Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001
Modifica delle norme per favorire la privatizzazione dei servizi pubblici locali
Il governo ha modificato due volte le norme sui servizi pubblici locali. L'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha riscritto l'art. 113 del testo unico degli enti locali: per i servizi di rilevanza industriale l'erogazione andava affidata con gara a società di capitali, e gli enti locali potevano cedere le loro partecipazioni nelle società di gestione. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (art. 14), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha ammesso tre forme di affidamento: società scelte con gara, società miste con socio privato scelto con gara, società interamente pubbliche controllate dagli enti (in house). Le concessioni date senza gara dovevano cessare entro il 31 dicembre 2006, salvo quelle a società miste o in house. La Corte costituzionale (sentenza n. 272 del 2004) ha dichiarato illegittime due parti dell'art. 14, ma il nuovo sistema di affidamento è rimasto in vigore.
- Fonte: programma elettorale, Piano di governo, strategia 1.4 "Deregolamentazioni, liberalizzazioni, privatizzazioni", proposta 5 (strategie/1-4.pdf), p. 28
- Prova: Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35 (Normattiva, testo originario in vigore dal 1-1-2002): nuovo art. 113 del TUEL, con erogazione dei servizi di rilevanza industriale affidata a società di capitali scelte con gara e possibilità per gli enti locali di cedere le partecipazioni; le modifiche successive (art. 14 d.l. 269/2003) e la sentenza della Corte costituzionale 272/2004 sono nelle note di aggiornamento dello stesso sito.
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