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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

93 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

venga intrapreso un percorso di riforma del quadro normativo penale attuale, in modo da assicurare idonea rilevanza ai reati consumati nello specifico settore alimentare

Il governo Conte II ha presentato alla Camera il 6 marzo 2020 il disegno di legge «Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari» (A.C. 2427). Il testo riformava i reati contro la salute pubblica e il commercio di alimenti (adulterazione, agropirateria, frodi) e la responsabilità degli enti. La Commissione giustizia ne ha iniziato l'esame il 28 maggio 2020 e ha approvato alcuni emendamenti il 3 novembre 2020, ma il testo non è mai arrivato al voto dell'Aula e il suo iter si è interrotto con la fine della XVIII legislatura. Non risultano altri atti che abbiano adottato la riforma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

E' necessario provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le disposizioni sanzionatorie ai fini di una riorganizzazione sistematica

Il programma chiedeva di raccogliere e coordinare le disposizioni sanzionatorie ambientali in modo sistematico. Il ministro dell'ambiente del governo Conte II ha preparato nel 2020 il disegno di legge «Terra mia» sui reati ambientali, ma il testo è stato rinviato più volte e non è stato approvato dal Consiglio dei ministri: l'esame previsto il 22 ottobre 2020 è saltato per il dissenso di una parte della maggioranza. Negli elenchi dei disegni di legge presentati dal governo nella XVIII legislatura non ne risulta alcuno in materia di sanzioni ambientali. Non risultano atti del governo che abbiano riordinato la normativa sanzionatoria ambientale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si intende prevedere il sequestro preventivo di beni, commisurato al danno ambientale e ai costi di ripristino e non più all'illecito profitto

Il programma prevedeva un sequestro preventivo di beni commisurato al danno ambientale e ai costi di ripristino, invece che al profitto illecito. Il disegno di legge «Terra mia» preparato nel 2020 dal ministro dell'ambiente del governo Conte II, che interveniva su sequestro, confisca e misure di prevenzione in materia ambientale, non è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Negli elenchi dei disegni di legge presentati dal governo nella XVIII legislatura non ne risulta alcuno su questo tema. Non risultano atti del governo che abbiano modificato in questo senso il sequestro.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre la V.D.S. (valutazione del danno sanitario per tutte le attività antropiche impattanti) nonchè il reato di frode in materia ambientale.

Il programma prevedeva la valutazione del danno sanitario per tutte le attività impattanti e il reato di frode in materia ambientale. La valutazione del danno sanitario esisteva già, dal decreto-legge 207/2012, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale come l'ex Ilva, e la valutazione di impatto sanitario nella procedura di VIA dal decreto legislativo 104/2017: nel periodo valutato nessuna delle due è stata estesa a tutte le attività impattanti. Il disegno di legge «Terra mia» del 2020 sui reati ambientali non è stato approvato dal Consiglio dei ministri e negli elenchi dei disegni di legge presentati dal governo nella XVIII legislatura non ne risulta alcuno su questi temi. Non risultano atti del governo che abbiano introdotto la valutazione del danno sanitario per tutte le attività impattanti o il reato di frode ambientale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la creazione di una Procura Specializzata contro i reati finanziari, con maggiori mezzi e personale esperto

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano istituito una procura specializzata contro i reati finanziari. La legge 26 marzo 2019, n. 28 (Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2019, in vigore dal 16 aprile 2019) ha istituito una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. All'articolo 3, comma 1, lettera b), le ha affidato il compito di analizzare e valutare le condizioni per istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Si tratta di una valutazione, non dell'istituzione dell'ufficio: la commissione ha chiuso i lavori con la relazione conclusiva approvata il 6 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Creeremo sezioni specializzate nei tribunali civili in sede distrettuale per contenzioso in materia bancaria

