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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Casa delle Libertà, 2001

Principali partiti: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, CCD-CDU, Nuovo PSI

Governi valutati: Governo Berlusconi II, Governo Berlusconi III

Il Piano era pubblicato in 51 file; l'impronta digitale si riferisce al testo completo ricomposto nell'ordine dell'indice. Le copie d'archivio del Piano sono del 2003-2005, quella del Contratto è del 2002.

  • 38 mantenute
  • 74 in parte
  • 80 non mantenute
  • 0 in corso
  • 6 non valutabili
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111 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

4 schede

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

forze dell'ordine meglio equipaggiate e meglio pagate

Il Piano prometteva forze dell'ordine meglio equipaggiate e meglio pagate. Sul trattamento economico il governo ha recepito il contratto del quadriennio 2002-2005 (biennio economico 2002-2003) con il d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e ha introdotto con il d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 i parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate. La legge finanziaria 2004 (legge 350/2003, art. 3, comma 155) ha stanziato 73 milioni di euro per il 2004, 118 per il 2005 e 122 dal 2006 per il riordino delle carriere del personale non direttivo delle forze armate e di polizia, ma alla fine del 2005 le norme di riordino non erano ancora state approvate. Sull'equipaggiamento l'unico atto specifico trovato è il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (art. 5), che mantiene in bilancio le somme non spese per l'ammodernamento dei mezzi delle forze di polizia. Non risultano dati pubblici che confrontino retribuzioni e dotazioni prima e dopo il mandato: la promessa risulta attuata solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Ogni anno, le Regioni, dopo un'analisi congiunta con sindacati e imprese, definiscono le possibilità di accoglienza

Il Piano di governo voleva che ogni anno le Regioni, dopo un'analisi con sindacati e imprese, definissero le possibilità di accoglienza degli immigrati. La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini) ha lasciato la decisione al governo centrale: le quote annuali di ingresso sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata (art. 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione). È il caso del decreto del 14 febbraio 2006 sui flussi di quell'anno. La stessa legge ha però dato alle Regioni un ruolo: entro il 30 novembre di ogni anno possono inviare alla Presidenza del Consiglio un rapporto con le previsioni sui flussi sostenibili nei tre anni successivi, in base alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo (art. 21, comma 4-ter). Le Regioni danno quindi indicazioni, ma non definiscono le quote.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Il Governo deve stanziare aiuti finanziari condizionati a programmi concreti e sospendere gli aiuti ai Paesi che non reprimono adeguatamente l'emigrazione clandestina

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini), art. 1, commi 2 e 3, collega gli aiuti alla collaborazione dei Paesi di origine. Nel definire e rivedere i programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto con Paesi non europei si deve tenere conto della collaborazione nel prevenire i flussi illegali. Se i governi interessati non adottano misure contro il rientro illegale degli espulsi, «si può procedere alla revisione» dei programmi. La norma consente quindi di condizionare e rivedere gli aiuti, ma non impone la sospensione, e non risultano sospensioni effettive di aiuti decise nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Creazione di una banca dati per l'identificazione attraverso le impronte digitali

La legge 30 luglio 2002, n. 189 ha stabilito che lo straniero che chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (commi 2-bis e 4-bis aggiunti all'art. 5 del testo unico sull'immigrazione). Da allora le impronte di tutti gli stranieri che chiedono il permesso sono raccolte per legge. Una banca dati per l'identificazione con le impronte digitali esisteva però già: secondo la Polizia di Stato, il sistema automatico di identificazione AFIS è stato realizzato presso il Servizio Polizia scientifica dal 1995. Non risultano atti del governo che abbiano creato una nuova banca dati: la legge ha esteso la raccolta delle impronte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026