Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001
Riassegnare alle forze dell'ordine il pieno diritto all'attività investigativa
Non risultano atti del governo che abbiano riassegnato alla polizia giudiziaria il pieno diritto all'attività investigativa, lasciando al pubblico ministero il solo controllo sulla legalità. L'art. 327 del codice di procedura penale continua ad attribuire al pubblico ministero la direzione delle indagini e la disponibilità diretta della polizia giudiziaria. La riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150) è intervenuta sul tema in senso opposto: tra i criteri della delega (art. 2, comma 4) ha previsto che il procuratore della Repubblica possa fissare i criteri generali per l'impiego della polizia giudiziaria da parte dei magistrati del suo ufficio.
- Fonte: programma elettorale, Piano di governo, strategia 3.1 "Sicurezza", proposta 3 (strategie/3-1.pdf), p. 49
- Prova: Gazzetta Ufficiale, codice di procedura penale, art. 327 (testo vigente): «Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria». Legge 150/2005, art. 2, comma 4: https://leg14.camera.it/parlam/leggi/05150l.htm
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