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano creato sezioni specializzate nei tribunali civili per il contenzioso bancario. Le sezioni specializzate esistenti sono quelle in materia di impresa (decreto legislativo 168/2003). Nel testo in vigore a ottobre 2022, l'articolo 3 le rende competenti su proprietà industriale, diritto d'autore, antitrust, rapporti societari e, dal 19 maggio 2021, anche sulle azioni di classe. Non prevede una competenza specifica per le controversie bancarie. Neppure la legge delega per la riforma del processo civile (legge 26 novembre 2021, n. 206) prevede sezioni dedicate al contenzioso bancario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sanzioni amministrative pecuniarie pari ad un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che prevedano sanzioni amministrative da 300.000 euro fino al 10 per cento del fatturato per chi non rispetta un piano di ammortamento concordato con il debitore. Il meccanismo di accordo a cui la sanzione era legata non è stato introdotto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

False comunicazioni sociali: da 3 a 6 anni di reclusione

Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, dalla riforma della legge 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la pena non è stata modificata e non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da tre a sei anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

False comunicazioni sociali per quotata: da 5 a 10 anni di reclusione

Le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 del codice civile) sono punite con la reclusione da tre a otto anni, dalla legge 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la pena non è stata modificata e non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da cinque a dieci anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Aggiotaggio: da 3 a 6 anni di reclusione

L'aggiotaggio (art. 2637 del codice civile) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, pena in vigore dal 12 maggio 2005. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da tre a sei anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Manipolazione del mercato: da 6 a 12 anni di reclusione

La manipolazione del mercato (art. 185 del testo unico della finanza) era punita con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 a 5 milioni di euro: il testo dell'articolo indica da uno a sei anni, ma la legge 262/2005 (art. 39) ha raddoppiato le pene del testo unico. Il decreto legislativo 107/2018, che ha adeguato la norma al regolamento europeo sugli abusi di mercato, e la legge 238/2021 hanno modificato altre parti dell'articolo lasciando la pena invariata. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da sei a dodici anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Illecita influenza sull’assemblea e infedeltà patrimoniale: da 3 a 6 anni

Nel periodo valutato le pene per queste due fattispecie non sono state cambiate. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636) e l'infedeltà patrimoniale (art. 2634) restano punite con la reclusione da sei mesi a tre anni, come dal 2002. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che le portino da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Formazione fittizia del capitale: da 3 a sei anni, raddoppiati in caso di società quotata.

Nel periodo valutato la pena per la formazione fittizia del capitale non è stata cambiata. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'art. 2632 punisce il reato con la reclusione fino a un anno, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2004, senza raddoppio per le società quotate. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino la pena da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: da 3 a sei anni

Nel periodo valutato la pena per questo reato non è stata cambiata. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'art. 2627 punisce l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve con l'arresto fino a un anno, nel testo in vigore dal 16 aprile 2002. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino la pena da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riteniamo che sia indispensabile in questo momento introdurre lo strumento delle videoriprese

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano disciplinato le videoriprese investigative. Gli interventi sulle intercettazioni del periodo (legge 3/2019, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7) riguardano intercettazioni telefoniche, ambientali e captatore informatico, non le videoriprese; lo stesso vale per le riforme penali del 2021 e del 2022 (legge 134/2021 e decreto legislativo 150/2022), nei cui testi il termine non compare.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il MoVimento 5 Stelle vuole prevedere un premio per chi denuncia fatti illeciti. Un premio ed un fondo che permetta di pagare le spese legali

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano introdotto un premio per chi segnala illeciti o un fondo per le sue spese legali. La legge sul whistleblowing, la 179 del 30 novembre 2017, è precedente e prevede tutele nel rapporto di lavoro, non premi. La legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127 (GU 26 agosto 2022), all'art. 13 ha delegato il governo ad attuare la direttiva europea 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti senza prevedere premi o fondi tra i criteri. Il decreto attuativo, decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è successivo alla fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Con l’abolizione del “divieto di reformatio in peius” verrebbero scoraggiati appelli strumentali

Il divieto di reformatio in peius in appello è rimasto in vigore. L'art. 597, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui il giudice non può irrogare una pena più grave quando l'appellante è il solo imputato, ha lo stesso testo del 1989 anche alla data del 21 ottobre 2022. Le riforme penali del periodo (legge 134/2021, decreto legislativo 150/2022) non toccano l'articolo.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo prevedere che i processi legati ai reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, si celebrino tutti nelle 26 sedi di Corte d’Appello

