Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006
Dobbiamo quindi rimuovere tutti gli aspetti del nuovo ordinamento in stridente contrasto con i principi costituzionali
Il governo ha prima sospeso e poi riscritto buona parte dell'ordinamento giudiziario approvato nella legislatura precedente. La legge 24 ottobre 2006, n. 269 ha sospeso fino al 31 luglio 2007 l'efficacia del decreto legislativo 160/2006 su accesso e carriera dei magistrati. Ha inoltre modificato il decreto sulle procure (106/2006) e quello sugli illeciti disciplinari (109/2006), abrogando alcune fattispecie e stabilendo che l'interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. La legge 30 luglio 2007, n. 111, in vigore dal 31 luglio 2007, ha poi sostituito la disciplina del concorso, delle funzioni, delle valutazioni di professionalità e della temporaneità degli incarichi direttivi, e ha modificato la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i consigli giudiziari. Per il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti ha fissato limiti (mai nello stesso distretto, al massimo quattro volte nella carriera). Non è stato però eliminato l'impianto gerarchico delle procure, che il programma voleva togliere soprattutto per l'esercizio dell'azione penale: il procuratore della Repubblica è rimasto «titolare esclusivo dell'azione penale», con il potere di revocare le assegnazioni ai sostituti.
- Fonte: programma elettorale, sezione "Una magistratura indipendente, garanzia per tutti i cittadini", p. 50
- Prova: Testo della legge 30 luglio 2007, n. 111, «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario» (GU n. 175 del 30 luglio 2007): artt. 1-4 modificano i decreti legislativi 160, 26 e 25 del 2006; il testo della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (sospensione del d.lgs. 160/2006 e modifiche ai d.lgs. 106 e 109 del 2006) è su https://www.parlamento.it/parlam/leggi/06269l.htm
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