Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

10 schede

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

i cui capitali illecitamente accumulati potranno sempre essere sottoposti alla misura della ‘confisca allargata’ quando interviene la condanna definitiva

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (GU n. 301 del 24 dicembre 2019, in vigore dal 25 dicembre), ha inserito l'articolo 12-ter nel decreto legislativo 74/2000. In caso di condanna, o di patteggiamento, per i delitti di dichiarazione fraudolenta (articoli 2 e 3), di emissione di fatture false (articolo 8) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11) si applica la confisca allargata dell'articolo 240-bis del codice penale, se superate soglie di 100.000 o 200.000 euro a seconda del reato. Restano fuori altri delitti tributari, come l'omessa e l'infedele dichiarazione. La norma vale per le condotte successive al 25 dicembre 2019. Prima, la confisca allargata non era prevista per i reati tributari. L'articolo è rimasto in questa forma fino al 22 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Qualora un magistrato decida di intraprendere una carriera politica, deve essere consapevole del fatto che non potrà mai più tornare a vestire la toga

La legge 17 giugno 2022, n. 71 (GU 20 giugno 2022, in vigore dal giorno dopo) all'art. 19 prevede che i magistrati che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere regionale, presidente di regione, sindaco o consigliere comunale, a fine mandato siano collocati fuori ruolo oppure ricollocati in ruolo ma destinati ad attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti. L'art. 20 applica la stessa regola ai magistrati non eletti che hanno fatto parte del Governo o di una giunta regionale o comunale. Le norme valgono per le cariche assunte dopo l'entrata in vigore della legge. Per i magistrati candidati e non eletti l'art. 18 prevede invece un ritorno in ruolo con limiti per tre anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il M5S promuove l’introduzione di una class-action per tutti, situata nel codice di procedura civile invece che nel codice del consumo

La legge 12 aprile 2019, n. 31 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019) ha inserito la disciplina dell'azione di classe nel codice di procedura civile (nuovo titolo VIII-bis del libro quarto, artt. 840-bis e seguenti) e ha abrogato l'art. 140-bis del codice del consumo. L'azione tutela i diritti individuali omogenei di ogni componente della classe, non solo dei consumatori, nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. La legge è stata approvata durante il governo Conte I. La sua entrata in vigore, prevista inizialmente dopo dodici mesi, è stata rinviata prima dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e poi di nuovo: la nuova disciplina è entrata in vigore il 19 maggio 2021, durante il governo Draghi, quindi entro il periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si intende modificare l’articolo 403 c.c. che consente l’allontanamento del minore dalla casa familiare in determinati casi.

La legge 26 novembre 2021, n. 206 (art. 1, comma 27) ha riscritto l'art. 403 del codice civile: l'intervento della pubblica autorità è ora limitato ai casi di abbandono o di grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psico-fisica del minore con «emergenza di provvedere», e il provvedimento è sottoposto a convalida del pubblico ministero e del tribunale per i minorenni entro termini brevi. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, è in vigore dal 24 dicembre 2021 e le nuove norme valgono per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il procuratore presso il Tribunale dei minorenni sia informato entro le ventiquattro ore dall’allontanamento del provvedimento preso

Nel nuovo art. 403 del codice civile (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 27) la pubblica autorità che dispone l'allontanamento del minore ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e, entro ventiquattro ore dal collocamento in sicurezza, gli trasmette il provvedimento con una relazione sui motivi. La norma si applica ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione perpetue per chi è stato condannato definitivamente per un reato contro la P.A.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019), art. 1, comma 1, lettera m), ha sostituito l'art. 317-bis del codice penale. Prima la condanna comportava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici solo per peculato, concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Ora la condanna per i principali reati contro la pubblica amministrazione (tra cui anche corruzione per l'esercizio della funzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite) comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Le due sanzioni sono temporanee se la reclusione non supera due anni o se il fatto è di particolare tenuità (da cinque a sette anni) e per chi collabora (da uno a cinque anni). Non tutti i reati contro la pubblica amministrazione sono elencati (non c'è, per esempio, l'abuso d'ufficio).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

proponiamo la revisione dell’errata tipizzazione del 416-ter del codice penale, così da poter finalmente punire lo scambio elettorale politico-mafioso

La legge 21 maggio 2019, n. 43 (GU n. 122 del 27 maggio 2019, in vigore dall'11 giugno 2019) ha sostituito l'art. 416-ter del codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso. Ora punisce con la reclusione prevista per l'associazione mafiosa (da dieci a quindici anni) chi accetta, anche tramite intermediari, la promessa di voti da appartenenti ad associazioni mafiose o con metodo mafioso, in cambio di denaro, altra utilità o disponibilità a soddisfare gli interessi del sodalizio. La pena è aumentata della metà se il politico è eletto. La legge è nata da un disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 510, primo firmatario il senatore Giarrusso, del M5S).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la colpa dell'agente (cittadino che si difende) sarà sempre esclusa quando l’entità dell’offesa non sia, per condizioni di tempo o luogo, [...] immediatamente percepibile dall’agente

La legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), art. 2, ha aggiunto all'art. 55 del codice penale (eccesso colposo) che nei casi di legittima difesa nel domicilio e nei luoghi di lavoro la punibilità è esclusa se chi si difende ha agito nelle condizioni di minorata difesa dovute a circostanze di tempo, di luogo o di persona (art. 61, n. 5) oppure in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. La norma interviene sulla zona d'ombra indicata dal programma, l'intrusione in casa quando non si può prevedere l'offesa, ma con una formula diversa: non usa il criterio della percepibilità dell'entità dell'offesa. La stessa legge ha stabilito che chi respinge un'intrusione con violenza o minaccia agisce «sempre» in legittima difesa (art. 1, che modifica l'art. 52) e ha posto a carico dello Stato le spese di difesa di chi è archiviato o prosciolto per legittima difesa nel domicilio, salvo successiva condanna (art. 8).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo che lo Stato [...] dovrà concedere la detraibilità fiscale delle spese legali sostenute per la difesa, in tre quote annuali di pari importo

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio 2021), articolo 1, commi 1015-1022, riconosce all'imputato assolto con sentenza irrevocabile (il fatto non sussiste, non l'ha commesso, non costituisce reato o non è previsto come reato) il rimborso delle spese legali fino a 10.500 euro. Il rimborso è ripartito in tre quote annuali di pari importo dall'anno successivo all'irrevocabilità, non è tassato, richiede la fattura del difensore e il parere di congruità, ed è escluso in caso di condanna per altri capi, amnistia, prescrizione o depenalizzazione. Vale per le assoluzioni divenute irrevocabili dopo il 1° gennaio 2021, nei limiti di un fondo di 8 milioni di euro l'anno. Lo strumento è un rimborso e non una detrazione fiscale, ma condizioni e tempi ricalcano la proposta. Il decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022) ha fissato criteri e modalità.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo un servizio di assistenza psicologica per aiutare gli agenti in difficoltà

Nel 2022 il Ministero della giustizia ha istituito il supporto psicologico per il personale della polizia penitenziaria. L'atto di indirizzo della ministra Cartabia per il 2022 e il documento di programmazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dell'11 gennaio 2022 hanno destinato circa un milione di euro a progetti di sostegno psicologico agli agenti, con una voce di bilancio dedicata. La direttiva del capo del Dipartimento del 4 febbraio 2022 ha fissato le linee guida: i provveditorati regionali individuano gli psicologi e, con gli istituti, elaborano gli interventi. I progetti sono partiti nel 2022, per esempio in Sicilia con una convenzione tra il provveditorato regionale, l'Università di Palermo e l'Ordine degli psicologi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026