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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

29 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la facoltà per minoranze parlamentari qualificate (un quarto, un terzo), di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale contro decreti legge del Governo

La promessa chiedeva una riforma costituzionale: la facoltà per minoranze parlamentari qualificate di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale contro i decreti-legge. L'art. 134 della Costituzione, che elenca le competenze della Corte, è oggi nel testo in vigore dal 18 gennaio 1989 e non prevede alcun ricorso diretto delle minoranze parlamentari. Non risultano atti del governo, né leggi costituzionali approvate tra il 1996 e il 2001, che abbiano introdotto questa facoltà.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il rafforzamento dei quorum di garanzia per l'elezione dei giudici costituzionali, dei membri parlamentari del Consiglio Superiore della Magistratura, per le modifiche dei regolamenti parlamentari

Non risultano atti del governo né leggi approvate nel mandato che abbiano rafforzato i quorum per i giudici costituzionali, per i membri parlamentari del Consiglio superiore della magistratura o per le modifiche dei regolamenti parlamentari. L'art. 64 della Costituzione prevede ancora la maggioranza assoluta per adottare i regolamenti. La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (legge costituzionale 1/1997), presieduta da D'Alema, presentò nel novembre 1997 un progetto di revisione della seconda parte della Costituzione. L'esame in Assemblea, avviato alla Camera nel gennaio 1998, si interruppe per il venir meno dell'intesa tra le forze politiche.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Attribuire alle Regioni la facoltà di disciplinare l'ordinamento degli enti locali, compresi i governi delle aree metropolitane

Durante i governi valutati l'ordinamento degli enti locali è rimasto affidato alla legge dello Stato. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (GU n. 227 del 28 settembre 2000), emanato in attuazione della delega della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha raccolto in un testo unico statale tutte le norme sull'ordinamento degli enti locali. La riforma del titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, GU n. 248 del 24 ottobre 2001) è in vigore solo dall'8 novembre 2001, cioè dopo la fine dell'ultimo governo valutato (11 giugno 2001). Quel testo, all'art. 117, secondo comma, lettera p), riserva comunque alla legislazione esclusiva dello Stato la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Non risultano atti dei governi valutati che attribuiscano alle Regioni la facoltà di disciplinare l'ordinamento degli enti locali.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

gli eventuali deficit locali non dovranno essere dichiarati dallo Stato, ma posti a carico della stessa collettività locale

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano posto i deficit degli enti locali interamente a carico della collettività locale. Il testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, governo Amato II) ha riunito la disciplina del dissesto già prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77: dopo il dissesto l'ente deve portare imposte e tasse locali alla misura massima per cinque anni (art. 251), ma lo Stato continua a finanziare gli oneri di un mutuo ventennale con la Cassa depositi e prestiti per il risanamento (art. 255). Il patto di stabilità interno della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 28) ha impegnato regioni ed enti locali a ridurre il proprio disavanzo, senza modificare questo meccanismo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il Senato dovrà essere trasformato in una Camera delle Regioni, composta da esponenti delle istituzioni regionali che conservino le cariche locali

Il Senato non è stato trasformato in una Camera delle Regioni. L'articolo 57 della Costituzione, nel testo in vigore dall'8 febbraio 2001, prevede ancora un Senato «eletto a base regionale» dai cittadini, con le modifiche limitate ai seggi della circoscrizione Estero. La riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, voto finale del Parlamento l'8 marzo 2001, referendum del 7 ottobre, promulgazione il 18 ottobre 2001) non ha toccato la composizione del Senato: l'articolo 11 si limita a consentire che i regolamenti parlamentari integrino la Commissione per le questioni regionali con rappresentanti di Regioni ed enti locali. Il progetto di riforma della Commissione bicamerale istituita dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 non è stato approvato: l'esame alla Camera si è interrotto definitivamente il 9 giugno 1998.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una revisione organica della legislazione sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche elettive politiche ed amministrative

La promessa chiedeva una revisione organica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive politiche e amministrative. Per le cariche locali il testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 55-70) ha raccolto la disciplina e abrogato la legge 23 aprile 1981, n. 154, salvo le norme sui consiglieri regionali. La delega (art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265) chiedeva però di riunire e coordinare le norme vigenti, non di rivederle, e la stessa legge 265/1999 ha introdotto solo ritocchi, come il termine per rimuovere le cause di ineleggibilità (art. 20). Per deputati e senatori non risultano atti del periodo che abbiano rivisto la legge 13 febbraio 1953, n. 60 e il DPR 30 marzo 1957, n. 361.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

sancire l'ineleggibilità a cariche di governo dei titolari di posizioni di controllo di diritto o di fatto in imprese di informazione

