Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001
Ricorso, per le grandi infrastrutture, alla figura del “general contractor” e del “public advisor”
Il Piano prometteva di ricorrere, per le grandi infrastrutture, al «general contractor» e al «public advisor». Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che attua la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo), ha previsto la realizzazione delle infrastrutture strategiche mediante affidamento unitario a contraente generale (artt. 6 e 9). Lo stesso decreto, all'art. 2, comma 3, lettera c), ha consentito al Ministero delle infrastrutture di avvalersi, «quali advisor», di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. Nel campione di opere della legge obiettivo esaminato dal Servizio studi della Camera nel marzo 2007, cinque delle sette opere con contratto erano affidate a contraente generale.
- Fonte: programma elettorale, Piano di governo, missione 4.1 "Piano per le Grandi Opere", proposta 1 (missioni/4-1.pdf), p. 11
- Prova: Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (testo sul sito del Parlamento, GU n. 199 del 26 agosto 2002): art. 2, comma 3, lettera c) (il Ministero può avvalersi «quali advisor» di società specializzate); art. 1, comma 1, lettera n), e artt. 6 e 9 (affidamento a contraente generale)
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