Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
Obiettivo finale é consentire ad ogni editore di avere un solo canale generalista via etere terrestre e di cedere quelli in più
La promessa era portare ogni editore a un solo canale generalista via etere terrestre, con la cessione dei canali in più. La legge 31 luglio 1997, n. 249 ha vietato di rilasciare a uno stesso soggetto concessioni per più del 20 per cento delle reti televisive nazionali analogiche su frequenze terrestri (art. 2, c. 6): un tetto percentuale, non il limite di un solo canale. Le reti eccedenti potevano continuare a trasmettere su frequenze terrestri, in contemporanea via satellite o via cavo, fino a un termine da fissare dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base allo sviluppo dell'utenza via satellite e via cavo (art. 3, c. 6-7). Alla RAI la legge chiedeva un piano per trasformare una delle sue reti in un'emittente senza pubblicità, non la cessione di una rete (art. 3, c. 9). Il termine per il passaggio delle reti eccedenti al satellite o al cavo fu fissato dall'Autorità al 31 dicembre 2003 solo con la delibera n. 346 del 7 agosto 2001, dopo la fine dei governi valutati. La Corte costituzionale (sent. n. 466/2002) ha giudicato illegittima la mancanza nella legge di un termine certo e ha stabilito che non potesse superare il 31 dicembre 2003.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 51 "L'informazione"
- Prova: Sentenza della Corte costituzionale n. 466/2002: descrive il limite del 20 per cento (art. 2, c. 6, legge 249/1997), il regime transitorio delle reti eccedenti (art. 3, c. 6-7), la delibera dell'Autorità n. 346 del 7 agosto 2001 e dichiara illegittimo l'art. 3, c. 7, nella parte in cui non prevede un termine certo non oltre il 31 dicembre 2003. Il testo della legge è su Normattiva (urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249).
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026