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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
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106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

7 schede

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

consentendo di rivalutare gli assets materiali e immateriali a seguito della fusione [...] e di usare i maggior valori come ammortamenti fiscalmente deducibili

Il governo Prodi ha introdotto due misure di questo tipo. La legge finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 242-249) ha stabilito che per le fusioni e le scissioni effettuate nel 2007 e nel 2008 si considera riconosciuto ai fini fiscali, senza imposta, il valore attribuito in bilancio all'avviamento e ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto del disavanzo da concambio, fino a 5 milioni di euro complessivi. Il beneficio valeva solo per imprese operative da almeno due anni e non appartenenti allo stesso gruppo, richiedeva un interpello preventivo all'Agenzia delle entrate e decadeva se nei quattro anni successivi si facevano altre operazioni straordinarie o si cedevano i beni. La legge finanziaria 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 46-47) ha poi esteso alle fusioni il regime dell'imposta sostitutiva già previsto per i conferimenti: la società incorporante o risultante dalla fusione può ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (nuovo art. 172, comma 10-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi), pagando un'imposta sostitutiva del 12% fino a 5 milioni di euro, del 14% tra 5 e 10 milioni e del 16% oltre. I maggiori valori così assoggettati sono riconosciuti ai fini dell'ammortamento dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione; la norma vale per le operazioni dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

ridurre la tassazione sul trattamento di fine rapporto

La legge 244/2007 (art. 2, comma 514) ha ridotto il prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto e sulle altre indennità di fine rapporto maturate dal 1° aprile 2008, con una spesa di 135 milioni di euro nel 2008 e di 180 milioni annui dal 2009. Il decreto del Ministero dell'economia del 20 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008) ha fissato i criteri: una detrazione dall'Irpef di 70 euro per i trattamenti con reddito di riferimento fino a 7.500 euro, che diminuisce fino ad azzerarsi sopra i 30.000 euro. La riduzione è quindi attuata, con importi contenuti per singolo lavoratore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la riforma degli assegni al nucleo familiare con una correlata revisione dell’IRPEF, ispirata al recupero di una maggiore progressività

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1) ha rivisto insieme l'IRPEF e gli assegni familiari. Il comma 6 ha sostituito le tre aliquote in vigore nel 2006 (23 per cento fino a 26.000 euro, 33 fino a 33.500, 39 oltre) con cinque aliquote per scaglioni: dal 23 per cento fino a 15.000 euro al 41 tra 55.000 e 75.000 e al 43 per cento oltre 75.000. Ha anche trasformato le deduzioni dal reddito in detrazioni d'imposta e ridisegnato quelle per carichi di famiglia. Il comma 11 ha rideterminato dal 1° gennaio 2007 i livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, rinviando a un decreto la verifica della coerenza con le detrazioni IRPEF.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

il ripristino della tassa di successione per i grandi patrimoni

La legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ha inserito nell'articolo 2 i commi 47 e seguenti, che reintroducono l'imposta sulle successioni e donazioni abolita nel 2001, per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006. Per coniuge e parenti in linea retta l'aliquota è del 4% sul valore che supera 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, quindi in famiglia l'imposta riguarda solo le quote più alte. Per fratelli e sorelle l'aliquota è del 6% oltre 100.000 euro (franchigia aggiunta dalla legge finanziaria per il 2007); per gli altri parenti è del 6% e per gli altri beneficiari dell'8%, senza franchigia.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

procedere, per quanto possibile, nella direzione di ridurre le aliquote legali e ampliare la base imponibile, in modo da consentire, a parità di gettito

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), art. 1, comma 33, lett. e), ha ridotto l'aliquota IRES dal 33% al 27,5%, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (comma 34). Nello stesso comma ha allargato la base imponibile, tra l'altro con il nuovo art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi: l'eccedenza degli interessi passivi sugli attivi è deducibile solo entro il 30% del risultato operativo lordo. Il comma 50 ha ridotto anche l'aliquota IRAP dal 4,25% al 3,9%, con una nuova disciplina della base imponibile. La riduzione delle aliquote è quindi accompagnata da un ampliamento della base, come promesso.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

per le piccole imprese prevedere un meccanismo di imposizione forfetario sia ai fini IVA che per le imposte sui redditi

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), art. 1, commi 96-117, ha introdotto dal 1° gennaio 2008 il regime dei contribuenti minimi per le persone fisiche che esercitano un'impresa, un'arte o una professione con ricavi o compensi fino a 30.000 euro l'anno, senza dipendenti né collaboratori e con acquisti di beni strumentali non superiori a 15.000 euro nel triennio. Chi vi rientra non addebita né detrae l'IVA ed è esonerato dai relativi obblighi, non paga l'IRAP e versa un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito calcolato come differenza tra ricavi e spese, senza obbligo di tenere le scritture contabili. Il regime semplificato riguarda quindi sia l'IVA sia le imposte sui redditi, ma solo i contribuenti individuali più piccoli.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

siano immediatamente ripristinati i margini di autonomia tributaria già previsti dall’ordinamento

Il blocco degli aumenti delle addizionali comunali all'IRPEF, introdotto nel 2002 e prorogato fino al 31 dicembre 2006, non è stato rinnovato dalla finanziaria 2007 (legge 296/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007). Il comma 142 ha permesso ai comuni di variare l'aliquota dell'addizionale comunale fino a 0,8 punti percentuali, e il comma 144 ha tolto il limite che riservava la facoltà di aumento, per il 2007, ai soli comuni che non l'avevano mai usata. Il comma 145 ha introdotto l'imposta di scopo comunale. Per le Regioni la sospensione degli aumenti dell'addizionale IRPEF e della maggiorazione IRAP era stata confermata solo fino al 31 dicembre 2005, quindi quei margini erano già tornati disponibili prima dell'insediamento del governo. Un nuovo blocco per Regioni ed enti locali è arrivato solo con un decreto-legge del maggio 2008, dopo la fine del mandato.

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