oltre a tutti i vincitori. La legge 3 agosto 2007, n. 123 (articolo 12) ha autorizzato dal gennaio 2008 altre assunzioni, fino a 300 idonei dei concorsi per ispettori del lavoro e ispettori tecnici, con le relative spese per l'attività ispettiva.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026