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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

27 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

uno sportello psicologico per i disagi dei giovani

Non è stato istituito uno sportello psicologico stabile in ogni scuola. Il decreto-legge 34/2020 (art. 231) ha aumentato di 331 milioni nel 2020 il fondo per il funzionamento delle scuole, anche per servizi di assistenza medico-sanitaria e psicologica, per l'anno scolastico 2020/2021. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 697-698) ha aumentato di 20 milioni di euro per il 2022 il fondo per il funzionamento delle scuole, per servizi di assistenza e supporto psicologico a personale, studenti e famiglie in relazione al Covid-19. Il decreto-legge 73/2021 (art. 33, comma 6-bis) ha inoltre istituito presso il Ministero della salute un fondo di 10 milioni per il 2021 per l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli, con priorità, tra l'altro, al supporto psicologico di bambini e adolescenti in età scolare. Sono misure temporanee, legate all'emergenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare il tempo pieno e le compresenze nel primo ciclo d’istruzione

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 728-729) ha previsto un decreto del Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza unificata, per stabilire le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria, e ha aumentato il limite di spesa per le assunzioni in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella primaria. Non risulta invece un ripristino generale del tempo pieno né delle compresenze tagliate dalla riforma Gelmini. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 333) cita la compresenza solo come modalità per le ore di educazione motoria nelle classi a tempo pieno.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’aumento stipendiale di tutto il personale scolastico (Dirigenti, docenti e ATA)

Per i dirigenti scolastici la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 339-340) ha aumentato il fondo per la retribuzione di posizione di 20 milioni di euro dal 2022, più 8,3 milioni nel 2022 e 25 milioni nel 2023. Per il personale statale, scuola compresa, la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 436 e 440) ha stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali 2019-2021 e disposto un'anticipazione dei miglioramenti economici (0,42% dal 1° aprile 2019 e 0,7% dal 1° luglio 2019), e la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 609) ha fatto lo stesso per il triennio 2022-2024 (0,3% da aprile e 0,5% da luglio 2022). Un aumento stipendiale definitivo per docenti e personale ATA non è stato adottato entro il 22 ottobre 2022: il contratto 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca è stato sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, secondo l'ARAN.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Fin dal 2014, abbiamo proposto di mettere a punto un piano di assunzioni pluriennale di tutto il personale precario avente diritto

Sono stati adottati piani di assunzione e di stabilizzazione, ma non un piano pluriennale per tutti i precari aventi diritto. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 ha previsto una procedura straordinaria per titoli ed esami per posti di docente della secondaria. Il decreto-legge 73/2021 (art. 59) ha poi disposto, per il 2021/2022, l'assegnazione dei posti vacanti con contratto a tempo determinato ai docenti in prima fascia delle graduatorie provinciali con almeno tre annualità di servizio, con percorso di formazione e prova per l'assunzione a tempo indeterminato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abrogare la chiamata diretta ed eliminare gli ambiti introdotti dalla Legge n.107 del 2015

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 796) ha stabilito che dall'anno scolastico 2019/2020 le procedure di reclutamento e di mobilità dei docenti non possono più attribuire la titolarità su ambito territoriale. Il contratto integrativo sulla mobilità 2019-2022, firmato il 6 marzo 2019, assegna ai docenti la titolarità su scuola. Le norme della legge 107/2015 su ruoli regionali articolati in ambiti e su incarichi proposti dal dirigente scolastico (art. 1, commi 66 e seguenti, 79 e seguenti) non sono state però abrogate e figurano ancora nel testo consolidato, e non risulta approvata alcuna legge di abrogazione. Per questo l'impegno, che parlava di abrogare, è attuato solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare l’inserimento dei docenti idonei ai concorsi nelle graduatorie di merito

Il decreto-legge 73/2021 (art. 59, comma 10, lettera d) aveva limitato le graduatorie dei concorsi ordinari per i docenti ai posti messi a concorso, come già prevedeva la legge 145/2018 (art. 1, comma 792, lettera h) per il concorso della secondaria. Nel periodo valutato la regola è stata corretta una sola volta: l'art. 47, comma 11, del decreto-legge 36/2022, nel testo della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022), integra le graduatorie dei concorsi ordinari e di quello per le discipline STEM (art. 59, commi 10, lettera d, e 15, lettera c, del decreto-legge 73/2021) con i candidati idonei che hanno raggiunto il punteggio minimo, nei limiti delle autorizzazioni di spesa. L'inserimento degli idonei è quindi ripristinato solo per quei concorsi e non come regola generale del reclutamento dei docenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere regolari concorsi per l’assunzione dei DSGA, tutelando chi ha maturato l'esperienza in questo ruolo

