Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
garantire l'autonomia gestionale della "Cassa unica assegni familiari", riservando ad essa almeno la metà del gettito della contribuzione
Dal 1° gennaio 1989 la Cassa unica per gli assegni familiari era confluita nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS (legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 24). La promessa chiedeva di restituirle autonomia gestionale e di riservarle almeno metà del gettito dei contributi. Non risultano atti del governo, tra il 1996 e il 2001, in questo senso: l'art. 24 della legge 88/1989 è rimasto invariato per tutto il periodo. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 120) ha invece esonerato i datori di lavoro, dal 1° febbraio 2001, da 0,8 punti dei contributi per gli assegni al nucleo familiare dovuti alla gestione unificata.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 75 "La famiglia come ricchezza civile"
- Prova: Art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: dal 1° febbraio 2001 i datori di lavoro sono esonerati da 0,8 punti dei contributi per gli assegni al nucleo familiare dovuti alla gestione di cui all'art. 24 della legge 88/1989.
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026