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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
Leggi le 822 promesse troppo generiche per essere verificate

106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

16 schede

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

attuare una decisa lotta contro la dispersione scolastica e formativa, con l’obiettivo di rientrare nella media del 10%

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622) ha reso obbligatoria l'istruzione per almeno dieci anni, ha portato l'età minima per lavorare da 15 a 16 anni a partire dall'anno scolastico 2007/2008 e ha previsto percorsi concordati con le regioni per prevenire la dispersione. Il traguardo del 10 per cento non è stato però raggiunto: secondo Eurostat (indagine sulle forze di lavoro) i giovani di 18-24 anni usciti dal sistema di istruzione e formazione senza diploma o qualifica erano il 20,4 per cento nel 2006, il 19,5 nel 2007 e il 19,6 nel 2008, contro il 14,3 per cento nel 2008 nei 27 paesi che compongono oggi l'Unione europea.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

generalizzare la scuola d’infanzia abolendo la norma sugli anticipi per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia ed elementare

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 630) ha abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo 59/2004, che regolava l'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia, e ha avviato le sezioni sperimentali per i bambini dai 24 ai 36 mesi. Per la scuola primaria, invece, l'anticipo dell'iscrizione è rimasto: la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 110 del 14 dicembre 2007 ammetteva per il 2008/2009 i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2009. Anche per l'infanzia la circolare consentiva l'iscrizione di chi compie tre anni entro il 31 gennaio 2009, se ci sono posti disponibili.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Deve essere garantito più tempo scuola e vanno eliminate le riduzioni dell’orario di tutti apportate dalla Moratti.

Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 (art. 1), ha reintrodotto nella scuola primaria le classi a tempo pieno con orario settimanale di 40 ore, mensa compresa, entro i limiti dell'organico. Non ha però eliminato le riduzioni d'orario della riforma Moratti: il decreto legislativo 59/2004, che fissa in 891 ore annue l'orario obbligatorio della primaria e della secondaria di primo grado, oltre alle attività facoltative, non è stato modificato in questa parte durante il mandato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Puntiamo alla valorizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, ripristinandone la normativa nazionale

Il decreto-legge 147/2007 (7 settembre 2007), convertito dalla legge 176/2007, ha reintrodotto nella scuola primaria le classi a tempo pieno con orario settimanale di quaranta ore, richiamando in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico sull'istruzione. Il decreto prevede un piano triennale di intervento con la Conferenza unificata. La misura è però limitata alla dotazione complessiva dell'organico e ai limiti di spesa vigenti, senza nuovi oneri. Per il tempo prolungato, il decreto lo cita solo nel conteggio dei posti, senza una disciplina propria. Non risulta che il piano triennale fosse adottato entro maggio 2008.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Dobbiamo favorire i passaggi da un percorso all’altro, attraverso un sistema nazionale di qualifiche professionali, dispositivi condivisi di certificazione e di riconoscimento dei crediti.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, in attuazione dell'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha riorganizzato l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e istituti tecnici superiori) con percorsi in moduli e unità capitalizzabili. L'art. 5 disciplina la certificazione dei percorsi e il riconoscimento dei crediti formativi, anche per abbreviare i percorsi e facilitare i passaggi ad altri percorsi. La norma riguarda però solo questo segmento. Un sistema nazionale di certificazione delle competenze è stato definito più tardi, con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

varare una legge per alfabetizzare e rialfabetizzare, riconquistare ai livelli d’istruzione dell’obbligo

Non è stata approvata una legge dedicata all'alfabetizzazione degli adulti, ma l'istruzione degli adulti è stata riordinata. La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 632) ha riorganizzato su base provinciale i centri territoriali permanenti e i corsi serali, ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti», per far conseguire livelli di istruzione più elevati alla popolazione adulta, anche immigrata. Il decreto del ministro della Pubblica istruzione del 25 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008) ha previsto nei centri percorsi per il titolo conclusivo del primo ciclo, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di alfabetizzazione funzionale e di lingua italiana per gli immigrati. L'autonomia dei centri doveva però partire gradualmente dall'anno scolastico 2008/2009, dopo la fine del governo, e il riordino è avvenuto con una norma della finanziaria e un decreto, non con la legge promessa.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Rilanceremo anche i Centri territoriali per l’educazione permanente.

