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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

20 schede

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituzione e formazione di giudici di ruolo specializzati nella materia tributaria reclutati mediante pubblico concorso

La legge 31 agosto 2022, n. 130 (GU n. 204 del 1° settembre 2022, in vigore dal 16 settembre), nata da un disegno di legge del governo Draghi, ha istituito la magistratura tributaria professionale: il nuovo art. 1-bis del decreto legislativo 545/1992 fissa un organico di 448 magistrati nelle corti di primo grado e 128 in quelle di secondo grado, e il nuovo art. 4 prevede il reclutamento con concorso pubblico per esami. Il ruolo è stato quindi istituito nel periodo, ma la formazione e il reclutamento dei giudici no. I primi magistrati dovevano arrivare con il transito di magistrati di altre giurisdizioni, da avviare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, e poi con i concorsi: entro il 22 ottobre 2022 nessun magistrato tributario di ruolo era in funzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il M5S mira in primo luogo a ridurre la durata dei processi.

I governi della legislatura hanno adottato le riforme del processo penale e civile (legge 27 settembre 2021, n. 134; legge 26 novembre 2021, n. 206; decreti legislativi 10 ottobre 2022, nn. 149 e 150, pubblicati il 17 ottobre 2022) e avviato il reclutamento a tempo determinato di un massimo di 16.500 addetti all'ufficio per il processo (decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), ma gran parte delle nuove regole processuali è entrata in applicazione dopo il 22 ottobre 2022. Secondo i dati del Ministero della giustizia pubblicati dall'ISTAT, il tempo medio stimato per concludere una causa civile in tutti i gradi di giudizio (disposition time) era di 2.512 giorni nel 2019, 3.089 nel 2020, anno della pandemia, e 2.215 nel 2022 (-11,8% sul 2019). Nel penale i giorni erano 1.392 nel 2019, 1.947 nel 2020 e 1.253 nel 2022 (-10,0%). La durata è dunque scesa rispetto al 2019, ma in misura limitata; la serie non comprende il 2018.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

propone la sospensione della prescrizione dal momento dell'inizio del processo (ovvero con l'assunzione della qualità di imputato)

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU 16 gennaio 2019), art. 1, comma 1, lettera e), ha sospeso il corso della prescrizione dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino all'esecutività della sentenza che definisce il giudizio, con effetto dal 1° gennaio 2020. Non è la sospensione fin dall'assunzione della qualità di imputato promessa dal programma, ma un blocco che scatta dopo il primo grado. La legge 27 settembre 2021, n. 134 (GU 4 ottobre 2021) ha sostituito questa regola: la prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (art. 161-bis del codice penale), e il processo diventa improcedibile se l'appello non si conclude entro due anni o il giudizio di cassazione entro uno, salvo proroghe. Nessun atto ha anticipato lo stop della prescrizione all'inizio del processo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abrogazione del decreto legislativo Orlando riguardante le intercettazioni.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (riforma Orlando delle intercettazioni) non è stato abrogato, ma alcune sue parti centrali sono state cancellate o riscritte. Il governo Conte I ne ha rinviato più volte l'applicazione, dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 al decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, e la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ne ha abrogato l'art. 6, comma 2, che limitava l'uso del captatore informatico nei domicili. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7) ha riscritto la regola che vietava di trascrivere le conversazioni irrilevanti (art. 268, commi 2-bis e 2-ter, del codice di procedura penale) e ha abrogato la procedura di selezione introdotta dal decreto Orlando (artt. 268-bis, 268-ter, 268-quater e 493-bis), conservando altre parti della riforma, come l'archivio delle intercettazioni tenuto dalla procura. La disciplina così modificata si applica ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28).

