Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
la reintroduzione della causalità per i contratti a tempo determinato
Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (GU n. 161 del 13 luglio 2018), convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (GU n. 186 dell'11 agosto 2018), ha riscritto l'art. 19 del d.lgs. 81/2015. Il contratto a termine può durare fino a 12 mesi senza motivazione; oltre i 12 mesi, e fino a un massimo di 24, serve una causale (esigenze temporanee e oggettive estranee all'attività ordinaria o sostitutive di altri lavoratori, oppure incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria). La causale è richiesta anche per i rinnovi, e la legge di conversione ha previsto che un contratto oltre i 12 mesi senza causale diventi a tempo indeterminato. Le norme valgono per i contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e per rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre 2018; non si applicano alle pubbliche amministrazioni. Nel periodo la regola è stata attenuata ma non abolita: per l'emergenza Covid-19 un rinnovo o una proroga, una sola volta e per al massimo 12 mesi, è stato ammesso senza causale fino al 31 dicembre 2021 (decreti-legge 104/2020, art. 8, e 41/2021, art. 17), e il decreto-legge 73/2021 (art. 41-bis, inserito dalla legge 106/2021) ha aggiunto alle causali le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Lavoro", 5. Contratti di lavoro, p. 4
- Prova: Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, testo originario (Normattiva), art. 1: sostituisce l'art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015 con il limite di 12 mesi e le causali per il superamento (fino a 24 mesi) e le estende ai rinnovi. Le modifiche della legge di conversione 96/2018 sono nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026