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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

7 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Attribuire alle Regioni la funzione legislativa, ad eccezione delle materie espressamente riservate allo Stato

La riforma del titolo V della Costituzione riscrive l'art. 117: spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Il testo nasce dall'esame, insieme ad altre proposte, del disegno di legge costituzionale presentato dal governo D'Alema il 18 marzo 1999. Il Parlamento lo ha approvato in via definitiva l'8 marzo 2001, con il voto del Senato a maggioranza assoluta, e il testo è stato pubblicato nella GU n. 59 del 12 marzo 2001, prima della fine del governo Amato II. Dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001, che lo ha approvato con il 64,2 per cento dei voti, è stato promulgato come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (GU n. 248 del 24 ottobre 2001), in vigore dall'8 novembre 2001. L'atto decisivo, il voto finale delle Camere, è quindi avvenuto nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare piena autonomia alle Regioni nella disciplina della propria forma di governo e nella definizione degli Statuti regionali

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999, in vigore dal 6 gennaio 2000) ha riscritto l'articolo 123 della Costituzione. Il nuovo testo prevede che ogni Regione abbia uno statuto che, «in armonia con la Costituzione», ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, senza il visto del Commissario del governo; il governo può solo impugnarlo davanti alla Corte costituzionale. La legge ha anche stabilito che il presidente della Giunta sia eletto a suffragio universale e diretto, salvo diversa scelta dello statuto. La legge è stata approvata dal Parlamento e promulgata il 22 novembre 1999.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare alle regioni la possibilità di realizzare accordi interregionali per scopi sovraregionali in ambiti non riservati allo Stato

La riforma del titolo V della Costituzione è nata dal disegno di legge costituzionale del governo D'Alema (A.C. 5830, presentato il 18 marzo 1999), esaminato insieme ad altre proposte. Il Parlamento l'ha approvata in via definitiva durante il mandato: la seconda deliberazione si è conclusa al Senato l'8 marzo 2001 e il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2001 per l'eventuale referendum. Dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001 è stata promulgata come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (GU n. 248 del 24 ottobre 2001), in vigore dall'8 novembre 2001, cioè dopo la fine del governo Amato II (11 giugno 2001). Il nuovo articolo 117 dispone che la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni. Poiché il voto finale del Parlamento è avvenuto nel mandato, la promessa si considera attuata.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

sopprimere il potere governativo di rinvio delle leggi regionali, salva l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale

La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001 durante il governo Amato II, ha riscritto l'art. 127 della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8). Prima il Governo poteva rinviare al Consiglio regionale una legge regionale che riteneva eccedente la competenza della Regione o contraria agli interessi nazionali. Con il nuovo testo il rinvio non esiste più: il Governo può solo promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il testo approvato è stato confermato dal referendum del 7 ottobre 2001, promulgato il 18 ottobre ed è entrato in vigore l'8 novembre 2001.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il segretario comunale, scelto dal sindaco nell'ambito di un apposito albo di idonei

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (governo Prodi I), art. 17, comma 70, prevede che il sindaco e il presidente della provincia nominino il segretario «scegliendolo tra gli iscritti all'albo» dei segretari comunali e provinciali, istituito dal comma 75; la nomina dura quanto il mandato del sindaco o del presidente. L'albo è gestito da un'Agenzia autonoma, istituita dal comma 76 e disciplinata dal regolamento approvato con d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998). La scelta del segretario da un albo di idonei è quindi passata al sindaco.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare agli enti locali ampia autonomia finanziaria, attraverso l'ampliamento dell'autonomia impositiva e la compartecipazione ai tributi erariali

Tra il 1997 e il 2000 i governi hanno ampliato l'autonomia impositiva di comuni e province e introdotto una compartecipazione a un tributo erariale. Il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha dato a province e comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo fattispecie imponibili, soggetti passivi e aliquota massima (art. 52), e ha permesso alle province di istituire l'imposta provinciale di trascrizione, con tariffa aumentabile fino al 20 per cento (art. 56). Il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, poi estesa alle province, con facoltà dei comuni di aumentarne l'aliquota fino a 0,5 punti (art. 1). La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 67) ha istituito per il 2002 una compartecipazione dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito Irpef pari al 4,5 per cento, riducendo di pari importo i trasferimenti erariali. La compartecipazione era prevista per il solo 2002.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per i Ministeri compresi nei gruppi 3, 4, 5, si prevede un forte processo di trasferimento delle funzioni [...] alle regioni ed agli enti locali

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (governo Prodi I) ha delegato il conferimento di funzioni a Regioni ed enti locali. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, in vigore dal 6 maggio 1998) l'ha attuata, trasferendo funzioni dello Stato in materia di sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture, servizi alla persona (sanità, servizi sociali, istruzione, formazione professionale). Il trasferimento ha riguardato i settori dei ministeri produttivi, del territorio e sociali indicati nella tesi.

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