Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

12 schede

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sopprimere i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli enti locali e attribuire i compiti ispettivi alla Corte dei Conti

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17), approvata sotto il governo Prodi I, ha ristretto i controlli preventivi di legittimità: sugli atti amministrativi della Regione solo ai regolamenti e agli atti di attuazione degli obblighi comunitari (comma 32), su quelli degli enti locali solo a statuti, regolamenti del consiglio, bilanci e rendiconto (comma 33). Le delibere su appalti di importo rilevante e su assunzioni e piante organiche sono controllate solo se lo chiede una quota dei consiglieri (comma 38). I controlli non sono stati soppressi del tutto e non risultano atti dei governi valutati che abbiano attribuito alla Corte dei conti i compiti ispettivi promessi. L'abolizione dei controlli sugli atti di Regioni ed enti locali è arrivata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore l'8 novembre 2001, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare agli enti locali ampia autonomia organizzativa, eliminando i vincoli legislativi sugli organici e sulle assunzioni di personale

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 6, comma 9) ha affidato al regolamento di ogni ente locale la disciplina delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, e (art. 17, comma 70) ha permesso al sindaco e al presidente della provincia di nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti a un albo. I vincoli di legge sul personale non sono però spariti: la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 39, comma 19) ha chiesto a regioni ed enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi della programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. L'autonomia organizzativa è stata dunque ampliata, ma non è stata eliminata ogni limitazione legislativa su organici e assunzioni.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Rafforzare la presenza delle Regioni nell'Unione Europea, con forme autonome di rappresentanza nelle sedi comunitarie

La promessa era rafforzare la presenza delle Regioni nell'Unione europea con forme autonome di rappresentanza nelle sedi comunitarie. La facoltà delle Regioni di aprire propri uffici di collegamento presso le istituzioni dell'Unione e l'invio di funzionari regionali presso la Rappresentanza permanente d'Italia erano già previsti dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 58), approvata prima dell'inizio del mandato. La legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997, art. 13) ha fissato in quattro i funzionari regionali presso la Rappresentanza permanente, designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, e ha confermato un posto di esperto riservato a un funzionario regionale. Ha previsto inoltre che i presidenti delle Regioni indichino al Governo le questioni di loro interesse da considerare nelle direttive alla Rappresentanza, ha fissato almeno ogni sei mesi la sessione della Conferenza Stato-Regioni dedicata alle politiche comunitarie e ha consentito uffici comuni anche con regioni o enti di altri Paesi dell'Unione. La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e in vigore dall'8 novembre 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha poi stabilito che le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro competenza. La presenza delle Regioni è stata rafforzata, ma le forme autonome di rappresentanza erano già state introdotte prima del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedendo forme di finanziamento pubblico in condizioni di parità delle forze politiche soprattutto attraverso l'accesso gratuito o agevolato a servizi

La promessa chiedeva un finanziamento pubblico dei partiti in condizioni di parità, soprattutto con accesso gratuito o agevolato a servizi. Nel periodo la forma principale è stata il denaro: la legge 2 gennaio 1997, n. 2 ha destinato ai partiti lo 0,4 per cento dell'IRPEF indicato dai contribuenti, e la legge 3 giugno 1999, n. 157 l'ha sostituita con il rimborso delle spese elettorali. Sul fronte dei servizi la legge 157/1999 (art. 5) ha esentato da alcune imposte gli atti dei partiti, ha esteso le agevolazioni comunali per le occupazioni temporanee di suolo pubblico e ha consentito a comuni e province di mettere a disposizione senza compenso strutture per le loro iniziative. La legge 22 febbraio 2000, n. 28 ha previsto messaggi politici autogestiti gratuiti sulle emittenti nazionali. Una parte della promessa è dunque attuata, ma non nella forma prevalente indicata dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

regole rigorose e controlli effettivi e indipendenti (affidati ad esempio alla Corte dei Conti) su tutte le forme di finanziamento privato

La legge 2 gennaio 1997, n. 2 ha introdotto nuove regole sul finanziamento privato dei partiti. L'art. 5 prevede una detrazione del 22% per le erogazioni liberali tra 500.000 lire e 50 milioni, purché versate con bonifico bancario o postale. L'art. 8 impone un rendiconto annuale con la relazione dei revisori dei conti, da pubblicare sui quotidiani e da trasmettere al Presidente della Camera. La regolarità dei rendiconti è verificata da un collegio di cinque revisori ufficiali dei conti, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere (art. 8, comma 14). Il controllo riguarda però la corretta redazione del rendiconto: non è un controllo della Corte dei conti né una verifica di tutte le forme di finanziamento privato, diretto e indiretto, come indicava il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si propone, prima ancora di avere introdotto queste riforme, l'immediata abolizione della prassi della reiterazione dei decreti legge

