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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

15 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

I poteri ispettivi del ministro della giustizia vanno regolamentati in modo da evitare che interferiscano nell'autonomia della magistratura

La promessa chiedeva di regolamentare i poteri ispettivi del ministro della Giustizia in modo da non interferire con l'autonomia della magistratura. Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che abbiano disciplinato questi poteri. La legge che regola l'Ispettorato generale, la legge 12 agosto 1962, n. 1311, è stata modificata nel 1980 e nel 1988 (legge 6 ottobre 1988, n. 432) e poi solo nel 2024, senza interventi nel periodo 1996-2001.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sul governo Prodi I · 6 dicembre 1995

si regolerà l'accesso, innanzitutto mediante una scuola forense obbligatoria [...] quest'ultimo deve avere una durata di uno o al massimo due anni

Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (GU n. 269 del 18 novembre 1997), all'art. 16, ha previsto le scuole di specializzazione per le professioni legali. Le istituiscono le università e formano insieme aspiranti magistrati, avvocati e notai. Si accede per concorso e i posti sono fissati ogni anno con decreto ministeriale, in misura non inferiore al 10 per cento dei laureati in giurisprudenza. Le scuole quindi non sono obbligatorie per diventare avvocato, e il decreto non collega il loro diploma all'accesso al tirocinio forense né ne fissa la durata. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano regolato l'accesso alla professione forense con una scuola obbligatoria, un esame finale per l'ammissione al tirocinio e un tirocinio di uno o due anni, come prometteva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Alla formazione del magistrato, infine, deve essere dedicata molta attenzione [...] con valutazioni periodiche dell'idoneità e delle attitudini

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto la formazione dei magistrati prima e dopo l'assegnazione delle funzioni con valutazioni periodiche dell'idoneità e delle attitudini. Nel mandato il governo ha adottato il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (concorso per uditore giudiziario e scuole di specializzazione per le professioni legali), ed è stata approvata la legge 13 febbraio 2001, n. 48 (aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura). Entrambi riguardano il reclutamento e la preparazione iniziale, non la formazione successiva né le verifiche periodiche. Una nuova disciplina della progressione economica e di funzioni dei magistrati è arrivata solo con il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

maggiore distinzione tra funzioni del giudice e funzioni del pubblico ministero, con una restrizione delle possibilità di passare dalle une alle altre

Il governo Prodi I presentò al Senato il 27 novembre 1996 il disegno di legge S. 1799 sulle funzioni dei magistrati, che subordinava il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti a un corso e a un giudizio di idoneità e lo vietava all'interno dello stesso distretto. L'esame in commissione non si è concluso e il disegno di legge non è diventato legge. Nel periodo dei governi valutati il passaggio restava quindi senza limiti di legge: le prime incompatibilità sono state introdotte da una circolare del Consiglio superiore della magistratura del 2003 e la disciplina restrittiva dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il referendum del 21 maggio 2000, che mirava a eliminare il passaggio di funzioni, non raggiunse il quorum.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Gli incarichi direttivi dovranno essere in futuro temporanei

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano reso temporanei gli incarichi direttivi dei magistrati. Il disegno di legge del governo su funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (Senato n. 1799, presentato il 27 novembre 1996) non prevedeva la temporaneità e non è stato approvato; le proposte in materia sono rimaste di iniziativa parlamentare. La temporaneità è stata introdotta solo dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (art. 45), dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il servizio dell'ufficiale giudiziario deve essere rivisto in chiave libero-professionale, considerandolo un privato che esercita una pubblica funzione

Non risultano atti del governo né leggi, tra il 1996 e il 2001, che abbiano trasformato il servizio dell'ufficiale giudiziario in una professione libera. Ancora nel 2004 una proposta di legge presentata alla Camera per istituire la professione di ufficiale giudiziario osservava che in Italia questa figura aveva soltanto i caratteri del funzionario dello Stato. La trasformazione in senso libero-professionale è rimasta oggetto di proposte di legge anche nelle legislature successive.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si limiterà la possibilità dell'appello per le cause relative a rapporti patrimoniali di modesto importo

La promessa era limitare l'appello nelle cause patrimoniali di modesto importo, salvo il ricorso in Cassazione. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto una nuova limitazione dell'appello. Il testo degli articoli 113 e 339 del codice di procedura civile è rimasto invariato per tutto il mandato: erano inappellabili, come già prima del 1996, le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, cioè nelle cause di valore non superiore a due milioni di lire. La riforma del giudice unico di primo grado del 1998 non ha modificato questi articoli.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si propone di ammettere i ricorsi solo in caso di effettivo difetto assoluto di motivazione

