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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

5 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la reintroduzione della causalità per i contratti a tempo determinato

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (GU n. 161 del 13 luglio 2018), convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (GU n. 186 dell'11 agosto 2018), ha riscritto l'art. 19 del d.lgs. 81/2015. Il contratto a termine può durare fino a 12 mesi senza motivazione; oltre i 12 mesi, e fino a un massimo di 24, serve una causale (esigenze temporanee e oggettive estranee all'attività ordinaria o sostitutive di altri lavoratori, oppure incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria). La causale è richiesta anche per i rinnovi, e la legge di conversione ha previsto che un contratto oltre i 12 mesi senza causale diventi a tempo indeterminato. Le norme valgono per i contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e per rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre 2018; non si applicano alle pubbliche amministrazioni. Nel periodo la regola è stata attenuata ma non abolita: per l'emergenza Covid-19 un rinnovo o una proroga, una sola volta e per al massimo 12 mesi, è stato ammesso senza causale fino al 31 dicembre 2021 (decreti-legge 104/2020, art. 8, e 41/2021, art. 17), e il decreto-legge 73/2021 (art. 41-bis, inserito dalla legge 106/2021) ha aggiunto alle causali le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’implementazione di misure premiali per le aziende che rimuovono le discriminazioni

La legge 5 novembre 2021, n. 162 (art. 5, «Premialità di parità»), in vigore dal 3 dicembre 2021, ha previsto premi per le aziende private con la certificazione della parità di genere. Per il 2022 ha concesso un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino all'1% e a un massimo di 50.000 euro l'anno per azienda, nel limite di 50 milioni di euro; ha inoltre dato un punteggio premiale nella valutazione di progetti per aiuti di Stato e nei bandi di gara pubblici. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 138) ha destinato alla certificazione e ai relativi benefici contributivi il Fondo per la parità salariale di genere, portato a 52 milioni di euro l'anno dal 2023. I parametri della certificazione sono stati fissati con il decreto del 29 aprile 2022 e le regole dell'esonero con il decreto interministeriale firmato il 20 ottobre 2022, due giorni prima della fine del governo Draghi. La legge è il testo unificato di più proposte parlamentari, la prima delle quali è la C. 522 (prima firmataria Ciprini, M5S).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Investimento di 2 miliardi di euro.

Il programma prometteva 2 miliardi di euro per le politiche attive del lavoro, senza indicare in quanti anni. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 258) ha destinato ai centri per l'impiego fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha portato questa somma a 467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020, ma ha finanziato a parte le 4.000 assunzioni già previste (120 milioni nel 2019 e 160 milioni l'anno dal 2020) e ha aggiunto un piano straordinario di potenziamento (160 milioni nel 2019, 130 nel 2020 e 50 nel 2021, art. 12, comma 3) e altre assunzioni nei centri per l'impiego (120 milioni nel 2020 e 304 milioni l'anno dal 2021, art. 12, comma 3-bis). Per il triennio 2019-2021 queste autorizzazioni di spesa nazionali superano insieme i 2 miliardi. Il governo Draghi ha poi adottato il programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) con il decreto del ministro del Lavoro del 5 novembre 2021, con 4,4 miliardi di euro del PNRR per il 2021-2025. Si tratta di stanziamenti, cioè limiti massimi di spesa, non di somme effettivamente spese.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la creazione di un Osservatorio nazionale del Mercato del Lavoro che colleghi l’offerta formativa alle esigenze dei settori produttivi

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 99, GU n. 128 del 19 maggio 2020), confermato nella conversione, ha istituito presso il Ministero del lavoro l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro. Tra i suoi compiti: studiare i dati sull'occupazione, individuare i fabbisogni generati dai cambiamenti del mercato e sostenere l'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale, in base ai nuovi profili richiesti. L'articolo affida all'Osservatorio anche il compito di promuovere osservatori regionali e consente al ministro di avvalersi di un comitato scientifico. Il comitato è stato istituito con un decreto ministeriale del dicembre 2021 (n. 250) e la sua composizione, con rappresentanti di ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL, INAPP, regioni e Banca d'Italia, è stata fissata con il decreto ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2022. L'organismo nasce nel quadro dell'emergenza Covid, ma la norma non ne fissa una scadenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un allargamento della possibilità di usufruire della cosiddetta "opzione donna"

L'«opzione donna», la pensione anticipata calcolata interamente con il sistema contributivo prevista dalla legge 243/2004 (art. 1, comma 9), era riservata alle lavoratrici che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015. L'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) l'ha riaperta alle lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 per le autonome) maturati entro il 31 dicembre 2018, senza adeguamento alla speranza di vita. Le leggi di bilancio successive hanno spostato il termine di un anno ogni volta: al 31 dicembre 2019 (legge 160/2019, art. 1, comma 476), al 31 dicembre 2020 (legge 178/2020, art. 1, comma 336) e al 31 dicembre 2021 (legge 234/2021, art. 1, comma 94). La possibilità di usarla è stata così estesa a quattro nuove leve di lavoratrici, con un'età minima più alta di quella originaria della legge 243/2004 (57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome, poi adeguati alla speranza di vita).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026