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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

33 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

anche mediante un incremento della spesa pubblica per l'istruzione, elevata agli standard europei

Secondo i conti delle amministrazioni pubbliche per funzione dell'ISTAT (spesa per l'istruzione in percentuale del PIL), l'Italia ha speso il 4,0% nel 2018 e nel 2019, il 4,3% nel 2020, il 4,2% nel 2021 e il 4,0% nel 2022; la serie coincide con quella pubblicata da Eurostat, che consente il confronto con la media dell'Unione europea: 4,6% nel 2018 e nel 2019, 4,9% nel 2020, 4,7% nel 2021 e 4,6% nel 2022. In valore assoluto la spesa è passata da 70,3 miliardi di euro nel 2018 a 80,1 nel 2022, ma il divario in rapporto al PIL non si è chiuso entro la fine della legislatura e non risulta un atto che abbia portato la spesa alla media europea.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la limitazione del numero di alunni per classe (massimo 20/22)

Non risultano atti che abbiano limitato a 20 o 22 il numero di alunni per classe. Il regolamento sulla formazione delle classi (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81), nel testo vigente a ottobre 2022, prevede ancora classi di scuola primaria di norma da 15 a 26 alunni (fino a 27 con i resti), classi prime della secondaria di primo grado da 18 a 27 alunni e classi iniziali della secondaria di secondo grado di norma con almeno 27 alunni. Il tetto di 20 alunni, di norma, riguarda le classi iniziali con alunni con disabilità ed era già previsto. Il decreto-legge 34/2020 (art. 231-bis) ha previsto che, solo per l'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza ministeriale fosse possibile derogare, nei casi necessari per le misure anti-Covid, ai limiti minimo e massimo di alunni per classe: una misura temporanea, non una riduzione generale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’assunzione del numero dei dirigenti scolastici necessari eliminando le reggenze

Non risultano atti del governo che prevedano l'assunzione di tutti i dirigenti scolastici necessari per eliminare le reggenze. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 978-979) ha stabilito che, per l'anno scolastico 2021/2022, alle scuole con meno di 500 alunni (300 in piccole isole, comuni montani e aree con specificità linguistiche) non possono essere assegnati dirigenti con incarico a tempo indeterminato e che esse siano conferite in reggenza, autorizzando una spesa di 13,61 milioni di euro nel 2021 e di 27,23 milioni nel 2022. Un regime di reggenza per le scuole sotto una soglia di alunni era già previsto dal decreto-legge 98/2011 (art. 19, comma 5).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’estensione dei processi decisionali a strutture intermedie competenti periodicamente elette dal collegio docenti

Non risultano atti che estendano i processi decisionali a strutture intermedie elette periodicamente dal collegio dei docenti. La legge 107/2015, art. 1, comma 83, nel testo vigente a ottobre 2022, prevede che sia il dirigente scolastico a individuare fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano. Nel periodo valutato non risultano modifiche in questo senso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Bisogna prevedere, dopo aver analizzato i dati, un piano per eliminare le suddette distorsioni

Non risultano atti del governo Conte I, Conte II o Draghi che contengano un'analisi dei dati e un piano per correggere la distribuzione territoriale dei docenti prodotta dal piano di assunzioni della legge 107/2015 (il programma parla di un esodo di docenti dal Sud al Nord). Il contratto sulla mobilità 2019-2022, firmato il 6 marzo 2019, ripartisce le disponibilità tra mobilità interprovinciale e professionale con aliquote prefissate (il 40% alla mobilità interprovinciale nel 2019/2020, il 30% nel 2020/2021, il 25% nel 2021/2022) e, per i docenti rimasti senza sede, prevede il movimento d'ufficio in base a una tabella di prossimità tra province: sono regole ordinarie di mobilità, non un piano di rientro.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare i 2020 posti ATA tagliati in legge di Stabilità 2015

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, art. 1, comma 334) ha previsto che un decreto ministeriale rivedesse i criteri e i parametri delle dotazioni organiche del personale ATA in modo da ridurre i posti di 2.020 unità dal 2015/2016. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che ripristinino quei 2.020 posti: il comma è ancora nel testo. Le leggi di bilancio 2019 e 2021 hanno aumentato la dotazione organica ATA per altre finalità, cioè la trasformazione a tempo pieno di contratti di assistenti amministrativi e tecnici (legge 145/2018, art. 1, comma 738) e 1.000 posti di assistente tecnico per il primo ciclo (legge 178/2020, art. 1, comma 967), e hanno disposto l'internalizzazione dei servizi di pulizia e la copertura di 2.288 posti già vacanti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare le supplenze brevi