La promessa era una norma che rendesse ineleggibili alle cariche di governo i titolari del controllo di imprese di informazione o di altre grandi imprese strategiche. Nella legislatura il tema è stato affrontato da un testo unificato sul conflitto di interessi, approvato dalla Camera il 22 aprile 1998 e dal Senato, con modificazioni, il 27 febbraio 2001. Il testo non è tornato alla Camera: lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito di completarne l'esame. Nel periodo dei governi valutati non è dunque entrata in vigore alcuna norma di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

modificare la norma costituzionale che attribuisce alle stesse Camere il giudizio definitivo sulla regolarità delle elezioni [...] attribuendo tale giudizio definitivo alla Corte Costituzionale

La promessa chiedeva di affidare alla Corte costituzionale il giudizio definitivo sulla regolarità delle elezioni e sull'eleggibilità dei parlamentari, oggi attribuito alle Camere. Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II né leggi costituzionali approvate nel periodo 1996-2001 in questo senso. L'articolo 66 della Costituzione, mai modificato dal 1948, assegna ancora a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità. Il progetto di riforma della Commissione bicamerale istituita dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 non è stato approvato: l'esame alla Camera si è interrotto definitivamente il 9 giugno 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si deve definire costituzionalmente una riserva di regolamento in tutti i campi non riservati alla legge

La Costituzione non è stata modificata per introdurre una riserva di regolamento in tutti i campi non riservati alla legge. Il progetto di revisione della seconda parte della Costituzione presentato dalla Commissione bicamerale nel novembre 1997 è stato esaminato dalla Camera dal gennaio 1998, ma l'esame si è interrotto senza conclusione. La riforma del Titolo V, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e in vigore dall'8 novembre 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha ripartito la potestà regolamentare tra Stato e Regioni secondo le materie (nuovo art. 117, sesto comma): è un riparto tra livelli di governo, non una riserva di regolamento rispetto alla legge. Non risultano altri atti del governo in questo senso.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si devono vietare leggi che sostituiscano provvedimenti amministrativi

La promessa chiedeva di vietare le leggi che sostituiscono provvedimenti amministrativi (le «leggi-provvedimento»). Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che introducano un divieto di questo tipo, né in una legge ordinaria né in una modifica costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 1989, aveva escluso che la Costituzione vieti leggi a contenuto particolare e concreto, e con la sentenza n. 492 del 1995 le ha ammesse entro limiti, tra cui la ragionevolezza e la non arbitrarietà della scelta.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si devono definire con rigore i casi di necessità e urgenza [...] vietandone la reiterazione, escludendone l'emendabilità in sede di conversione

La promessa chiedeva di definire con rigore i casi di necessità e urgenza dei decreti-legge, di vietarne la reiterazione e di escludere gli emendamenti in sede di conversione. Non risultano atti del governo che abbiano introdotto queste regole tra il 1996 e il 2001: i limiti restavano quelli dell'art. 77 della Costituzione e dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il cui testo è invariato dal 1988 e vieta di rinnovare solo i decreti di cui una Camera abbia negato la conversione. La reiterazione dei decreti non convertiti in tempo è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 360 del 1996 (decisa il 17 ottobre, depositata il 24 ottobre 1996): è una pronuncia della Corte, non un atto del governo, e non ha introdotto né una definizione dei casi di necessità e urgenza né limiti agli emendamenti.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il potere di scegliere i ministri e di proporne al Capo dello Stato la revoca in caso di dissenso rispetto all'indirizzo governativo

Non risultano atti che abbiano attribuito al presidente del Consiglio il potere di scegliere i ministri e di proporne la revoca. L'articolo 92 della Costituzione, che affida al presidente della Repubblica la nomina dei ministri su proposta del presidente del Consiglio, è rimasto nella formulazione del 1948. La commissione parlamentare per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D'Alema ha presentato alle Camere, nel novembre 1997, un progetto di revisione della seconda parte della Costituzione. La Camera ne ha avviato l'esame nel gennaio 1998, ma l'esame si è interrotto senza approvazione per il venir meno dell'intesa tra le forze politiche che avevano promosso l'iniziativa.

