Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
obblighi di legge che prevedano un investimento minimo di alcuni punti percentuali (in uno spettro compreso tra il 3% e il 5%)
La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, GU n. 302 del 31 dicembre 2018, art. 1, commi 211-213) ha posto un vincolo di investimento ai piani individuali di risparmio (PIR) costituiti dal 1° gennaio 2019: almeno il 5% del valore complessivo del piano in quote di fondi di venture capital, che investono in piccole e medie imprese non quotate attive da meno di sette anni, e almeno il 5% in strumenti di piccole e medie imprese negoziati sui sistemi multilaterali. La quota rientra nella forbice indicata dal programma. Per i fondi pensione e le casse di previdenza la stessa legge (comma 210) non ha introdotto un obbligo: ha alzato dal 5 al 10% la quota dell'attivo che possono destinare, con esenzione fiscale, a investimenti qualificati, compresi i fondi di venture capital. Il vincolo sui PIR è stato poi eliminato per i piani costituiti dal 2020 dal decreto-legge 124/2019 (art. 13-bis), adottato dal governo Conte II.
- Fonte: programma elettorale, sezione "LAVORO", paragrafo "IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E START-UP: SVILUPPARLA VERAMENTE", p. 13
- Prova: Testo originario della legge 145/2018 su Normattiva (art. 1, commi 210-213): quota minima del 5% in fondi di venture capital per i PIR costituiti dal 2019 e innalzamento al 10% della quota facoltativa per fondi pensione e casse di previdenza.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026