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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

29 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Obiettivo finale é consentire ad ogni editore di avere un solo canale generalista via etere terrestre e di cedere quelli in più

La promessa era portare ogni editore a un solo canale generalista via etere terrestre, con la cessione dei canali in più. La legge 31 luglio 1997, n. 249 ha vietato di rilasciare a uno stesso soggetto concessioni per più del 20 per cento delle reti televisive nazionali analogiche su frequenze terrestri (art. 2, c. 6): un tetto percentuale, non il limite di un solo canale. Le reti eccedenti potevano continuare a trasmettere su frequenze terrestri, in contemporanea via satellite o via cavo, fino a un termine da fissare dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base allo sviluppo dell'utenza via satellite e via cavo (art. 3, c. 6-7). Alla RAI la legge chiedeva un piano per trasformare una delle sue reti in un'emittente senza pubblicità, non la cessione di una rete (art. 3, c. 9). Il termine per il passaggio delle reti eccedenti al satellite o al cavo fu fissato dall'Autorità al 31 dicembre 2003 solo con la delibera n. 346 del 7 agosto 2001, dopo la fine dei governi valutati. La Corte costituzionale (sent. n. 466/2002) ha giudicato illegittima la mancanza nella legge di un termine certo e ha stabilito che non potesse superare il 31 dicembre 2003.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'obiettivo intermedio consiste nella contestuale cessione di una delle reti generaliste da parte sia della RAI che di Fininvest

La legge 31 luglio 1997, n. 249 ha fissato un limite del 20 per cento delle reti televisive nazionali analogiche per soggetto (art. 2, comma 6) e ha obbligato le reti in eccesso a trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo, ma solo dalla data che l'Autorità avrebbe indicato in seguito (art. 3, commi 6 e 7). Nessuna rete generalista è stata ceduta né da RAI né da Fininvest durante il mandato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indicato il 31 dicembre 2003 come termine con la delibera n. 346 del 7 agosto 2001, dopo la fine del governo Amato II. La Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non fissava un termine finale certo e non prorogabile (sentenza n. 466 del 2002).

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il canone annuo coprirà i costi del servizio pubblico [...] la rete generalista della RAI potrà competere sul libero mercato della pubblicità solo per una parte

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 3, comma 9) ha imposto alla RAI di presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 1998, un piano per trasformare una delle sue reti in un'emittente senza risorse pubblicitarie, entro un termine da fissare poi dall'Autorità. La RAI presentò il progetto «Nuova Rai Tre», su cui la Commissione parlamentare di vigilanza diede parere favorevole. Il termine fu fissato solo dopo il mandato, con la delibera dell'Autorità n. 346 del 7 agosto 2001, al 31 dicembre 2003: nel mandato nessuna rete RAI ha rinunciato alla pubblicità. Non risultano inoltre atti che abbiano fatto coprire dal canone i costi del servizio pubblico, premessa della limitazione promessa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

è necessario un nuovo statuto che recepisca le linee strategiche del servizio pubblico, e le fonti di nomina degli organi di governo della RAI

Non risultano atti, tra il 1996 e il 2001, che abbiano dato alla RAI un nuovo statuto con le linee strategiche del servizio pubblico o cambiato le fonti di nomina dei suoi organi. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha riscritto in via transitoria le regole sul consiglio di amministrazione. Ha lasciato però la nomina dei cinque consiglieri ai Presidenti di Camera e Senato d'intesa, aggiungendo la revoca su proposta di due terzi della Commissione di vigilanza. Il disegno di legge del governo sul sistema delle comunicazioni (Atto Senato n. 1138), presentato nel luglio 1996 e contenente norme sulla RAI, non è stato approvato entro la fine della legislatura. Le regole di nomina sono cambiate solo con la legge 3 maggio 2004, n. 112.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

E' quindi necessaria una nuova legge sulle società sportive dilettantistiche in modo che [...] possano dotarsi di una propria personalità giuridica

Nei mandati dei governi valutati non è stata approvata una legge sulle società sportive dilettantistiche che permettesse loro di ottenere la personalità giuridica a determinate condizioni. La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 37) ha introdotto solo agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico. Il regolamento sul riconoscimento delle persone giuridiche private (DPR 10 febbraio 2000, n. 361) ha semplificato la procedura per tutte le associazioni e fondazioni, ma non contiene regole per lo sport. Una disciplina specifica delle società sportive dilettantistiche è arrivata con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (GU n. 305 del 31 dicembre 2002, S.O. n. 240), dopo la fine dei governi valutati. Quell'articolo estende il regime tributario dell'associazionismo sportivo dilettantistico alle società di capitali senza fine di lucro e fissa le forme giuridiche possibili, tra cui l'associazione con personalità giuridica riconosciuta secondo il DPR 361/2000.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026