Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001
Interpretazione non “fiscale” della normativa IVA in materia di acquisto di autoambulanze
Il Piano chiedeva di non far pesare l'Iva sull'acquisto di autoambulanze da parte del volontariato. La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 96) prevedeva già contributi per questi acquisti, nei limiti dei fondi disponibili. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (art. 20, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) ha aggiunto un'alternativa: le associazioni di volontariato e le Onlus possono ottenere il contributo come riduzione del 20 per cento del prezzo complessivo, praticata direttamente dal venditore, che la recupera in compensazione con le imposte. La disciplina dell'Iva non è cambiata, ma lo sconto vale almeno quanto l'imposta ad aliquota ordinaria, allora del 20 per cento: l'obiettivo è raggiunto nella sostanza.
- Fonte: programma elettorale, Piano di governo, strategia 2.7 "No profit", proposta 4 (strategie/2-7.pdf), p. 46
- Prova: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 20 (Normattiva, testo originario): per l'acquisto di autoambulanze le associazioni di volontariato e le Onlus possono conseguire il contributo nella misura del 20% del prezzo complessivo, mediante riduzione praticata dal venditore, che recupera le somme in compensazione
Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026