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Con la condanna al lavoro di pubblica utilità obbligatorio chi ha commesso un reato dovrà intraprendere un percorso per risarcire la collettività

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale, GU 17 ottobre 2022) ha introdotto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis del codice penale; artt. 53 e 56-bis della legge 689/1981), applicabile alle condanne fino a tre anni. Non è però obbligatorio: il giudice «può» sostituire la pena (art. 53) e, per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, serve il consenso dell'imputato (art. 545-bis del codice di procedura penale). Alla fine del mandato il decreto non era ancora in vigore: il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, del governo successivo, ne ha fissato l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Non risultano atti che abbiano reso obbligatoria questa pena.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone una diminuzione drastica dei riti a due/tre modelli processuali, corrispondenti agli attuali riti del lavoro e ordinario

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge 206/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), ha ridotto i riti civili, ma non a due o tre modelli. Il rito sommario di cognizione è sostituito dal procedimento semplificato di cognizione, introdotto con ricorso (artt. 281-decies e seguenti c.p.c.); per le persone, i minori e le famiglie è creato un rito unificato (artt. 473-bis e seguenti); è abrogato il rito speciale per i licenziamenti della legge 92/2012. Restano però il rito ordinario introdotto con citazione, il rito del lavoro e numerosi riti speciali. Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), quindi dopo la fine del governo.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estendendolo anche al Giudice di Pace con una uniformazione tra PCT e PAT

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, ha esteso l'obbligo del deposito telematico degli atti anche ai procedimenti davanti al giudice di pace (art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile). Per il giudice di pace, però, l'obbligo si applica dal 30 giugno 2023 (art. 35, comma 3): fino al 22 ottobre 2022 il deposito telematico obbligatorio riguardava solo tribunali e corti d'appello. Non risultano atti che realizzino la «uniformazione» tra processo civile e amministrativo telematico.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

aumento delle pene per tutti i reati contro la Pubblica amministrazione, riallineando le fattispecie e recuperando la logica delle sanzioni nel codice

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019) ha aumentato le pene di alcuni reati contro la pubblica amministrazione: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) passa dalla reclusione da uno a sei anni a quella da tre a otto; il traffico di influenze illecite (art. 346-bis) è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi; l'indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) ha una pena da uno a quattro anni se commessa da un pubblico ufficiale. Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha aumentato le pene di alcuni reati (artt. 316, 316-ter e 319-quater) solo quando ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea per più di 100.000 euro. Le pene di peculato, concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari non sono cambiate, le fattispecie non sono state riordinate e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 23) ha ristretto l'abuso d'ufficio. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguarda la promessa generica di aumentare le pene, è «mantenuta»; il programma prometteva invece l'aumento per tutti i reati contro la pubblica amministrazione.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione per i reati contro la P.A. della figura dell’ “agente sotto copertura” e dell’ “agente provocatore”

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019), art. 1, comma 8, ha riscritto l'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 sulle operazioni sotto copertura. Gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate non sono punibili per le condotte svolte, al solo fine di acquisire prove, anche per i delitti di concussione, corruzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite (artt. 317-322-bis e 346-bis c.p.); tra le condotte ammesse c'è promettere o dare denaro richiesto da un pubblico ufficiale. La figura dell'agente sotto copertura è quindi stata introdotta per questi reati. Non lo è quella dell'agente provocatore: la legge non consente di indurre altri a commettere il reato. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguarda solo gli agenti sotto copertura, è «mantenuta».

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare le soglie di punibilità, soppresse dal Governo Renzi, per i reati fiscali

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39, comma 1, lettere e) ed f), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (GU n. 301 del 24 dicembre 2019) e in vigore su questo punto dal 25 dicembre 2019, ha abbassato le soglie di punibilità della dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000): l'imposta evasa da 150.000 a 100.000 euro e gli elementi attivi sottratti da 3 a 2 milioni di euro. Prima del decreto legislativo 158/2015 le soglie erano 50.000 euro e 2 milioni. Il decreto abbassava anche le soglie dell'omesso versamento di ritenute e di IVA, ma la legge di conversione ha soppresso quelle modifiche. Le altre soglie innalzate nel 2015 sono rimaste invariate: 50.000 euro per l'omessa dichiarazione (30.000 prima del 2015), 1,5 milioni di elementi attivi sottratti per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (1 milione), 150.000 euro per l'omesso versamento di ritenute e 250.000 per l'omesso versamento di IVA (50.000). Nessuna di queste è tornata al valore precedente al 2015.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

inasprimento del reato di violenza sessuale tramite la creazione di una fattispecie aggravata che prevede pene più severe nel caso di penetrazione

