Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006
prevedere la destinazione alla produzione di spettacolo e di cinema [...] di una quota degli introiti delle transazioni pubblicitarie delle emittenti televisive nazionali
La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 301) ha sostituito il comma 3 dell'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione. Le emittenti devono riservare almeno il 10 per cento dei propri introiti netti annui, compresi quelli da pubblicità, alla produzione e all'acquisto di opere europee di produttori indipendenti e, se trasmettono in chiaro, almeno il 30 per cento di tale quota a film di espressione originale italiana; la Rai deve destinare il 15 per cento dei ricavi da canone e pubblicità, con una riserva di almeno il 20 per cento per i film italiani. La norma precedente vincolava già almeno il 10 per cento degli introiti pubblicitari netti a produzioni europee, con almeno il 40 per cento di film: la novità è la base più ampia e la quota riservata al cinema italiano. Il vincolo non riguarda lo spettacolo dal vivo.
- Fonte: programma elettorale, sezione "La rinascita culturale come strategia per la crescita", p. 270
- Prova: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 301: nuovo comma 3 dell'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, con quota degli introiti delle emittenti per le opere europee e sotto-quote per i film italiani
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026