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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

9 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

a preparare e realizzare un piano di difesa delle acque nell'intero territorio nazionale

Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (governo Prodi I), ha imposto ad autorità di bacino e regioni di adottare piani stralcio per l'assetto idrogeologico, con la perimetrazione delle aree a rischio; per il bacino del Po il piano è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio 24 maggio 2001. Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (governo D'Alema I) ha previsto piani di tutela delle acque per la qualità dei corpi idrici, con obiettivi di bacino entro il 2001 e piani regionali entro il 31 dicembre 2003, dopo la fine dei governi valutati. Non è stato adottato un piano nazionale di difesa delle acque.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Proponiamo quindi un grande piano nazionale di opere di pubblica utilità a difesa del suolo e dei bacini idrogeografici

La promessa era un grande piano nazionale di opere di pubblica utilità a difesa del suolo e dei bacini. Dopo le frane in Campania del maggio 1998, il governo adottò il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. La legge chiedeva alle autorità di bacino e alle Regioni di adottare entro il 30 giugno 1999 piani stralcio per l'assetto idrogeologico, con la perimetrazione delle aree a rischio, e affidava al Comitato dei ministri previsto dalla legge sulla difesa del suolo, d'intesa con le Regioni, programmi di interventi urgenti per ridurre il rischio. Autorizzò 100 miliardi di lire per il 1998 per la perimetrazione delle aree a rischio e, per gli interventi, 110 miliardi per il 1998 e 495 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, aggiunse 110 miliardi per il 2000 per gli stessi interventi e misure per le aree a rischio molto elevato. Fu un insieme di programmi urgenti e di piani di bacino, non un unico piano nazionale di opere; non sono disponibili dati verificati su quante opere siano state realizzate nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

recepire pienamente la direttiva europea sulla valutazione di impatto ambientale

Il d.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 della legge 146/1994, ha esteso la valutazione di impatto ambientale ai progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, affidandola alle regioni. Fu deliberato dal Consiglio dei ministri il 1° aprile 1996, prima del mandato, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996. Il decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 1999 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999) lo ha modificato e integrato. La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 23 novembre 2006 (causa C-486/04), ha però stabilito che il decreto del 1999 violava la direttiva: consentiva di esentare dalla valutazione impianti di recupero di rifiuti oltre 100 tonnellate al giorno e fissava un criterio inadeguato per decidere quali progetti dell'allegato II sottoporre alla procedura. Il recepimento è stato quindi ampliato, ma non è stato pieno.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

E' qui opportuno intervenire con il riconoscimento di incentivi o di benefici fiscali a chi modifichi gli impianti o esegua gli interventi di manutenzione

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 1) ha introdotto una detrazione Irpef del 41% per le spese di recupero edilizio, ridotta al 36% per le spese del 2000. Vi rientrano espressamente le opere per il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, compresi quelli a metano. La circolare del Ministero delle finanze 24 febbraio 1998, n. 57 ha precisato che il risparmio energetico comprende le opere del decreto ministeriale 15 febbraio 1992, agevolate anche senza lavori edilizi. Tra queste ci sono le caldaie ad alto rendimento, i sistemi di regolazione della temperatura e la trasformazione degli impianti centralizzati in impianti autonomi a gas. Non risultano invece agevolazioni per la manutenzione ordinaria degli impianti delle singole abitazioni, ammessa solo sulle parti comuni degli edifici.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

attuare la recente legge quadro sul rumore (28/10/95, n. 447), sia attraverso la tempestiva emanazione della normativa (tecnica ed amministrativa) di esecuzione

La promessa chiedeva di attuare la legge quadro sul rumore (legge 26 ottobre 1995, n. 447) con i decreti di esecuzione. Nel periodo sono stati adottati, tra gli altri, il DPCM 14 novembre 1997 (valori limite delle sorgenti sonore), il DPCM 5 dicembre 1997 (requisiti acustici degli edifici), il DPR 11 dicembre 1997, n. 496 (aeromobili civili), il decreto ministeriale 16 marzo 1998 (tecniche di misura), il DPCM 31 marzo 1998 (tecnico competente) e il DPR 18 novembre 1998, n. 459 (rumore ferroviario). Il regolamento sul rumore del traffico stradale è arrivato solo con il DPR 30 marzo 2004, n. 142, cioè dopo il mandato. L'attuazione è dunque avanzata ma non completa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rendendo obbligatorio l'uso di beni prodotti con materiali riciclati nella costruzione di opere pubbliche e nelle forniture alle Amministrazioni e agli Enti pubblici

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi, art. 19, comma 4) ha imposto alle Regioni di emanare entro sei mesi norme perché gli uffici pubblici coprano almeno il 40 per cento del fabbisogno annuale di carta con carta riciclata. È un obbligo limitato alla carta e indiretto, perché passa dalle Regioni. Non risulta un obbligo di usare beni di materiali riciclati nelle opere pubbliche né nelle altre forniture. La quota minima del 30 per cento di manufatti e beni in materiale riciclato per uffici pubblici e società a prevalente capitale pubblico è stata prevista dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 52, comma 56) e regolata dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, quindi dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, metalli, materiali domestici pericolosi (siamo al 2,5%, occorre arrivare almeno al 15%)

La promessa era di portare la raccolta differenziata dal 2,5% ad almeno il 15%. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ha fissato gli obiettivi di raccolta differenziata: 15% entro marzo 1999, 25% entro marzo 2001 e 35% entro marzo 2003. Secondo il rapporto sui rifiuti dell'APAT e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la raccolta differenziata è passata dal 7,2% del 1996 al 14,4% del 2000, restando sotto il 15% e lontana dal 25% previsto per il 2001. Secondo l'ISPRA ha poi toccato il 17,4% nel 2001, anno in cui il mandato è terminato a giugno. L'obiettivo è stato quindi inserito nella legge e la raccolta è raddoppiata, ma la soglia del 15% è stata superata solo nei dati del 2001, e non alla scadenza fissata dal decreto.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sottoporre a valutazione di impatto ambientale tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, le discariche per i rifiuti urbani [...] superiore alle 25000 tonnellate

La valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni era stata disciplinata dal DPR 12 aprile 1996, un atto di indirizzo adottato dal governo Dini prima del mandato e pubblicato nella GU n. 210 del 7 settembre 1996. Nel mandato il decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 1999 (GU n. 302 del 27 dicembre 1999) ne ha riscritto le categorie sui rifiuti. Sono sottoposti a VIA tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, gli impianti di incenerimento o trattamento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità superiore a 100.000 metri cubi. Per gli impianti più piccoli, come le discariche sotto questa soglia e gli inceneritori di rifiuti urbani oltre 10 tonnellate al giorno, è prevista una verifica preliminare che decide se serve la VIA. Per i rifiuti pericolosi la promessa è realizzata; per discariche e inceneritori le soglie sono espresse in modo diverso dalle 25.000 tonnellate del programma e sotto soglia la VIA non è obbligatoria.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Realizzare un piano di opere di pubblica utilità finalizzato alla custodia e alla divulgazione del patrimonio artistico e culturale

La promessa era un piano di opere di pubblica utilità per la custodia e la divulgazione del patrimonio artistico e culturale; il programma lo descriveva come riuso di complessi edili in disuso in una rete diffusa di biblioteche, teatri, laboratori e musei, basato sulla buona manutenzione dell'esistente. La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 83) ha riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili della nuova estrazione del Lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. Con questi fondi è stato finanziato un primo piano 1998-2000 di circa duecento interventi di restauro. Non risulta invece un piano di riuso di edifici dismessi come rete diffusa di biblioteche, teatri e musei.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026