Il divieto di conferire supplenze brevi al personale ATA, introdotto dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 332), è rimasto in vigore per tutto il periodo: la circolare del ministero del 29 luglio 2022 ricorda che i dirigenti scolastici non possono sostituire gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi (salvo scuole con meno di tre posti in organico) e i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. L'unica deroga indicata, per gli assistenti dal trentesimo giorno, viene dalla legge 205/2017 (art. 1, comma 602), approvata prima dei governi valutati. Per l'anno scolastico 2020/2021 il decreto-legge 34/2020 (art. 231-bis) ha consentito incarichi temporanei aggiuntivi di personale ATA per l'emergenza epidemiologica, senza modificare il divieto. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che ripristinino le supplenze brevi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ampliare l'organico ATA sulla base del fabbisogno delle scuole assicurando almeno un collaboratore scolastico per ciascun piano dell’edificio

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che modifichino i criteri di formazione dell'organico ATA o assicurino un collaboratore scolastico per ogni piano dell'edificio. L'organico è stato ritoccato in modo limitato: la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 738) ha incrementato la dotazione degli assistenti amministrativi e tecnici in corrispondenza della trasformazione a tempo pieno dei loro contratti; la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 967) ha aggiunto 1.000 posti di assistente tecnico, mentre i 2.288 posti ATA di cui al comma 964 erano già vacanti. Per il 2020/2021 il decreto-legge 34/2020 (art. 231-bis) ha consentito incarichi temporanei aggiuntivi, solo per l'emergenza. L'internalizzazione dei servizi di pulizia ha riguardato posti di collaboratore scolastico già previsti in organico e accantonati, che la legge 145/2018 (art. 1, comma 760) ha reso nuovamente disponibili: è una misura distinta, valutata nella scheda dedicata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’abolizione dei finanziamenti (facendo salvi i finanziamenti per asili nido e scuola dell’infanzia nonché per istituzioni private in ossequio alla sussidiarietà orizzontale

I finanziamenti alle scuole paritarie non sono stati aboliti. Nei bilanci dello Stato la voce «Trasferimenti e contributi per le scuole non statali» è prevista in 525,7 milioni per il 2019 (legge 145/2018), 549,0 milioni per il 2020 (legge 160/2019) e 627,4 milioni per il 2021 (legge 178/2020), cifre superiori ai 518,3 milioni del 2018 citati nel programma; la voce comprende anche le scuole dell'infanzia, che il programma voleva salvaguardare. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 328) ha assegnato 20 milioni aggiuntivi per il 2022 alle scuole dell'infanzia paritarie e il decreto-legge 144/2022 (art. 13, comma 1) ha aumentato di 30 milioni per il 2022 il contributo previsto dalla legge 62/2000. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abroghino o riducano i contributi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il contrasto ai diplomifici e ispezioni periodiche per la verifica dei requisiti delle scuole private

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che prevedano ispezioni periodiche per verificare i requisiti delle scuole paritarie o misure specifiche contro i «diplomifici». Il ministero ha annunciato il 29 luglio 2023 l'avvio di un'indagine ispettiva sui «diplomifici», un concorso per 146 ispettori e correttivi normativi per dare agli ispettori più strumenti di verifica: iniziative successive al periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La modifica della legge 62 del 2000 che ha istituito la parità scolastica per le scuole private

Non risultano atti del governo o del Parlamento che abbiano modificato la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica. Il testo della legge in vigore al 22 ottobre 2022 non reca modifiche ai requisiti di parità né al sistema di contributi. Nel periodo valutato l'unica novità sul contributo statale è l'aumento di 30 milioni per il 2022 per i maggiori costi dell'energia (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, art. 13, comma 1), che lo accresce invece di ridurlo. Nel programma la modifica serviva a distinguere con chiarezza scuola statale e privata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

monitoraggio psico-attitudinale periodico per promuovere il benessere della comunità scolastica

Non risultano atti del governo che prevedano un monitoraggio psico-attitudinale periodico dei docenti o della comunità scolastica. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 e il decreto legislativo 62/2017 non contengono una misura di questo tipo. L'unico intervento sul benessere psicologico a scuola è l'incremento di 20 milioni per il 2022 del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 697 e 698), destinato a servizi di assistenza e supporto psicologico per personale, studenti e famiglie in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19: è un servizio di supporto, non un monitoraggio periodico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisione del Sistema nazionale di valutazione (SNV), promuovendo una maggiore centralità dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca innovativa (INDIRE)

Non risultano atti del governo che abbiano rivisto il Sistema nazionale di valutazione dando maggiore centralità all'INDIRE. Il regolamento del sistema (DPR 28 marzo 2013, n. 80), nel testo in vigore al 22 ottobre 2022, ha come unica novità del periodo la decorrenza dal 1° settembre 2018 di una modifica già fissata dal decreto legislativo 62/2017 (art. 26, comma 2), cioè prima del mandato. I compiti di INVALSI e INDIRE nel sistema restano quelli del 2013.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

potenziare il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva che nelle scuole primarie non deve essere inferiore a tre ore settimanali.