La promessa era l'abolizione immediata della reiterazione dei decreti-legge. Il governo Prodi I continuò a reiterare: il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, riproduceva senza modifiche una norma di decreti decaduti. Con la sentenza n. 360 (17 ottobre 1996) la Corte costituzionale dichiarò illegittima la reiterazione dei decreti non convertiti. Dopo la sentenza il governo smise di riemettere interi decreti decaduti, ma uno studio del 2001 rileva che continuò a riprodurre singole disposizioni in decreti successivi. La fine della prassi è dovuta alla Corte più che a un atto del governo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Deve essere ridotto il numero dei ministri che partecipano al consiglio dei ministri senza escludere l'introduzione di figure di ministri "juniores"

Il governo Prodi I fu nominato con 20 ministri oltre al presidente del Consiglio, affidando ad alcuni ministri due dicasteri; il governo Amato II ha giurato con 23 ministri, sei dei quali senza portafoglio. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I) ha ridotto i ministeri a 12, ma «a decorrere dalla prossima legislatura», cioè dopo la fine dei governi valutati. La riduzione è quindi stabilita da un atto adottato nel mandato, ma non ha ridotto il Consiglio dei ministri durante il mandato. Non risulta introdotta la figura dei ministri «juniores».

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va abolita la necessità di organizzare le funzioni governative e amministrative centrali attraverso ministeri

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I) ha riformato l'organizzazione del Governo: ha ridotto e accorpato i ministeri e ha istituito le agenzie, strutture amministrative autonome dai ministeri. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ha riordinato la Presidenza del Consiglio. L'organizzazione per ministeri non è stata però abolita: i ministeri sono rimasti l'architettura di base, con il numero fissato per legge, e la riduzione era prevista con decorrenza differita all'inizio della legislatura successiva.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Intendiamo ridurre il numero dei ministeri e dei ministri articolando la struttura del governo intorno ai seguenti gruppi

Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (governo Prodi I) ha unificato dal 1° gennaio 1998 i ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I), in attuazione della legge 59/1997, ha poi stabilito che «a decorrere dalla prossima legislatura» i ministeri fossero 12, accorpando le funzioni per grandi aree, come economia e finanze, attività produttive, infrastrutture e trasporti, lavoro, salute e politiche sociali. Questa riduzione ha avuto effetto solo con il governo formato nel giugno 2001, dopo la fine dei governi valutati. Durante il mandato il numero dei ministri non è sceso: il governo Prodi I fu nominato con 20 ministri, il governo Amato II ha giurato con 23. La riforma è stata dunque adottata nel mandato, ma applicata solo dopo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

trasformare la Scuola Superiore della pubblica amministrazione in un centro di eccellenza che recluti e formi i dirigenti

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (governo D'Alema I) ha riordinato la Scuola superiore della pubblica amministrazione, definita «istituzione di alta cultura e formazione» e incaricata, tra l'altro, dei cicli di formazione iniziale dei dirigenti. L'art. 28 del d.lgs. 29/1993, nel testo in vigore dal novembre 1998, prevede che i vincitori dei concorsi per dirigente seguano un ciclo formativo organizzato dalla Scuola. Il reclutamento però non passò alla Scuola: l'accesso alla dirigenza restò affidato a concorsi per esami indetti dalla Presidenza del Consiglio, sui quali la Scuola esprimeva solo un parere.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la revisione della legge sul cinema attualmente bloccata da troppi impacci burocratici

Nel mandato la legge sul cinema (legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificata nel 1994) è stata rivista solo in parte. Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 ha riordinato le commissioni del Dipartimento dello spettacolo e riscritto le norme della legge sulle commissioni di esperti. Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 ha modificato altre parti della legge: ha affidato diversi provvedimenti al capo del Dipartimento dello spettacolo invece che ai pareri delle commissioni, ha consentito di attestare la nazionalità italiana dei film con una dichiarazione del produttore e ha abrogato vecchie leggi di settore. La legge 2 ottobre 1997, n. 346 ha permesso acconti fino al 70 per cento sui contributi. Una riforma organica della disciplina è arrivata solo con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Rafforzare l'autonomia dei musei statali (quelli civici sono già autonomi)

Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, ha previsto all'art. 8 che l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, attribuibile alle soprintendenze che gestiscono beni di eccezionale valore, possa essere data anche ai musei. Il regolamento di organizzazione del ministero (d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, art. 12) ha inserito i musei dotati di autonomia tra gli uffici periferici e ha affidato a un decreto del ministro l'individuazione delle gestioni autonome. I decreti che hanno reso autonomi i poli museali di Roma, Napoli, Firenze e Venezia sono però dell'11 dicembre 2001, dopo la fine del mandato. Nel mandato è stato quindi costruito il quadro normativo, ma nessun museo statale risulta aver ottenuto l'autonomia.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026