Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006
superare il precariato del lavoro che genera precarietà nei servizi, stabilizzando la parte di lavoro precario collocata nel ciclo ordinario e stabile delle funzioni pubbliche
La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1) ha istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» (comma 417) e ha previsto per il 2007 la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale a tempo determinato con almeno tre anni di servizio nelle amministrazioni dello Stato (comma 519) e, dal 2007, negli enti locali e regionali (comma 558). La legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 3, comma 90) ha esteso queste procedure al 2008 e al 2009, ammettendo anche il personale che maturava i requisiti con contratti anteriori al 28 settembre 2007. Le norme riguardano il personale precario con più anni di servizio assunto per funzioni ordinarie delle amministrazioni, cioè la parte di lavoro precario indicata dalla promessa; le assunzioni effettive dipendevano da ciascuna amministrazione e dai vincoli di bilancio. La scheda corrispondente di «Il conto» ha esito «in parte» perché quell'impegno comprendeva anche un fondo di garanzia per i mutui delle giovani coppie, che non è stato istituito: sulla stabilizzazione dei precari pubblici le due valutazioni coincidono.
- Fonte: programma elettorale, sezione "Promuovere la professionalità del lavoro pubblico", p. 41
- Prova: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), art. 1: comma 417 (Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici), comma 519 (stabilizzazione a domanda per il personale a tempo determinato con almeno tre anni di servizio nelle amministrazioni statali) e comma 558 (stesse regole per enti locali e regionali). La legge 244/2007, art. 3, commi 90-92, ha prorogato le procedure per il 2008-2009
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026