Nessun atto del periodo porta a tre ore settimanali l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria. La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi 329-335) ha introdotto l'educazione motoria con docenti specialisti nelle classi quinte dal 2022/2023 e nelle quarte dal 2023/2024, nel limite delle risorse disponibili. Il comma 333 determina il contingente dei docenti in non più di due ore settimanali di insegnamento per le classi che non adottano il tempo pieno; le classi a tempo pieno mantengono l'orario in essere. Il tetto è dunque di due ore, sotto la soglia di tre indicata dal programma, e riguarda due classi su cinque, una sola nel periodo valutato. Secondo la circolare del Ministero dell'istruzione del 9 settembre 2022, n. 2116, le ore degli specialisti sono aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale ma, nelle classi quinte, sostituiscono quelle di educazione fisica che le scuole affidavano ai docenti di posto comune: non risulta quindi un aumento del monte ore di educazione fisica fino a tre ore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un sistema di programmazione statale per garantire una selezione nazionale di ricercatori sulla base delle esigenze didattiche e di ricerca ipotizzate preventivamente dagli atenei

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una selezione nazionale dei ricercatori fondata su una programmazione statale dei fabbisogni degli atenei. Il reclutamento è rimasto in capo alle singole università: negli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, anche dopo le modifiche del 2022, è l'ateneo a bandire la procedura e a deliberare la chiamata. Lo Stato è intervenuto solo con risorse aggiuntive ripartite tra gli atenei per assumere ricercatori di tipo b (legge 145/2018, art. 1, comma 400; decreto-legge 34/2020, art. 238, 200 milioni annui dal 2021). Sono finanziamenti, non un sistema nazionale di selezione. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non c'è alcun testo sul tema.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modificare il sistema di programmazione del fabbisogno del personale docente e amministrativo e, contestualmente, abolire i punti organico

Non risultano atti che abbiano abolito i punti organico o sostituito il sistema di programmazione del personale universitario. Il d.lgs. 49/2012 (artt. 4-7) continua a regolare la programmazione triennale dei fabbisogni di ogni ateneo. Il contingente delle assunzioni è ancora espresso in punti organico: il decreto ministeriale n. 1106 del 24 settembre 2022 attribuisce a ciascuna università statale i «Punti Organico 2022». Le modifiche alla programmazione dei fabbisogni introdotte dal decreto-legge 36/2022 (art. 14) riguardano solo le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisionare l'Abilitazione Scientifica Nazionale: introduzione di un meccanismo neutrale e oggettivo con l’accertamento del possesso di predeterminati requisiti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano riformato il meccanismo dell'abilitazione scientifica nazionale. Il quadro della legge 240/2010 (art. 16) e del regolamento di cui al d.P.R. 95/2016 è rimasto lo stesso. Gli interventi del periodo sono stati proroghe: durata dei titoli portata da sei a nove anni (decreto-legge 126/2019, art. 5, comma 2) e poi a dieci (decreto-legge 228/2021), commissioni prorogate (decreti-legge 18/2020 e 22/2020), e valori-soglia della tornata 2018-2020 (decreto ministeriale 589/2018). Il decreto-legge 36/2022 ha lasciato la tornata 2021-2023 con le regole previgenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione tra i criteri necessari a conseguire l'abilitazione, anche le attività della docenza

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano introdotto l'attività di docenza tra i criteri necessari per conseguire l'abilitazione scientifica nazionale. Il regolamento sui criteri (decreto ministeriale 120/2016, con testo identico tra il 2018 e il 2022) rende obbligatoria solo la valutazione dell'impatto della produzione scientifica e richiede almeno tre titoli scelti dalla commissione tra quelli dell'allegato A; tra questi figurano già, come titoli facoltativi, gli incarichi di insegnamento nei dottorati accreditati e presso atenei esteri. Nel periodo ci sono solo proroghe di durata e di commissioni (art. 16 della legge 240/2010) e i valori-soglia della tornata 2018-2020 (decreto ministeriale 589/2018), che riguardano gli indicatori della produzione scientifica. Il decreto-legge 36/2022 ha lasciato la tornata 2021-2023 con le regole previgenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre una norma ad hoc sui diritti, doveri e incompatibilità dei docenti universitari con meccanismi che limitino i ruoli professionali extra accademici