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano portato nelle sedi delle Corti d'appello i processi per i reati di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia. Nel testo in vigore alla fine del mandato, l'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale affida le indagini alla procura del tribunale del capoluogo del distretto, e l'art. 328, comma 1-bis, affida a un magistrato dello stesso tribunale le funzioni di giudice per le indagini preliminari e, per l'interpretazione fissata dal decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, anche quelle dell'udienza preliminare: questa parte era già in vigore prima del 2018. Il dibattimento resta invece davanti al giudice competente per territorio (art. 51, comma 3-ter), e nessuna norma lo ha spostato nelle sedi di Corte d'appello.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è indispensabile eliminare l’aumento del contributo unificato in Appello imposto dai Governi nel corso dell’ultima Legislatura

L'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione non è stato eliminato. L'art. 13, comma 1-bis, del DPR 115/2002 prevede che il contributo sia aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per la Cassazione, e ha lo stesso testo sia nella versione in vigore a marzo 2018 sia in quella vigente al 21 ottobre 2022. Anche il comma 1-quater (ulteriore importo se l'impugnazione è respinta) è rimasto.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il pagamento del Contributo Unificato, sia per metà all’inizio ed altra metà al momento della decisione del giudice

Il pagamento a metà non è stato introdotto. L'art. 14, comma 1, del DPR 115/2002, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016 e ancora vigente al 21 ottobre 2022, prevede che la parte che si costituisce per prima o deposita il ricorso paghi il contributo unificato per intero e contestualmente. Non risultano atti del periodo 2018-2022 che prevedano il versamento della seconda metà al momento della decisione.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il costo della registrazione della sentenza sia a carico direttamente della parte soccombente, senza alcun vincolo di solidarietà

Non risultano atti del governo che pongano a carico della sola parte soccombente l'imposta di registro della sentenza. L'art. 57 del DPR 131/1986 (testo unico sull'imposta di registro) obbliga ancora in solido al pagamento le «parti in causa», senza distinguere tra vincitore e soccombente. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, interviene sull'imposta di registro solo per esentare l'accordo di conciliazione in mediazione.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere l'eliminazione ad una autonoma condanna al pagamento del contributo unificato in caso di soccombenza

Il programma non precisa a quale condanna si riferisca: la previsione più vicina è il cosiddetto doppio contributo unificato. L'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, in vigore dal 2013, obbliga chi vede respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, la propria impugnazione a versare un ulteriore importo pari al contributo dovuto; il giudice ne dà atto nel provvedimento. Tra il 2018 e il 2022 la norma non è stata abrogata. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 vi ha aggiunto una sola eccezione, con effetto dal 2023: il doppio contributo non è dovuto quando il ricorso per cassazione si estingue perché la parte non chiede la decisione dopo la proposta di definizione accelerata. Non risultano altri atti dei governi che abbiano eliminato obblighi di pagamento del contributo unificato legati alla soccombenza.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

i difensori, in caso di vittoria, riceveranno la parcella in base ai parametri previsti dal DM, senza alcuna diminuzione, ma con condanna direttamente della controparte

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto la liquidazione piena della parcella al difensore del non abbiente vincitore, con condanna diretta della controparte. L'art. 130 del DPR 115/2002 continua a ridurre della metà gli importi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato. L'art. 133 prevede che la rifusione delle spese a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio sia pagata a favore dello Stato, non del difensore. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha esteso il patrocinio a spese dello Stato a mediazione e negoziazione assistita, ma non ha cambiato questi compensi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

se la causa risultasse totalmente infondata, riceveranno la metà dei parametri minimi

Non risultano atti del governo che prevedano il compenso ridotto alla metà dei parametri minimi per le sole cause totalmente infondate. Nel patrocinio a spese dello Stato resta in vigore la regola generale dell'art. 130 del DPR 115/2002: gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà in ogni caso, e non solo per le cause infondate. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 non ha modificato questa disciplina.

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