Il bando del primo concorso per direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018 sotto il governo Conte I, ha messo a concorso 2.004 posti. Il concorso era previsto dalla legge 205/2017 (art. 1, comma 605), del governo precedente. Il bando ha ammesso anche gli assistenti amministrativi privi della laurea richiesta che avevano svolto almeno tre anni di funzioni di DSGA negli ultimi otto, con una riserva del 30% dei posti al personale ATA di ruolo. Il decreto-legge 126/2019 (art. 2, comma 6) ha poi esteso la progressione ai facenti funzione assistenti amministrativi di ruolo e ha portato al 30% la quota di idonei del concorso. Il regolamento dei concorsi successivi è stato emanato con il decreto ministeriale 28 giugno 2022, n. 146 (Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2022). Nel periodo valutato è stato però bandito un solo concorso: l'impegno a prevedere «regolari concorsi» è attuato solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un piano decennale per la messa a norma e in sicurezza, la riqualificazione e il rinnovamento di tutte le scuole italiane e degli ambienti dell'apprendimento

Non è stato adottato un piano decennale unico per tutte le scuole. Sono stati finanziati piani distinti: nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, 510 milioni ripartiti con il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 175, e altri 320 milioni con il decreto del 25 luglio 2020, n. 72 (con risorse della legge 205/2017, art. 1, comma 1072, e della legge 145/2018, art. 1, comma 95); e, con il PNRR (Missione 4, Componente 1, investimento 3.3, «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole»), 500 milioni ripartiti tra le regioni con il decreto ministeriale 2 dicembre 2021, n. 343. Gli interventi riguardano quindi solo una parte del patrimonio scolastico e hanno orizzonti più brevi di dieci anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

alunni: eliminazione prove d’esame Invalsi, superamento della valutazione numerica ed estensione della valutazione per competenze (certificazione per competenze annuale)

Delle tre misure è stata attuata solo quella sulla valutazione numerica, e solo per la primaria: dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli alunni della primaria è espressa con giudizi descrittivi e non con voti (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, art. 1, comma 2-bis, inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41). Le prove Invalsi non sono state eliminate: restano previste dal decreto legislativo 62/2017 (artt. 4, 7 e 13), con la partecipazione come requisito di ammissione all'esame, requisito rinviato al 1° settembre 2019 dal decreto-legge 91/2018 (art. 6, comma 3-septies) e non richiesto, per i soli esami del 2021 e del 2022, in deroga disposta dal Ministero dell'istruzione. Alle superiori restano i voti numerici. Si è scelto «in parte» perché è stata attuata una parte significativa di una delle tre misure, mentre la misura principale, l'eliminazione delle prove Invalsi, non lo è stata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

docenti: eliminazione del bonus introdotto con la L. 107

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 249, in vigore dal 1° gennaio 2020) ha stabilito che le risorse del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti (art. 1, comma 126, della legge 107/2015), già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa a favore del personale scolastico «senza ulteriore vincolo di destinazione». Il bonus non è stato però abolito: nel testo della legge 107/2015 in vigore al 22 ottobre 2022 restano i commi 127 e 128, che prevedono l'assegnazione annuale della somma ai docenti da parte del dirigente scolastico sulla base dei criteri del comitato di valutazione, e il comitato stesso (comma 129). È stato eliminato il vincolo di destinazione dei fondi, non l'istituto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

dirigenti: aumento degli ispettori con concorso nazionale

Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (art. 2, comma 3) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire, a decorrere da gennaio 2021, un concorso pubblico per titoli ed esami per 59 dirigenti tecnici (gli ispettori), con una spesa di 7,90 milioni l'anno. La legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 ha aggiunto, a decorrere dal 2023, altri 87 dirigenti tecnici. Non risulta che il concorso sia stato bandito entro il 22 ottobre 2022: il regolamento sui concorsi (decreto ministeriale 12 giugno 2024, n. 109) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2024 e il bando, per 145 posti, è del 9 dicembre 2024. Entro la fine del periodo valutato l'aumento era quindi autorizzato e finanziato dalla legge, ma il concorso nazionale non era stato bandito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’eliminazione dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro promuovendo percorsi FORMATIVI più ampi