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una norma ad hoc sui diritti, doveri e incompatibilità dei docenti universitari con limiti agli incarichi extra accademici. L'art. 6 della legge 240/2010, che disciplina il regime di impegno e le incompatibilità, è rimasto invariato nella sostanza tra il 2018 e il 2022: l'unico ritocco del periodo precisa che le ore di impegno si quantificano su base mensile quando non diversamente richiesto dai finanziatori. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non risulta alcun testo sullo stato giuridico dei docenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sistema di verifica sullo svolgimento effettivo, [...] timbratura obbligatoria e che preveda, in caso di assenza, sanzioni pecuniarie e disciplinari

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che impongano ai docenti universitari la timbratura obbligatoria con sanzioni. La legge 56/2019 (art. 2) aveva introdotto nelle pubbliche amministrazioni sistemi biometrici di verifica dell'orario, ma ne escludeva i dipendenti di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001, categoria che comprende professori e ricercatori universitari. I commi da 1 a 4 di quell'articolo sono poi stati abrogati dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 958). Per i docenti restano i registri dell'attività e il regime di impegno della legge 240/2010.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare il sistema di reclutamento dei docenti eliminando le procedure comparative locali e introducendo un meccanismo nazionale di assegnazione dei docenti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che eliminino le procedure comparative locali o introducano un'assegnazione nazionale dei docenti. Le procedure di chiamata sono rimaste delle singole università: negli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, anche dopo la riforma del 2022, l'abilitazione scientifica nazionale è requisito di accesso, ma bando, valutazione e chiamata restano all'ateneo (art. 24, comma 2, lettera d, nel testo del decreto-legge 36/2022). Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non c'è alcun testo sul reclutamento universitario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare il sistema del numero chiuso e ad accesso programmato;

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano riformato il numero chiuso e l'accesso programmato ai corsi universitari. La legge 264/1999, che lo disciplina, ha lo stesso testo alla data del 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Restano affidati a decreti ministeriali annuali, previsti dalla stessa legge, il numero dei posti (per Medicina e Chirurgia aumentato nel periodo) e, per i corsi di Medicina, le modalità e i contenuti della prova (art. 4, comma 1): sono adeguamenti dentro lo stesso sistema, non una sua riforma. Le leggi del periodo sul tema degli accessi, come la legge 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, riguardano l'abilitazione alle professioni, non l'ingresso ai corsi. Negli elenchi dei disegni di legge del governo di Camera e Senato non c'è alcun testo sull'accesso programmato. L'abolizione del test di Medicina con il «semestre filtro» è successiva (governo Meloni).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

raddoppiare il numero di studenti stranieri in Italia, portandoli a 100 mila, incentivando la loro presenza presso le Università del Mezzogiorno;

Il programma chiedeva di portare a 100 mila gli studenti stranieri nelle università italiane. Secondo l'Anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'università e della ricerca, gli studenti internazionali (con diploma di scuola superiore conseguito all'estero) erano 46.924 nell'anno accademico 2017/18 e 70.428 nel 2021/22, l'ultimo intero anno accademico del periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 307) ha autorizzato 2 milioni di euro l'anno per il 2022 e il 2023 e 1 milione per il 2024 a favore di Uni-Italia per promuovere la frequenza in Italia di studenti stranieri. Non risultano misure specifiche per le università del Mezzogiorno, e la soglia di 100 mila non è stata raggiunta entro la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modificando il recente meccanismo basato sul potenziamento dell'incidenza del costo standard

Il meccanismo che il programma definisce «recente» è quello dell'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123): il costo standard per studente è il parametro per ripartire una quota crescente del Fondo di finanziamento ordinario, aumentata ogni anno tra 2 e 5 punti percentuali fino a un massimo del 70%, con un importo perequativo per gli atenei di territori con minore capacità contributiva e accessibilità. Nel 2017 la quota era il 20% (decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610). Il testo dell'articolo 12 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022: nessuna legge del periodo lo ha modificato. Il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585 (governo Conte I, Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2018) ha applicato la norma, compresa la componente perequativa, e ha fissato la quota del fondo ripartita con il costo standard al 22% per il 2018, al 24% per il 2019 e al 26% per il 2020. Il decreto 4 agosto 2021, n. 1015 (governo Draghi) ha confermato il modello e ha portato la quota al 28% per il 2021 e al 30% per il 2022. Il peso del costo standard è quindi cresciuto ogni anno: il meccanismo non è stato modificato né ridotto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026