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), art. 13, ha alzato la pena base per la violenza sessuale (art. 609-bis del codice penale) da cinque-dieci a sei-dodici anni e quella per la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) da sei-dodici a otto-quattordici anni. Ha inoltre previsto aumenti di pena per i fatti commessi su minori: aumento della metà sotto i quattordici anni, pena raddoppiata sotto i dieci. Non è stata invece creata la fattispecie aggravata legata alla penetrazione indicata nel programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sarà quindi necessario rivedere le condotte di furto, rapina e truffa in modo da potenziarle e renderle adeguate a scoraggiare questo tipo di odiosi reati

La legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), approvata su iniziativa parlamentare, ha aumentato le pene del furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis del codice penale: reclusione da quattro a sette anni, prima da tre a sei; da cinque a dieci anni nelle ipotesi aggravate, prima da quattro a dieci) e della rapina (art. 628: da cinque a dieci anni, prima da quattro a dieci; da sei a venti anni nelle ipotesi aggravate, prima da cinque a venti). Le pene della truffa (art. 640) e del furto semplice e aggravato (artt. 624 e 625) non sono state aumentate: per la truffa il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha solo esteso l'aggravante del danno allo Stato ai fatti a danno dell'Unione europea. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale, GU n. 243 del 17 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022) ha poi reso procedibili a querela della persona offesa, salvo eccezioni, anche il furto aggravato e la truffa con danno di rilevante gravità.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

punire chi introduce e libera animali che possono danneggiare la nostra flora e fauna, punire che vende o utilizza collari che portano sofferenze agli animali

Il governo Draghi, con il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 (GU n. 213 del 12 settembre 2022, in vigore dal 27 settembre 2022), ha vietato di importare, detenere e commerciare animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati in natura (art. 3) e di detenere specie pericolose anche per la biodiversità, da elencare con decreto ministeriale (art. 4), punendo le violazioni con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 20.000 a 150.000 euro (art. 14). Già prima del periodo il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (in vigore dal 14 febbraio 2018) puniva con l'arresto fino a tre anni o l'ammenda chi rilascia nell'ambiente, vende o alleva specie esotiche invasive (art. 25), mentre la loro introduzione è sanzionata in via amministrativa; nel periodo non è stato modificato. Non risulta invece alcuna norma statale che punisca chi vende o usa collari che provocano sofferenza agli animali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

inasprimento sanzionatorio, con l’introduzione di profili penali, nei confronti di diverse categorie di soggetti abusivi a partire dai venditori, parcheggiatori

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha inserito l'articolo 21-sexies, che riscrive l'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada. Per i parcheggiatori abusivi la sanzione amministrativa è di 771-3.101 euro e, se impiegano minori o sono già stati sanzionati in via definitiva, scatta l'arresto da sei mesi a un anno con ammenda da 2.000 a 7.000 euro. L'articolo 21-ter ha previsto l'arresto per chi viola il divieto di accesso a determinate aree urbane disposto dal questore dopo condotte reiterate, tra cui il commercio e il parcheggio abusivi. Per la vendita abusiva in sé la sanzione resta amministrativa (articolo 29 del decreto legislativo 114/1998, testo identico nel 2018 e nel 2022): un profilo penale diretto è stato introdotto solo per i parcheggiatori.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

concorsi straordinari per ulteriori 500 posti all’anno fino a colmare la scopertura organica che oggi presenta 1300 posti vacanti

Il programma chiedeva concorsi straordinari per altri 500 magistrati l'anno finché non si fosse colmata la scopertura di 1.300 posti. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 377-380) ha autorizzato l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, ha aumentato l'organico dei magistrati ordinari di 600 unità e ha consentito di assumere in più fino a 200 magistrati l'anno nel triennio 2020-2022. Le leggi di bilancio per il 2020, il 2021 e il 2022 hanno autorizzato altre assunzioni di vincitori di concorsi già banditi, e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha aumentato l'organico di altri 82 posti. Nel periodo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale concorsi ordinari da 330 posti (novembre 2018), 310 (novembre 2019), 500 (dicembre 2021) e 400 (21 ottobre 2022). Non c'è stato però un piano di concorsi straordinari per 500 magistrati in più ogni anno, e l'aumento dell'organico ha ampliato i posti da coprire.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

con l’ingresso di circa ulteriori 3000 unità fino al completamento, entro la prossima legislatura dell’intera pianta organica

