Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
disciplinare la figura del ricercatore degli enti di ricerca.
La promessa non specifica quale disciplina del ricercatore degli enti di ricerca si intenda introdurre né quale risultato debba raggiungere, e il decreto legislativo 218/2016 già regolava il personale degli enti pubblici di ricerca. Nel periodo sono stati adottati atti su singoli aspetti dello stato giuridico: la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, comma 402) ha riscritto la valutazione del merito eccezionale per le chiamate dirette; il decreto-legge 126/2019 (art. 6) ha dettato regole per la stabilizzazione del personale precario degli enti e la legge di conversione 159/2019 ha inserito l'art. 12-bis del d.lgs. 218/2016, che consente di trasformare in rapporti a tempo indeterminato contratti e assegni di ricerca dopo tre anni su cinque; il decreto-legge 36/2022 (art. 14) ha previsto assunzioni per chiamata diretta di vincitori di programmi europei di ricerca. Senza un criterio che dica quanto della materia dovesse essere disciplinato, non è possibile stabilire se la promessa sia stata mantenuta.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Universita-e-Ricerca", Proposte - Ricerca, p. 9
- Prova: Decreto-legge 126/2019, art. 6 («Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca»): modifiche all'art. 12 del d.lgs. 218/2016; la legge di conversione 159/2019 aggiunge l'art. 12-bis.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026