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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

5 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

La Cassa integrazione guadagni deve essere ricondotta ai suoi compiti propri, di ammortizzatore per le sole crisi aziendali di natura temporanea

La promessa chiedeva di limitare la Cassa integrazione alle crisi aziendali temporanee. Come nelle schede corrispondenti di «Il conto», la riforma degli ammortizzatori sociali non è stata fatta nel periodo. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 45) ha delegato il Governo a ridefinire incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali entro il 30 aprile 2000: sono stati adottati decreti su altre parti della delega, come quelli sui lavori socialmente utili (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181), ma non sugli ammortizzatori. Il governo Amato II ha adottato solo misure temporanee per il 2001, con il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 (convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248). Alla fine del mandato (11 giugno 2001) la Cassa integrazione non era stata ridefinita.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Nel caso di crisi aziendali non temporanee, la cassa integrazione viene sostituita da un Fondo per la mobilità

La promessa era sostituire la cassa integrazione, nelle crisi aziendali non temporanee, con un Fondo per la mobilità. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 45) ha delegato il Governo a riordinare incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali, prevedendo anche fondi di categoria per l'integrazione salariale. I decreti legislativi adottati in base a quella delega (21 aprile 2000, n. 181 e n. 185) riguardano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'autoimpiego; non risultano decreti che abbiano riformato la cassa integrazione o istituito un Fondo per la mobilità. L'indennità di mobilità esisteva già dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, che la legge 144 richiama come istituto vigente. L'esito è lo stesso delle schede corrispondenti di «Il conto».

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

definire un sistema di incentivi volto a rendere conveniente per le parti sociali redistribuire [...] i frutti dell'aumento di produttività [...] di riduzioni di orario

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13, comma 2) ha previsto che un decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro sessanta giorni, riducesse o rimodulasse i contributi previdenziali in funzione delle riduzioni d'orario stabilite nei contratti collettivi, per fasce fino a 40 ore settimanali, nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione. Non risulta emanato un decreto che abbia reso operativi questi sgravi per le riduzioni d'orario dei lavoratori a tempo pieno. Il decreto interministeriale del 12 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2000), adottato in base al decreto legislativo n. 61 del 2000 sul lavoro a tempo parziale, ha concesso sgravi solo per le nuove assunzioni a tempo parziale e indeterminato stipulate entro il 30 giugno 2000. Non è stato attuato un sistema di incentivi che renda conveniente alle parti sociali tradurre gli aumenti di produttività in riduzioni d'orario.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

favorisca il movimento dei lavoratori all'interno dell'impresa, rendendo più elastica la determinazione delle mansioni all'interno di qualifiche definite

Non risultano atti del governo che abbiano reso più elastica la determinazione delle mansioni nel lavoro privato. L'art. 2103 del codice civile, nella formulazione data dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori (1970), è rimasto in vigore fino al d.lgs. 81/2015. Nel periodo gli unici interventi sulle mansioni inferiori riguardavano casi specifici, come i lavoratori disabili con la legge 12 marzo 1999, n. 68. La legge 196/1997 (pacchetto Treu) ha introdotto altre forme di flessibilità, ma non ha toccato la disciplina delle mansioni.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adotti una disciplina dei cosiddetti "contratti atipici", per [...] ampliare l'ambito di applicazione del lavoro a termine

Non risultano atti del governo che abbiano ampliato in via generale i casi in cui si può apporre un termine al contratto di lavoro, allora fissati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230. La legge 24 giugno 1997, n. 196 è intervenuta sul contratto a termine solo con l'articolo 12, che ha modificato le conseguenze della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 10) ha aggiunto solo ipotesi circoscritte: l'assunzione a termine con un mese di anticipo per sostituire chi è in astensione per maternità e la sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che ha sostituito la legge del 1962 ammettendo il termine per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, è stato deliberato in via preliminare il 28 giugno 2001 e in via definitiva il 9 agosto 2001, dopo la fine del governo Amato II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026