Il programma chiedeva circa 3.000 nuovi amministrativi nella giustizia e la copertura dell'intera pianta organica entro la legislatura. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 307) ha autorizzato fino a 3.000 assunzioni di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle assunzioni ordinarie. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 858) ne ha autorizzate altre 3.000 dal 1° gennaio 2023, poi ridotte a 1.820 dalla legge 134/2021 per finanziare 1.000 funzionari, anch'essi dal 2023. Secondo il Piano dei fabbisogni 2023-2025 del Ministero della giustizia, i funzionari del concorso RIPAM in servizio al 31 dicembre 2022 erano 1.636, e con le facoltà ordinarie del triennio 2019-2021 erano state assunte altre 2.767 unità. La pianta organica non è stata completata: al 31 dicembre 2022, poco dopo la fine del periodo, i posti vacanti erano 10.623, circa il 24% dei 43.468 previsti. L'esito è lo stesso della scheda corrispondente di «Il conto» sul personale amministrativo del governo Draghi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è necessaria l’assunzione staordinaria di ulteriori 4.000 agenti di polizia penitenziaria

Gli atti del periodo hanno autorizzato assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà ordinarie, per circa 3.170 unità, meno delle 4.000 promesse. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 381 e 382) ne ha previste 362 dal 2019, 277 nel 2020 e 100 l'anno dal 2021 al 2023; il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (art. 19) altre 294 tra il 2021 e il 2025; la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 984) altre 1.935 tra il 2021 e il 2025. Circa 1.900 di queste assunzioni sono autorizzate per gli anni dal 2023 al 2025, dopo la fine del periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 961) ha poi istituito un fondo per assunzioni in deroga nelle Forze di polizia, senza fissare un numero per la polizia penitenziaria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’assunzione di 500 tra operatori socio-pedagogici e psicologi e operatori amministrativi

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 301, lettera c) ha autorizzato assunzioni a tempo indeterminato di personale civile per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fissando un limite di spesa ma non il numero. Secondo la relazione del Ministero della giustizia sul 2019, quella norma e il DPCM del 20 giugno 2019 hanno autorizzato concorsi e assunzioni per 506 unità di vari profili; a novembre 2019 avevano preso servizio 189 funzionari contabili. Altre assunzioni sono state autorizzate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 422: 50 funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali) e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 861 e 865: 300 unità). Il concorso per funzionari giuridico-pedagogici del Dipartimento è stato però bandito solo il 18 ottobre 2022 e i vincitori hanno preso servizio dal 4 marzo 2024; tra i profili non compaiono psicologi. Le autorizzazioni superano le 500 unità, ma le assunzioni effettive documentate nel periodo riguardano personale amministrativo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introduzione della specializzazione di "Esecuzione penale esterna" nel Corpo di Polizia Penitenziaria per i controlli sulle misure alternative

Non è stata istituita una specializzazione «Esecuzione penale esterna» nel Corpo di polizia penitenziaria, ma i suoi compiti di controllo sulle misure alternative sono stati rafforzati. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 ha previsto che la polizia penitenziaria partecipi, su richiesta e secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, ai controlli sulle prescrizioni relative a dimora, libertà di movimento, frequentazioni e armi (art. 8), e ha aggiunto tra i compiti del Corpo quello di contribuire a verificare il rispetto delle prescrizioni della magistratura di sorveglianza (art. 10). Secondo la relazione del Ministero della giustizia sul 2019, presso gli uffici di esecuzione penale esterna sono stati costituiti nuclei di polizia penitenziaria per questi controlli, in attuazione di un decreto ministeriale del 1° dicembre 2017, adottato dal governo precedente.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abrogazione del Decreto Legislativo Orlando sulla riforma dell’ordinamento penitenziario (in discussione ora).

Il decreto Orlando non è mai entrato in vigore e il governo Conte I ne ha bloccato la parte centrale. Sullo schema del governo Gentiloni (A.G. 17), che eliminava automatismi e preclusioni e ampliava le misure alternative, le commissioni Giustizia di Camera e Senato espressero parere contrario nel luglio 2018. Il 3 agosto 2018 il governo trasmise un nuovo schema (A.G. 39) e adottò il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, senza dare attuazione alla delega su misure alternative e preclusioni. Furono però adottati anche i decreti legislativi 121 e 124 del 2018 (pene dei minorenni, lavoro e vita detentiva), di attuazione della stessa delega.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026