Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
definizione di un'unica autorità di riferimento per i cittadini con funzione di coordinamento di tutti gli organismi di controllo previsti
Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021), che adegua le norme nazionali al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, ha designato il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali come autorità competenti per i controlli sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari (art. 2, comma 1). Al Ministero della salute ha affidato il coordinamento dei controlli tra tutte le autorità competenti (art. 2, comma 9) e il ruolo di organismo unico di coordinamento, a cui le autorità trasmettono ogni anno gli esiti dei controlli (art. 3). Non è stata però istituita un'autorità di riferimento per i cittadini: i controlli restano affidati a più amministrazioni, sono esclusi quelli sulle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi e la protezione delle piante dagli organismi nocivi resta al Ministero delle politiche agricole (art. 2, comma 3).
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Agricoltura", Proposte, Stretta sui pesticidi, p. 7
- Prova: Art. 2 del d.lgs. 27/2021 nel testo originario (in vigore dal 26 marzo 2021): autorità competenti per i controlli ufficiali, compreso il settore dei prodotti fitosanitari (comma 1, lettera f), e coordinamento affidato al Ministero della salute (comma 9). L'art. 3 lo designa organismo unico di coordinamento.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026