Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
l'abolizione del minimale Inps
Il minimale contributivo non è stato abolito. L'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che fissa il livello minimo imponibile per i contributi di artigiani e commercianti, era ancora in vigore al termine del periodo valutato. Per il 2022 il reddito minimo su cui calcolare il contributo era di 16.243 euro. Nel periodo sono stati adottati solo esoneri contributivi temporanei legati all'emergenza Covid-19, come quello previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 20 e seguenti), che non toccano il minimale.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Lavoro", 1. Lavoro Autonomo, p. 2
- Prova: Circolare INPS n. 22 dell'8 febbraio 2022 (contribuzione 2022 di artigiani e commercianti): il reddito minimo annuo su cui calcolare il contributo è di 16.243 euro, ricavato in base all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233; i contributi sul minimale si versano in quattro rate (16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023).
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026