Non risultano atti del governo che abbiano ristretto il ricorso per cassazione civile al solo «difetto assoluto di motivazione». L'art. 360 del codice di procedura civile, nel testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 1° marzo 2006, ha ammesso per tutto il mandato il ricorso «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia», un motivo più ampio di quanto promesso. La formula è stata riscritta solo con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e poi con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

anche attraverso l'istituzione di un "tribunale per la famiglia"

Non risultano atti del governo, tra il 1996 e il 2001, che abbiano istituito un «tribunale per la famiglia». Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stato previsto solo dalla legge delega 26 novembre 2021, n. 206, e disciplinato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Sono passati più di vent'anni dalla fine dei governi valutati. Nel periodo le controversie familiari restavano divise tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Ciò richiede la riorganizzazione dei tribunali amministrativi con l'introduzione di un secondo grado di giudizio decentrato

La promessa prevedeva la riorganizzazione dei tribunali amministrativi con un secondo grado di giudizio decentrato. La legge 21 luglio 2000, n. 205 (G.U. 26 luglio 2000, n. 173), principale riforma della giustizia amministrativa del periodo, ha agito sul processo (per esempio le sentenze succintamente motivate e l'esecuzione delle sentenze non sospese) e sull'organizzazione (organici, consiglio di presidenza, autonomia finanziaria), ma non ha istituito un appello a livello regionale. Le sentenze dei TAR hanno continuato a essere appellate davanti al Consiglio di Stato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

separando le funzioni di consulenza e di controllo del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti dalla funzione di giurisdizione

La promessa era separare, nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti, le funzioni consultive e di controllo da quella giurisdizionale. La principale riforma del periodo, la legge 21 luglio 2000, n. 205 sulla giustizia amministrativa, è intervenuta sul processo amministrativo, sugli organici e sull'organizzazione, ma non ha separato le funzioni: ha anzi disciplinato i pareri del Consiglio di Stato, rendendoli pubblici (art. 15), e per i giudizi pensionistici della Corte dei conti ha introdotto il giudice unico (art. 5). Non risultano atti dei governi valutati che abbiano attuato la separazione.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

introducendo la concussione ambientale, riconducendo la concussione alla tipologia dell'estorsione

La promessa chiedeva di introdurre la concussione ambientale e di ricondurre la concussione alla tipologia dell'estorsione. Non risultano atti del governo che abbiano introdotto queste modifiche tra il 1996 e il 2001: le proposte di modifica del codice penale in materia di corruzione e concussione presentate in quella legislatura erano d'iniziativa parlamentare e non furono approvate. L'art. 317 del codice penale, sulla concussione, è stato riformato solo in seguito, con la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha spostato la concussione per induzione nel nuovo art. 319-quater, e con la legge 27 maggio 2015, n. 69, che lo ha nuovamente sostituito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'appello dovrebbe essere limitato alla prospettazione della violazione di regole procedurali e di valutazione

Non risultano atti del governo che abbiano limitato l'appello penale alla violazione di regole procedurali e di valutazione: nel mandato l'appello è rimasto un giudizio di merito. La legge 16 dicembre 1999, n. 479 è andata anzi nella direzione opposta per il giudizio abbreviato, abrogando il comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale, che impediva all'imputato di appellare le condanne alla sola pena pecuniaria, e togliendo il limite all'appello contro le sentenze che applicavano sanzioni sostitutive. La prima limitazione di rilievo all'appello è la legge 20 febbraio 2006, n. 46, dopo la fine dei governi valutati, che ha reso in via generale inappellabili le sentenze di proscioglimento: una misura diversa da quella proposta dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

La custodia cautelare dovrà attuarsi in circuito separato da quello dell'espiazione di pena

La legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) distingueva già gli istituti di custodia preventiva da quelli per l'esecuzione delle pene (artt. 59 e 60) e prevedeva la separazione degli imputati dai condannati (art. 14). Il nuovo regolamento penitenziario, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (governo Amato II), organizza in sezioni gli istituti di custodia cautelare (art. 31), ma non istituisce un circuito distinto. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano realizzato un circuito per la custodia cautelare separato da quello dell'esecuzione delle pene.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'esecuzione della pena, che potrà essere anticipata sotto forma di custodia cautelare [...] dopo condanne di primo grado superiori a 5-10 anni

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto l'esecuzione anticipata della pena dopo condanne di primo grado di una certa entità. Il governo Amato II ha rafforzato il legame tra condanna e custodia cautelare: con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e poi con la legge 26 marzo 2001, n. 128 (art. 14), il giudice che condanna deve valutare le esigenze cautelari tenendo conto anche dell'esito del processo, e dopo una condanna in appello la misura è obbligatoria per alcuni delitti gravi commessi da recidivi. La custodia resta però subordinata alle esigenze cautelari e non è legata all'entità della pena inflitta in primo grado, come proponeva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026