Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
Leggi le 822 promesse troppo generiche per essere verificate

106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

18 schede

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

attraverso una decontribuzione più intensa per i lavoratori a salario più basso – per favorire lo sviluppo dell’occupazione al Sud

Il governo ha orientato al Sud una parte maggiore degli sgravi sul costo del lavoro, ma non con lo strumento promesso. La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 266) ha reso deducibili dalla base imponibile Irap i contributi dei dipendenti a tempo indeterminato e un importo per ciascuno di essi: 5.000 euro l'anno, fino a 10.000 nelle otto regioni del Mezzogiorno. La finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 539) ha poi introdotto per il 2008-2010 un credito d'imposta di 333 euro al mese per ogni nuovo lavoratore a tempo indeterminato assunto nelle aree ammesse delle stesse regioni. Sono importi uguali per ogni lavoratore, non una decontribuzione più intensa per i salari più bassi. Lo sgravio contributivo previsto dalla legge 247/2007 riguarda invece i premi della contrattazione di secondo livello in tutta Italia.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo la reintroduzione del credito di imposta a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta generale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 7 della legge 388/2000) è rimasto applicabile fino al 31 dicembre 2006. Il governo Prodi II ne ha introdotto uno nuovo con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 539-548): 333 euro al mese per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato in più rispetto al 2007 (416 euro per le donne «svantaggiate»), per le assunzioni fatte nel 2008. Vale però solo nelle aree svantaggiate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise; le disposizioni attuative sono nel decreto del Ministro dell'economia del 12 marzo 2008 (GU n. 85 del 10 aprile 2008). Non è stato quindi reintrodotto il credito per tutte le imprese.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

tutte le tipologie contrattuali a termine debbano essere motivate sulla base di un oggettivo carattere temporaneo [...] e che non debbano superare una soglia dell’occupazione complessiva

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 39-40, ha stabilito che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato e ha fissato in 36 mesi, comprese proroghe e rinnovi, il limite ai contratti a termine successivi per mansioni equivalenti con lo stesso datore di lavoro: oltre il limite il rapporto diventa a tempo indeterminato, salvo un ulteriore contratto, una sola volta, presso la direzione provinciale del lavoro. L'obbligo di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive era già nel decreto legislativo 368/2001 (art. 1) e la legge non lo ha cambiato. Non è stato invece introdotto per legge un tetto ai contratti a termine rispetto all'occupazione dell'impresa: i limiti quantitativi restano affidati ai contratti collettivi nazionali (art. 10, comma 7, del decreto 368/2001), e il comma 41 si è limitato a ridurre i casi esenti da quei limiti.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

La regolamentazione del lavoro interinale dovrà esser rivista

Il programma prevedeva di rivedere la regolamentazione del lavoro interinale, tenendo conto della disciplina introdotta dal precedente governo di centrosinistra. La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 46) ha abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing) introdotta dal decreto legislativo 276/2003. La stessa legge non ha invece modificato la disciplina della somministrazione a tempo determinato, e non risultano altri atti del governo che l'abbiano rivista. L'esito è coerente con la scheda corrispondente di «Il conto» sulla revisione della legge 30.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

ci impegniamo a rivedere la normativa in merito agli appalti di opere e di servizi e alla cessione del ramo d’azienda

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 910-911) ha rafforzato la disciplina degli appalti: il committente risponde in solido con l'appaltatore e con ogni subappaltatore per retribuzioni e contributi, entro due anni dalla fine dell'appalto. Il comma 910 estende inoltre la responsabilità solidale ai danni da infortuni non indennizzati dall'Inail. Non risultano invece modifiche alla disciplina della cessione di ramo d'azienda, cioè all'articolo 32 del decreto legislativo 276/2003. La revisione promessa è stata quindi fatta per gli appalti e non per la cessione di ramo d'azienda.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

combattere a fondo, con misure preventive e repressive, la piaga del lavoro nero, anche con studi di settore e appositi indici di congruità

Nel decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, l'articolo 36-bis ha introdotto la sospensione dei lavori nei cantieri edili con almeno il 20 per cento di lavoratori non risultanti dalle scritture e l'obbligo della tessera di riconoscimento. La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha reso il documento unico di regolarità contributiva condizione per i benefici contributivi dal 1° luglio 2007 e ha quintuplicato le sanzioni per le violazioni in materia di lavoro introdotte prima del 1999. Gli indici di congruità, previsti dai commi 1173 e 1174 della stessa legge e da definire con decreto entro sei mesi, non risultano adottati nel mandato; i due commi sono stati soppressi dal decreto-legge 112/2008, dopo il governo. Sono state quindi attuate misure preventive e repressive, ma non lo strumento degli indici di congruità.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Oltre al superamento della legge "Maroni"

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (attuazione del protocollo del 23 luglio 2007) ha modificato il decreto legislativo 276/2003, che attua la legge 30 del 2003 (chiamata «legge Maroni» nel programma). Ha abrogato la disciplina del lavoro intermittente (art. 1, comma 45) e ha abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (comma 46), due delle tipologie che il programma indicava come da cancellare; è rimasto il contratto di inserimento. La stessa legge ha fissato in 36 mesi la durata complessiva massima dei contratti a termine successivi con lo stesso lavoratore (comma 40, che modifica il decreto legislativo 368/2001). La legge 30 non è stata però superata né sostituita e le altre tipologie contrattuali sono rimaste. Stesso esito della scheda corrispondente di «Il conto».