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 784-787) ha ridenominato l'alternanza «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e ha ridotto le ore minime rispetto alle 400 (istituti tecnici e professionali) e 200 (licei) fissate dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 33): ora sono almeno 210 ore negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei. L'obbligo però non è stato eliminato: restano soglie orarie minime e il decreto legislativo 62/2017 continua a prevedere lo svolgimento dell'attività tra i requisiti di ammissione all'esame di Stato (art. 13), requisito di cui il Ministero dell'istruzione ha disposto la deroga per i soli esami del 2021 e del 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere l'inserimento dei laureati in scienze motorie già a partire dalla scuola primaria

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 329-335) ha introdotto l'educazione motoria nella scuola primaria affidata a docenti specialisti. Possono accedere i laureati magistrali nelle classi LM-67, LM-68 e LM-47, con 24 crediti in discipline pedagogiche, attraverso concorsi abilitanti. L'introduzione è graduale e limitata alle classi quarte e quinte: la quinta dal 2022/2023, la quarta dal 2023/2024. Secondo la circolare del Ministero dell'istruzione del 9 settembre 2022, n. 2116, nel 2022/2023 l'insegnamento parte nelle sole classi quinte. Le classi dalla prima alla terza restano senza specialisti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introdurre lo svolgimento obbligatorio di stage e attività laboratoriali nei percorsi di studio che attualmente non lo prevedono;

La legge 8 novembre 2021, n. 163 (in vigore dal 4 dicembre 2021) ha reso abilitanti le lauree magistrali in odontoiatria, farmacia, veterinaria e psicologia e le lauree professionalizzanti per geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. Per le lauree magistrali richiede almeno 30 crediti di tirocinio pratico-valutativo interno al corso e una prova pratica all'esame finale. La misura riguarda solo alcuni percorsi universitari. Non risulta un obbligo generale di stage e attività laboratoriali nei percorsi che non li prevedono.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo una revisione degli istituti AFAM e assicurando il completamento dei processi di statizzazione degli istituti paritari in sofferenza.

Il programma chiede una revisione degli istituti AFAM e il completamento della statizzazione degli istituti non statali in difficoltà. Sulla statizzazione: il decreto interministeriale 22 febbraio 2019, n. 121 (governo Conte I) ha disciplinato il processo previsto dall'art. 22-bis del decreto-legge 50/2017; il DPCM 9 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 settembre 2021) ha fissato i criteri per le dotazioni organiche e per l'inquadramento del personale nei ruoli dello Stato; il 14 ottobre 2022 la ministra dell'università e della ricerca, con il governo in carica per gli affari correnti, ha emanato 21 decreti che statizzano 22 istituti (accademie di belle arti e conservatori), con effetto dal 1° gennaio 2023. Gli effetti decorrono quindi dopo la fine del periodo valutato, e a ottobre 2022 il Ministero riconosceva che il processo non era concluso. Sulla revisione: il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019, in vigore dal 31 dicembre 2019) ha adottato il regolamento sulla programmazione e il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo dell'AFAM, un intervento limitato a un aspetto dell'ordinamento. Non risulta una riforma complessiva degli istituti AFAM nel periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

reintroducendo il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato [...] abrogando la legge 240 sui ricercatori di tipo A e B

La promessa ha due parti: reintrodurre il ricercatore a tempo indeterminato e abrogare i ricercatori di tipo A e B. L'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aggiunto in sede di conversione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 in attuazione di una riforma del PNRR, ha riscritto l'art. 24 della legge 240/2010 e ha sostituito i due contratti con un unico contratto di ricercatore a tempo determinato di sei anni, non rinnovabile. Dalla conclusione del terzo anno l'università può valutare, su istanza del titolare con abilitazione scientifica nazionale, la chiamata come professore associato. La figura di ricercatore a tempo indeterminato non è stata reintrodotta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

semplificare le figure pre-ruolo della docenza eliminando gli assegni di ricerca e creando un'unica figura di post-dottorato

