Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
Attribuire alle Regioni la funzione legislativa, ad eccezione delle materie espressamente riservate allo Stato
La riforma del titolo V della Costituzione riscrive l'art. 117: spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Il testo nasce dall'esame, insieme ad altre proposte, del disegno di legge costituzionale presentato dal governo D'Alema il 18 marzo 1999. Il Parlamento lo ha approvato in via definitiva l'8 marzo 2001, con il voto del Senato a maggioranza assoluta, e il testo è stato pubblicato nella GU n. 59 del 12 marzo 2001, prima della fine del governo Amato II. Dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001, che lo ha approvato con il 64,2 per cento dei voti, è stato promulgato come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (GU n. 248 del 24 ottobre 2001), in vigore dall'8 novembre 2001. L'atto decisivo, il voto finale delle Camere, è quindi avvenuto nel mandato.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 3 "Autogoverno locale e federalismo cooperativo"
- Prova: Senato della Repubblica, Servizio studi, dossier n. 70 sulla legge costituzionale 3/2001: iter (ddl del governo A.C. 5830 del 18 marzo 1999; approvazione definitiva del Senato l'8 marzo 2001 a maggioranza assoluta; GU n. 59 del 12 marzo 2001; referendum del 7 ottobre 2001) e testo del nuovo art. 117
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