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Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995

disponendo di un'unica struttura tecnica centrale deputata all'elaborazione di tutti i progetti di legge governativi

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (GU n. 205 del 1° settembre 1999, S.O.) ha riordinato la Presidenza del Consiglio. L'art. 6 organizza «in un apposito Dipartimento» (affari giuridici e legislativi) le funzioni di coordinamento dell'attività normativa del governo, che già dal 1988 spettavano a un ufficio centrale della Presidenza (art. 23 della legge 400/1988). Il Dipartimento cura la valutazione d'impatto della regolazione, la qualità del linguaggio normativo e la verifica degli effetti finanziari, ma coordina i testi e non li elabora. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, della stessa data, all'art. 7, comma 2, lettera d), ha anzi confermato presso gli uffici di diretta collaborazione di ciascun ministro un settore giuridico-legislativo incaricato dell'«elaborazione di testi normativi del Governo». La redazione dei progetti di legge è quindi rimasta divisa tra i ministeri. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano affidato a un'unica struttura centrale l'elaborazione di tutti i progetti di legge, gli emendamenti e i regolamenti del governo, come chiedeva il programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il potere di opporre un veto alle iniziative ed agli emendamenti parlamentari tendenti ad accrescere la spesa

Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che abbiano attribuito al Presidente del Consiglio o al governo un potere di veto sulle iniziative e sugli emendamenti parlamentari che aumentano la spesa. Le riforme della contabilità approvate nel mandato, la legge 3 aprile 1997, n. 94 sulla struttura del bilancio dello Stato e la legge 25 giugno 1999, n. 208, non prevedono un potere di questo tipo, e la Costituzione non è stata modificata in questo senso. L'unico testo del periodo che toccava il tema è il progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (testo del 4 novembre 1997, art. 103), organo del Parlamento e non del governo: ammetteva le modifiche al bilancio solo nel rispetto dell'equilibrio e, «in caso di opposizione del Governo», chiedeva la maggioranza assoluta per approvare maggiori oneri. Non era un veto, e il progetto non è mai stato approvato dalle Camere.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

innalzamento del numero di sottoscrizioni necessario per proporre il referendum

Il numero di firme per richiedere il referendum abrogativo è fissato dall'art. 75 della Costituzione (500.000 elettori) e, secondo il testo pubblicato su Normattiva, non è stato mai modificato. Innalzarlo richiedeva una legge costituzionale. La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali approvò nel giugno 1997 una norma che portava le firme da 500.000 a 800.000, ma la proposta non è diventata legge costituzionale nel corso del mandato. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano aumentato le firme.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

divieto di raccolta contestuale di sottoscrizioni per più referendum

La promessa chiedeva di vietare la raccolta contestuale di firme per più referendum. Non risultano atti dei governi Prodi, D'Alema e Amato né leggi approvate tra il 1996 e il 2001 che abbiano introdotto questo divieto. Le norme della legge 25 maggio 1970, n. 352 sulla raccolta e sul deposito delle firme per il referendum abrogativo (artt. 7, 27 e 28) sono rimaste nel testo del 1970 per tutto il periodo e non contengono alcuna norma di questo tipo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

limitazione del numero di referendum che possono svolgersi contemporaneamente

La promessa era limitare il numero di referendum che si possono svolgere contemporaneamente. Nel periodo non risulta alcuna legge, ordinaria o costituzionale, che abbia introdotto un limite. Con il d.P.R. 29 marzo 2000 furono indetti più referendum abrogativi per la stessa data, il 21 maggio 2000, senza alcun tetto al loro numero. La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da D'Alema (1997-98) non ha prodotto una revisione approvata dal Parlamento.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

anticipazione del giudizio di ammissibilità ad una fase anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni

La disciplina del referendum abrogativo non è stata cambiata nel senso promesso. Secondo la legge 25 maggio 1970, n. 352, le richieste si depositano in Cassazione dal 1° gennaio al 30 settembre, l'Ufficio centrale ne verifica la regolarità e solo dopo la Corte costituzionale decide sull'ammissibilità con sentenza da pubblicare entro il 10 febbraio (artt. 32 e 33). Questi articoli non sono stati modificati durante il mandato. Il giudizio di ammissibilità non è quindi stato anticipato alla fase che precede la raccolta delle firme.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

abolizione delle norme che vietano lo svolgimento contemporaneo di referendum e di elezioni

