Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
le Regioni devono poter esercitare tutti i poteri in materia di assistenza sanitaria, tranne i progetti nazionali salute, le relazioni internazionali
La riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) è stata approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, durante il governo Amato II; confermata dal referendum del 7 ottobre 2001, è entrata in vigore l'8 novembre 2001. Ha inserito la «tutela della salute» tra le materie di legislazione concorrente: le Regioni legiferano, ma i principi fondamentali restano riservati allo Stato, che mantiene anche la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Le Regioni non hanno quindi ottenuto tutti i poteri in materia sanitaria. Già il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 aveva lasciato allo Stato il Piano sanitario nazionale e i livelli essenziali di assistenza.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 85 "Sanità e federalismo: un nuovo modello di servizio per la salute"
- Prova: Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3 su Normattiva: nuovo art. 117, con «tutela della salute» tra le materie concorrenti (principi fondamentali riservati allo Stato) e livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva statale.
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026