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

all'estensione a tutti i lavoratori delle tutele e dei diritti di base (maternità, paternità, malattia, infortunio, diritti sindacali,etc)

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788) ha riconosciuto dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata dell'INPS un'indennità di malattia pari al 50 per cento di quella per degenza ospedaliera e, a chi ha diritto all'indennità di maternità, tre mesi di congedo parentale con il 30 per cento del reddito di riferimento. In attuazione del comma 791, il decreto del Ministro del lavoro del 12 luglio 2007 ha esteso ai committenti delle lavoratrici a progetto il divieto di adibirle al lavoro nei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le nuove tutele riguardano però i soli iscritti alla gestione separata, e non risultano norme del governo su infortunio e diritti sindacali di questi lavoratori. Non c'è stata quindi un'estensione a tutti i lavoratori delle tutele di base.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la totalizzazione di tutti i contributi versati, anche in regimi pensionistici diversi

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 76) ha esteso la totalizzazione dei contributi dal 1° gennaio 2008. Ha ridotto da sei a tre anni la durata minima dei periodi contributivi richiesta dal d.lgs. 42/2006 (lettera a). Ha inoltre consentito il cumulo previsto dal d.lgs. 184/1997 anche a chi aveva già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni (lettera b). La totalizzazione non è però diventata possibile per tutti i contributi versati: resta un requisito minimo di tre anni per ciascun periodo. Lo stesso comma presenta le modifiche come provvisorie, in attesa di una riforma complessiva dell'istituto, che nel mandato non risulta adottata.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

agli incentivi per l’inserimento e il reinserimento al lavoro dopo periodi di assolvimento di responsabilità genitoriali

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1254) ha riscritto l'articolo 9 della legge 53/2000, che già prevedeva contributi per programmi di reinserimento dopo il congedo ma con fondi ridotti a 5 milioni di euro l'anno. Il nuovo testo finanzia i contributi con una quota del Fondo per le politiche della famiglia, li estende alle aziende sanitarie e ospedaliere e aggiunge interventi per il reinserimento e la formazione dei lavoratori con figli minori o familiari a carico. La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 81) ha poi delegato il governo a riordinare la normativa sull'occupazione femminile, anche con incentivi e sgravi contributivi e con misure per il rientro delle donne nel mercato del lavoro, ma non risultano decreti legislativi adottati nel mandato. Il sostegno resta limitato a contributi per progetti aziendali e non c'è un incentivo generale all'assunzione di chi rientra dopo la cura dei figli.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

il superamento delle normative introdotte dalla "legge 30" e il potenziamento dei centri pubblici per i servizi di inserimento lavorativo mirato delle persone con disabilità

La legge 247/2007 (art. 1, comma 38) ha abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, che disciplinava le convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili introdotte con la legge 30, facendo salve quelle in essere. La stessa legge (comma 37) ha riscritto parte delle norme sull'inserimento dei disabili della legge 68/1999. L'abrogazione era in vigore dal 1° gennaio 2008; l'articolo 14 è stato rimesso in vigore con il decreto-legge 112/2008, dopo la fine del governo. Non risultano atti specifici per il potenziamento dei centri pubblici di inserimento mirato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riteniamo indifferibile una profonda riforma del sistema degli ammortizzatori sociali

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, commi 25-26) ha migliorato dal 1° gennaio 2008 l'indennità ordinaria di disoccupazione: durata di otto mesi (dodici per chi ha almeno 50 anni) e importo al 60% della retribuzione per i primi sei mesi, 50% per i due successivi e 40% poi. Ha rivisto anche l'indennità con requisiti ridotti, portata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% fino a un massimo di 180 giorni. I commi 28-29 hanno delegato il governo a riformare la materia entro dodici mesi, con uno strumento unico di sostegno al reddito, ma nel mandato non è stato adottato alcun decreto legislativo di riordino: la legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 46) ha poi riscritto la delega con un nuovo termine. Il riordino complessivo degli ammortizzatori è quindi rimasto da fare.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l'incremento e l'estensione dell’indennità di disoccupazione a tutti i lavoratori (anche discontinui, economicamente dipendenti e non subordinati)