Le norme che separano referendum ed elezioni politiche sono nella legge 25 maggio 1970, n. 352. L'art. 31 vieta di depositare richieste di referendum nell'anno che precede la scadenza di una delle Camere e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. L'art. 34 sospende il referendum già indetto se le Camere sono sciolte in anticipo, con ripresa dei termini dal 365° giorno dopo le elezioni. Secondo Normattiva, l'art. 31 è ancora nel testo del 1970 e l'art. 34 è stato toccato solo da una deroga del 1987. Non risultano atti dei governi del periodo 1996-2001 che abbiano abrogato o attenuato questi divieti.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

divieto di quesiti "manipolativi" che richiedono l'abrogazione di parti di leggi prive di autonomo significato

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1996 e il 2001 che abbiano introdotto il divieto di quesiti «manipolativi» nel referendum abrogativo. La legge 25 maggio 1970, n. 352 affida il giudizio di ammissibilità dei quesiti alla Corte costituzionale (art. 33). All'Ufficio centrale presso la Cassazione lascia solo il controllo di conformità delle richieste alla legge (art. 32). Nei testi storici, gli articoli della legge sul referendum abrogativo non hanno versioni modificate in quel periodo. L'ammissibilità dei quesiti manipolativi è quindi rimasta affidata alla giurisprudenza costituzionale.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la possibilità di ricorso diretto alla Corte a tutela della autonomia dei comuni

La promessa era dare ai Comuni la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale a difesa della propria autonomia. La riforma del Titolo V, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e promulgata come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in vigore dall'8 novembre 2001), ha riscritto l'articolo 127 della Costituzione: il ricorso diretto è riconosciuto al Governo contro le leggi regionali e alle Regioni contro le leggi dello Stato o di altre Regioni, non ai Comuni. La stessa riforma ha previsto per gli enti locali un Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione con la Regione, non un accesso alla Corte. Non risultano altri atti dei governi valutati che abbiano aperto ai Comuni il ricorso diretto alla Corte.

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il ricorso diretto dei singoli cittadini che lamentino violazioni di diritti fondamentali, una volta esauriti i rimedi ordinari previsti

La promessa prevedeva il ricorso diretto dei singoli cittadini alla Corte costituzionale per violazioni di diritti fondamentali, dopo aver esaurito i rimedi ordinari. Nel periodo 1996-2001 non è stata approvata alcuna riforma costituzionale che lo introduca: l'articolo 134 della Costituzione elenca ancora solo i giudizi sulle leggi, i conflitti di attribuzione e le accuse al Presidente della Repubblica. La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ha approvato un articolato sul sistema delle garanzie il 4 novembre 1997, ma l'Assemblea della Camera non lo ha esaminato: i lavori sono stati interrotti definitivamente il 9 giugno 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

sancendo nella Costituzione i nuovi diritti dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche

Il programma chiedeva di sancire nella Costituzione i nuovi diritti dei cittadini verso le amministrazioni pubbliche: essere sentiti, essere informati, partecipare, avere decisioni tempestive e motivate. Nel mandato (maggio 1996 - giugno 2001) la Costituzione non è stata modificata in questo senso. Il progetto di revisione della seconda parte della Costituzione presentato dalla Commissione bicamerale nel novembre 1997 è stato esaminato dalla Camera dal gennaio 1998, ma l'esame si è interrotto senza conclusione. La riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), approvata in via definitiva l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e in vigore dall'8 novembre 2001, riguarda il riparto di competenze tra Stato ed enti territoriali. Non risultano atti del governo che abbiano inserito in Costituzione tali diritti.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il riconoscimento al Governo di una facoltà di veto sospensivo di deliberazioni legislative

Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che abbiano riconosciuto al governo una facoltà di veto sospensivo sulle deliberazioni legislative in contrasto con le regole di equilibrio del bilancio. L'articolo 81 della Costituzione non è stato modificato nel periodo, e le riforme della contabilità approvate nel mandato (legge 3 aprile 1997, n. 94 e legge 25 giugno 1999, n. 208) non prevedono un potere di questo tipo. L'unico testo del periodo che toccava il tema è il progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (testo del 4 novembre 1997, art. 103), organo del Parlamento e non del governo: prevedeva l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti e limiti agli emendamenti di spesa, ma non un veto del governo, e non è mai stato approvato dalle Camere.

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