Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006
consentendo di rivalutare gli assets materiali e immateriali a seguito della fusione [...] e di usare i maggior valori come ammortamenti fiscalmente deducibili
Il governo Prodi ha introdotto due misure di questo tipo. La legge finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 242-249) ha stabilito che per le fusioni e le scissioni effettuate nel 2007 e nel 2008 si considera riconosciuto ai fini fiscali, senza imposta, il valore attribuito in bilancio all'avviamento e ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto del disavanzo da concambio, fino a 5 milioni di euro complessivi. Il beneficio valeva solo per imprese operative da almeno due anni e non appartenenti allo stesso gruppo, richiedeva un interpello preventivo all'Agenzia delle entrate e decadeva se nei quattro anni successivi si facevano altre operazioni straordinarie o si cedevano i beni. La legge finanziaria 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 46-47) ha poi esteso alle fusioni il regime dell'imposta sostitutiva già previsto per i conferimenti: la società incorporante o risultante dalla fusione può ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (nuovo art. 172, comma 10-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi), pagando un'imposta sostitutiva del 12% fino a 5 milioni di euro, del 14% tra 5 e 10 milioni e del 16% oltre. I maggiori valori così assoggettati sono riconosciuti ai fini dell'ammortamento dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione; la norma vale per le operazioni dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
- Fonte: programma elettorale, sezione "Una politica industriale per far crescere le imprese", p. 124
- Prova: Legge 296/2006, art. 1, commi 242-249, sul sito della Camera: riconoscimento fiscale dei maggiori valori da fusioni e scissioni del 2007-2008 fino a 5 milioni di euro, tra imprese non dello stesso gruppo; la l. 244/2007, art. 1, commi 46-47, estende poi alle fusioni l'imposta sostitutiva (12-16%)
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026