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 25, ha aumentato l'indennità ordinaria di disoccupazione dal 1° gennaio 2008. L'indennità è pari al 60% della retribuzione per i primi sei mesi, 50% per i due successivi e 40% oltre. La durata sale a otto mesi sotto i 50 anni e a dodici dai 50 anni. Il comma 26 ha aumentato anche l'indennità a requisiti ridotti. Non è stata invece estesa a tutti i lavoratori, collaboratori e discontinui compresi: la delega per riformare gli ammortizzatori sociali (comma 28) scadeva dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e non risulta esercitata entro la fine del governo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

il riordino e l'armonizzazione dei trattamenti del settore agricolo

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, che attua il protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, ha riordinato una parte dei trattamenti agricoli. Per i trattamenti che decorrono dal 1° gennaio 2008, l'indennità di disoccupazione degli operai agricoli a tempo determinato, ordinaria e speciale, è fissata nella stessa misura del 40 per cento della retribuzione di riferimento, con regole comuni sui periodi di lavoro validi (art. 1, commi 55-57). La stessa legge ha delegato il governo a riformare gli ammortizzatori sociali entro dodici mesi, con la graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione (art. 1, commi 28-29). Nel mandato del governo, chiuso l'8 maggio 2008, non risulta adottato alcun decreto legislativo; nel 2010 la delega è stata riscritta e riaperta per ventiquattro mesi (legge 183/2010, art. 46).

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la costituzione di una rete di sicurezza universale che protegga tutti i lavoratori nei casi di crisi produttive

Una rete di sicurezza universale per le crisi produttive non è stata creata; sono state adottate misure transitorie e una delega. La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 1156, lettera c) ha esteso, «in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali» e fino al 31 dicembre 2007, la cassa integrazione straordinaria e la mobilità a imprese prima escluse (commercio e agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti, vigilanza con più di 15), con una spesa massima di 45 milioni di euro; la finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 523) ha prorogato la misura al 2008. Le stesse leggi hanno stanziato 460 milioni di euro per anno per trattamenti in deroga nelle crisi occupazionali (legge 296/2006, art. 1, comma 1190; legge 244/2007, art. 2, comma 521). La legge 247/2007 (art. 1, commi 28-29) ha delegato il governo a creare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (1° gennaio 2008), uno strumento unico di sostegno al reddito senza distinzione di settore o dimensione d'impresa e a estendere gradualmente la cassa integrazione, ma nel mandato non risultano adottati decreti legislativi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

eliminare l’inaccettabile “gradino” e la riduzione del numero delle finestre che innalzano bruscamente [...] l’età pensionabile

La legge 247 del 24 dicembre 2007 ha eliminato il «gradino» della legge 243/2004, che dal 2008 portava a 60 anni l'età minima per la pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi. Al suo posto ha fissato 58 anni dal gennaio 2008 al giugno 2009 e poi un sistema di quote (somma di età e contributi): 95 con almeno 59 anni dal luglio 2009, 96 con almeno 60 dal 2011, 97 con almeno 61 dal 2013. Sulle finestre di uscita l'intervento è stato parziale: le quattro finestre trimestrali sono tornate solo per chi va in pensione con 40 anni di contributi, mentre per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi sono rimaste le due finestre annuali introdotte dalla legge del 2004.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

occorrerà superare la logica del blocco indiscriminato delle assunzioni per passare a un criterio di programmazione delle assunzioni

Il blocco delle assunzioni non è stato sostituito da un criterio generale di programmazione, ma le leggi finanziarie del governo hanno introdotto assunzioni programmate in settori specifici. La legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha autorizzato reclutamenti in deroga per i Corpi di polizia (fino a 2.000 unità), i vigili del fuoco (600), Carabinieri, Guardia di finanza e magistratura (art. 1, commi 513-518), la stabilizzazione dei precari (comma 519) e un piano triennale 2007-2009 per l'assunzione di 150.000 docenti e 20.000 addetti amministrativi, tecnici e ausiliari (comma 605). La legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha esteso le stabilizzazioni e chiesto alle amministrazioni piani di stabilizzazione nella programmazione triennale dei fabbisogni 2008-2010 (art. 3, commi 90-94). Le stesse leggi hanno però mantenuto tetti legati alle cessazioni: per il 2008 e il 2009 le amministrazioni statali potevano assumere a tempo indeterminato entro il 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente (legge 296/2006, comma 523), limite portato al 60% per il 2010 (legge 244/2007, art. 3, comma 102).

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Le retribuzioni del settore dovranno essere strutturate in modo da premiare la produttività introducendo idonei sistemi di valutazione

Il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il 2006-2009, firmato il 14 settembre 2007, collega i compensi per la produttività alla valutazione: l'articolo 22 disciplina la valutazione dell'apporto individuale e l'articolo 23 lega l'incentivo a obiettivi concordati in anticipo, vietando di attribuirlo «sulla base di automatismi». In via sperimentale il contratto destina il 30% delle somme variabili del fondo unico di amministrazione alla soddisfazione dell'utenza e il 20% al merito e all'impegno individuale. Si tratta però di un solo comparto del pubblico impiego e di criteri sperimentali applicati alla sola parte variabile del fondo: la promessa di strutturare le retribuzioni del settore pubblico per premiare la produttività è attuata solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026