Il decreto-legge 36/2022, nel testo convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022), ha riscritto l'art. 22 della legge 240/2010 (art. 14, comma 6-septies): gli assegni di ricerca sono sostituiti dal «contratto di ricerca», biennale e rinnovabile una sola volta, riservato a chi ha il dottorato. Gli assegni si potevano bandire ancora per 180 giorni, solo con le risorse già programmate (comma 6-quaterdecies). Lo stesso articolo (comma 6-decies) ha sostituito i due contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo a) e b) con un unico contratto di sei anni, non rinnovabile. Le figure pre-ruolo passano così da tre a due: il contratto di ricerca e il contratto da ricercatore a tempo determinato. Gli assegni sono quindi eliminati e le figure semplificate, ma non è stata creata un'unica figura di post-dottorato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisione dei settori scientifici disciplinari nell’ottica di una loro semplificazione, adeguamento ai tempi e armonizzazione ai settori della ricerca internazionali

Il decreto-legge 36/2022, nel testo convertito dalla legge 79/2022 (Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022), ha sostituito l'art. 15 della legge 240/2010 (art. 14, comma 6-bis): i settori scientifico-disciplinari sono ricondotti a gruppi scientifico-disciplinari, da definire con decreto ministeriale su proposta del CUN entro 90 giorni, con aggiornamento ogni tre anni. Anche il decreto-legge 152/2021 (art. 14, comma 2) prevedeva la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori. Entro il 22 ottobre 2022 il decreto con i nuovi gruppi non era stato adottato: è il decreto ministeriale 639 del 2 maggio 2024, dopo la fine dei governi valutati.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

determinare una revisione del sistema di riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle Università (FFO) tenendo conto dei seguenti criteri

Il riparto del Fondo di finanziamento ordinario è stato definito ogni anno con decreto ministeriale, ma la sua struttura (quota base, quota premiale, intervento perequativo) esisteva già prima del 2018 (decreto-legge 180/2008, decreto-legge 69/2013, articolo 11 della legge 240/2010) e non è stata riscritta. Nel periodo ci sono state modifiche mirate: la quota ripartita con il costo standard è passata dal 20% del 2017 al 22% del 2018 (decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585) e al 30% del 2022 (decreto n. 1015 del 4 agosto 2021), con la componente perequativa che il decreto-legge 91/2017 aveva già previsto; il 20% della quota premiale, che nel 2018 si basava su indicatori scelti da ciascun ateneo, è stato ripartito dal 2020 sugli indicatori fissati dai decreti di programmazione (n. 989/2019 e n. 289 del 25 marzo 2021), che comprendono l'accesso alla formazione, la ricerca, i servizi agli studenti, l'internazionalizzazione, i giovani ricercatori e, tra gli indicatori, gli occupati a un anno dal titolo. Il decreto n. 581 del 24 giugno 2022 conserva la spesa storica nella quota base, la valutazione della ricerca (VQR 2015-2019) e delle politiche di reclutamento nella quota premiale e un intervento perequativo con soglia minima e aumento massimo del 6% rispetto al 2021. Non risulta però una revisione complessiva sui dieci criteri indicati dal programma: per esempio non c'è un criterio sui docenti di ruolo improduttivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

completare il quadro normativo sulla didattica online con il fine di colmare le attuali lacune legislative e regolamentari;

Il quadro sulla didattica a distanza è stato aggiornato con atti ministeriali, non con una legge, e non risultano interventi legislativi dedicati. Il decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) ha sostituito il decreto 12 dicembre 2016, n. 987 sull'accreditamento di sedi e corsi, rivedendo i requisiti di docenza e di tutorato dei corsi a distanza in attuazione del decreto 2 marzo 2018, n. 196, e le regole per l'accreditamento periodico delle università telematiche. Il decreto 25 marzo 2021, n. 289 (governo Draghi) ha riportato le tipologie di corsi già previste dal decreto 635/2016 (convenzionali, misti, prevalentemente e integralmente a distanza) e ha confermato che le telematiche possono istituire solo i corsi prevalentemente o integralmente a distanza. Il decreto 14 ottobre 2021, n. 1154 ha sostituito il decreto 6/2019 dall'offerta formativa 2022/23 e rinvia a un successivo decreto le modalità di erogazione per ciascuna classe di corsi. Gran parte delle regole (tipologie, soglie minime di docenti e tutor, scala di giudizio per le telematiche) era già in vigore prima del 2018; il programma non indica quali lacune intendesse colmare.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre meccanismi di accreditamento e di controllo più stringenti sui corsi privati online;