La legge 296/2006 (finanziaria 2007, art. 1, comma 632) ha disposto la riorganizzazione su base provinciale dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti», con autonomia amministrativa, organizzativa e didattica e un organico proprio, nei limiti delle disponibilità complessive di organico esistenti. Il decreto del ministro della Pubblica istruzione del 25 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008) ha fissato i criteri per l'autonomia dei nuovi centri, da conferire progressivamente a partire dall'anno scolastico 2008/2009 e da completare entro il 2009/2010. La riorganizzazione non ha avuto risorse aggiuntive per il personale e alla fine del mandato (8 maggio 2008) i nuovi centri non erano ancora operativi.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

lotta ad ogni forma di precarietà, con l’immediata copertura di tutti i posti vacanti, immettendo in ruolo coloro che già lavorano nella scuola

La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 605, lettera c) ha previsto un piano triennale 2007-2009 per l'assunzione a tempo indeterminato di 150.000 docenti, per affrontare il «precariato storico». Per l'anno scolastico 2007/2008 il decreto ministeriale 56 del 3 luglio 2007 ha autorizzato 50.000 assunzioni di docenti (comprese 10.000 già autorizzate nel 2005) e 10.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Il decreto consultato riguarda soltanto il primo anno del piano: l'immissione in ruolo di tutti i posti vacanti, come promesso, non era stata completata alla fine del mandato.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

varando immediatamente un piano pluriennale d’assunzioni a tempo indeterminato

La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1) ha varato un piano pluriennale di reclutamento: posti aggiuntivi di ricercatore nelle università da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008, con 20 milioni di euro nel 2007, 40 nel 2008 e 80 dal 2009 (commi 647-650), un piano straordinario di assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, con 7,5 milioni nel 2007 e 30 dal 2008 (commi 651-652), e un fondo per stabilizzare il personale precario degli enti di ricerca (comma 520). Già nel settembre 2007, però, il decreto-legge 147/2007 ha stabilito che per il 2007 i due piani straordinari non si applicassero e ha spostato le risorse sul finanziamento ordinario di università ed enti. Con quei 20 milioni il ministero ha cofinanziato al 50 per cento i concorsi ordinari per ricercatore banditi dagli atenei (decreto ministeriale 565 del 14 novembre 2007). Non risultano concorsi straordinari avviati entro la fine del mandato.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

garantire le necessarie coperture previdenziali ed assistenziali ai titolari di contratti post-dottorato

Il governo non ha adottato misure specifiche per i titolari di contratti post-dottorato, ma ha rafforzato le tutele della gestione separata INPS, a cui per legge sono iscritti anche i titolari di assegni di ricerca (L. 449/1997, art. 51, comma 6). La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1) ha portato al 23 per cento l'aliquota pensionistica degli iscritti senza altra copertura (comma 770) e ha introdotto per i lavoratori a progetto e assimilati un'indennità di malattia e tre mesi di congedo parentale retribuito (comma 788). In attuazione del comma 791, il decreto del ministro del Lavoro del 12 luglio 2007 (G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007) ha esteso alle iscritte alla gestione separata il divieto di lavoro nei periodi di maternità, l'indennità anche per l'interdizione anticipata e i contributi figurativi. Sono misure generali, non pensate per la ricerca: per questo la promessa è mantenuta solo in parte.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la revisione dei criteri per il riconoscimento dei nuovi atenei, che va condizionato alla disponibilità di una massa critica di corpo docente a tempo indeterminato

Il governo Prodi ha reso più restrittive le regole sui nuovi atenei, ma non ha introdotto la condizione indicata dal programma, cioè una massa critica di docenti a tempo indeterminato come requisito per il riconoscimento. Il decreto-legge 262/2006 (art. 2, comma 148) ha sospeso l'autorizzazione di nuove università telematiche fino all'adozione di un regolamento. La legge 296/2006 (art. 1, comma 653) ha vietato nel 2007-2009 di istituire facoltà o corsi fuori dal comune sede dell'ateneo, salvo eccezioni. Il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, ha limitato le proposte di nuove università non statali ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, rinviando a un successivo decreto i parametri di valutazione. Il decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386, ha chiesto per l'attivazione dei corsi di studio un numero minimo di docenti di ruolo, ma con norme particolari per le università di nuova istituzione, che nella fase di avvio non ne dispongono. Non risulta un atto che condizioni il riconoscimento dei nuovi atenei a una massa critica di docenti a tempo indeterminato.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la revisione dei criteri e delle metodologie dei finanziamenti ministeriali alle università (in particolare del fondo di finanziamento ordinario)

Il ministro Mussi ha mantenuto il modello teorico di riparto del Comitato per la valutazione del sistema universitario e ha aggiunto correttivi limitati. Il decreto 8 maggio 2007, n. 246 ha lasciato a ogni ateneo il 100 per cento del fondo consolidato 2006 e ha destinato 60,7 milioni di euro a riequilibrio e incentivi: 40,7 milioni per i risultati della didattica e della ricerca, 10 milioni agli atenei con minori spese fisse di personale e 10 milioni per accelerare il riequilibrio degli atenei sottofinanziati oltre il 5 per cento. Il decreto interministeriale del 30 aprile 2008 ha poi ripartito i 550 milioni del nuovo fondo previsto dalla legge 244/2007 (art. 2, comma 428): oltre alla copertura degli oneri contrattuali, la quota residua, non inferiore a 199 milioni, è andata per l'80 per cento in base al modello e per il 20 per cento agli atenei sottofinanziati oltre il 3 per cento, con condizioni sulle spese di personale. La base del fondo è rimasta storica (95,15 per cento del fondo consolidato nel 2008), quindi i criteri non sono stati rivisti in modo complessivo.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

un’Agenzia indipendente per la valutazione della ricerca, della didattica, delle funzioni di gestione delle istituzioni universitarie e di ricerca

Il decreto-legge 262/2006 (art. 2, commi 138-140, convertito dalla legge 286/2006) ha costituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con il compito di valutare università, enti di ricerca e programmi statali di finanziamento della ricerca; i risultati diventano criterio di riferimento per ripartire i fondi statali. Il regolamento sulla struttura e il funzionamento è stato emanato con il DPR 21 febbraio 2008, n. 64, in vigore dal 24 aprile 2008, ma nel mandato non risultano nominati gli organi e l'Agenzia non è diventata operativa; il regolamento è stato poi sostituito nel 2010. La legge non prevede la valutazione dei singoli docenti e ricercatori chiesta dal programma, e il programma annuale di valutazione è approvato dal ministro.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la riorganizzazione dell’attuale Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233) ha diviso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due: il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 138-140) ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), i cui risultati sono un criterio per assegnare i fondi statali; il regolamento dell'Agenzia è stato adottato con il DPR 21 febbraio 2008, n. 64, poco prima della fine del mandato, e poi sostituito dal governo successivo. Le agenzie pubbliche indipendenti incaricate di scegliere i finanziamenti della ricerca, chieste dal programma, non sono state create.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la previsione di una “quota di garanzia” per i bilanci universitari e degli enti a copertura degli incrementi di spesa decisi a livello centrale

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha messo a carico dello Stato una parte degli incrementi di spesa per il personale decisi a livello centrale. L'art. 3, comma 140, pone a carico del bilancio dello Stato i maggiori oneri del biennio contrattuale 2006-2007 delle amministrazioni pubbliche non statali, tra cui università ed enti di ricerca (272 milioni di euro nel 2008, di cui 205 per le università). L'art. 2, comma 428, istituisce per il 2008-2010 un fondo di 550 milioni all'anno che aumenta il fondo di finanziamento ordinario delle università e copre anche i loro rinnovi contrattuali 2008-2009. Per gli altri enti i rinnovi 2008-2009 restano a carico dei rispettivi bilanci (art. 3, comma 146) e non è prevista una «quota di garanzia» stabile.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la stabilità nel tempo dei finanziamenti “ordinari” per le università e per gli enti di ricerca [...] oltre ad una quota variabile legata alla valutazione

Per le università la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 428-429) ha istituito un fondo di 550 milioni di euro l'anno per il 2008, il 2009 e il 2010, destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) soprattutto per le spese di personale, e ripartito per il 2008 con il decreto interministeriale del 30 aprile 2008. La quota legata ai risultati, assegnata con il modello del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e tenendo conto della valutazione della ricerca del CIVR, è rimasta limitata: 40,7 milioni di euro nel 2007 (decreto ministeriale 8 maggio 2007, n. 246, che confermava a ogni ateneo il 100 per cento dell'FFO dell'anno prima) e almeno 159 milioni nel 2008. Per gli enti di ricerca la legge 27 settembre 2007, n. 165 ha delegato il governo ad assegnare le risorse anche in base alla valutazione dell'ANVUR, ma i decreti legislativi non sono stati adottati entro la fine del governo. Stabilità pluriennale e quota legata alla valutazione sono state quindi introdotte solo in parte.

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