L'accreditamento delle università e dei corsi telematici è regolato da decreti ministeriali, in gran parte già in vigore prima del 2018: il decreto 12 dicembre 2016, n. 987 prevedeva già una scala di giudizio propria per le telematiche, requisiti specifici sulla didattica a distanza e soglie minime di docenti e tutor per i corsi a distanza. Nel periodo il decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) ha riscritto la disciplina confermando quelle soglie e aggiungendo, per i corsi a distanza, la regola che triplica le numerosità massime di studenti; il decreto 25 ottobre 2019, n. 989 ha escluso le telematiche dalle nuove istituzioni universitarie non statali proponibili; il decreto 25 marzo 2021, n. 289 (governo Draghi) consente alle telematiche solo corsi prevalentemente o integralmente a distanza, richiede il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e, per le sedi distaccate dove si svolgono gli esami, un docente ogni 30 studenti; il decreto 14 ottobre 2021, n. 1154, dalla definizione dell'offerta formativa 2022/23, non riprende il triplicamento e limita i docenti a contratto. Alcune misure sono quindi più restrittive, ma non risulta un inasprimento complessivo dei controlli rispetto al 2016.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Revisionare e semplificare il sistema di valutazione della qualità della ricerca (VQR).

La valutazione della ricerca 2015-2019 (VQR) si è svolta con regole riviste rispetto all'esercizio precedente. Le ha fissate il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, integrato dal DM 444 dell'11 agosto 2020 e dal DM 289/2021; l'ANVUR le ha attuate con il bando, nella versione aggiornata del 25 settembre 2020. Secondo il rapporto finale dell'ANVUR, rispetto alla VQR 2011-2014 sono cambiati il metodo (peer review «informata» da indicatori bibliometrici), il numero di prodotti per ricercatore (non più fisso: totale pari al triplo dei ricercatori, al massimo quattro prodotti ciascuno) e la valutazione della terza missione, introdotta per la prima volta. Il rapporto non presenta questi cambiamenti come una semplificazione: osserva che serve un numero maggiore di esperti e che l'approccio tra le aree va reso più omogeneo. La revisione c'è, la semplificazione promessa non risulta realizzata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Prevedere una profonda revisione dei criteri «bibliometrici» (basati sul numero di pubblicazioni e sul numero di citazioni ricevute), e dei parametri stabiliti dall’ANVUR.

Per la valutazione della ricerca 2015-2019 (VQR) i criteri bibliometrici sono stati rivisti. Il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110 (art. 5, comma 1) prevede la peer review «informata» da indici citazionali, che non possono sostituirsi a una valutazione di merito né tradursi nell'assegnazione automatica del prodotto a una categoria. Il rapporto finale dell'ANVUR la presenta come differenza importante rispetto all'esercizio precedente, in cui la valutazione bibliometrica aveva un ruolo centrale. Per l'abilitazione scientifica nazionale, invece, non risultano atti che abbiano sostituito i parametri: i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica sono quelli fissati con il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589. La revisione riguarda quindi la VQR e non tutti gli strumenti di valutazione, e non si può dire «profonda» nel complesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abolire la quota premiale intra-finanziamento ordinario;

La promessa riguarda il fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), da cui il programma lamenta che fossero sottratte risorse per la quota premiale. Quella quota, non inferiore al 7% del fondo, era già stata soppressa dal d.lgs. 218/2016 (art. 20), prima dei governi valutati. Secondo il dossier della Camera dei deputati sul riparto del FOE 2021, dal 2018 non ci sono risorse specificamente destinate al finanziamento premiale: le somme della «ex premialità» sono confluite nelle assegnazioni ordinarie, e il decreto ministeriale 568 del 26 luglio 2018 sul riparto del FOE 2018 ha ripartito in proporzione all'assegnazione ordinaria 68 milioni per la stabilizzazione del personale. Non c'è però stata un'abolizione: l'art. 19, comma 5, del d.lgs. 218/2016 sul finanziamento premiale è rimasto in vigore e la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, comma 313) ha stanziato 30 milioni per il 2023 per questa finalità, da ripartire tenendo conto anche della VQR.

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