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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

43 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La cosiddetta “tassa sulla terra” deve essere, pertanto, eliminata anche su queste categorie di agricoltori

Il programma chiedeva di estendere l'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che lavorano terreni presi in affitto o in comodato. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 758, lettera a), che ha riscritto la disciplina dell'IMU, esenta i terreni «posseduti e condotti» da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola: l'esenzione resta legata al possesso del terreno (proprietà o altro diritto reale) da parte di chi lo coltiva, come già prevedeva la legge di stabilità 2016. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi, né norme nelle leggi di bilancio dal 2019 al 2022, che estendano l'esenzione ai terreni presi in affitto o in comodato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

i Comuni devono dimostrare che il gettito della tassa di soggiorno è destinato esclusivamente alla promozione e ad attività legate al turismo

Non risultano atti del periodo che obblighino i comuni a dimostrare la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno. Il vincolo di destinazione esisteva già: l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 destina il gettito a interventi in materia di turismo, alla manutenzione e al recupero dei beni culturali e ambientali locali e ai relativi servizi pubblici locali, con lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Le norme del periodo sull'imposta riguardano la dichiarazione del gestore, le sanzioni e i ristori ai comuni per le minori entrate (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 180; decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 40), non la rendicontazione dell'uso del gettito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La tassa sui rifiuti (TARI) pagata dalle imprese del settore alberghiero viene ridotta per le attività stagionali in base all’effettiva produzione di rifiuti

Non risultano atti del periodo che riducano in modo stabile la TARI delle imprese alberghiere stagionali in base ai rifiuti effettivamente prodotti. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 consentiva già ai comuni tariffe commisurate ai rifiuti prodotti (articolo 1, comma 652) e riduzioni per i locali e le aree scoperte a uso stagionale o non continuativo (comma 659, lettera c): la lettera c) ha lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Il comma 652 è cambiato solo in un punto: la facoltà dei comuni di usare i coefficienti tariffari dell'allegato 1 al d.P.R. 158/1999 anche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, prima limitata agli anni fino al 2019, vale ora senza scadenza, fino a diversa regolazione dell'ARERA (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 57-bis, inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157). È una facoltà generale dei comuni, non una riduzione per le attività stagionali. L'unico intervento statale specifico del periodo è temporaneo e legato al Covid: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (articolo 6) ha istituito per il 2021 un fondo da 600 milioni per ridurre la TARI delle categorie economiche interessate da chiusure e restrizioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Rimodulare l’IVA che grava sulle attività turistiche in armonia con i nostri principali competitor europei.

Non risultano atti del periodo che abbassino l'aliquota IVA sui servizi turistici. Le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (numero 120) e la somministrazione di alimenti e bevande (numero 121) restano nella parte III della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'aliquota ridotta del 10 per cento già indicata nel programma. Il numero 121 ha lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022; il numero 120 cambia solo nella parte sulle prestazioni di ricovero e cura. Nelle leggi di bilancio 2019-2022 e nei decreti-legge del periodo esaminati non compaiono riduzioni di aliquota per il settore. Il disegno di legge di delega per la riforma fiscale presentato dal Governo (atto Camera 3343) è stato approvato dalla Camera il 22 giugno 2022 ma non è diventato legge nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Dovrà essere creato un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove confluirà il gettito dall’applicazione dell’aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere

Il programma prevedeva un fondo nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, alimentato dal gettito dell'IMU sulle piattaforme petrolifere e ripartito tra i comuni confinanti. L'articolo 38 del decreto-legge 124/2019 (governo Conte II), che tassa le piattaforme dal 2020, non istituisce alcun fondo: il gettito si divide tra lo Stato (7,6 per mille) e i comuni individuati con decreto interministeriale (3 per mille), e per il 2020 le somme sono riassegnate a un capitolo del Ministero dell'interno. Non risultano atti del governo che abbiano creato il fondo promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

le maggiori perdite saranno interamente deducibili con una maggiorazione del 20 per cento, in quote costanti

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che rendano deducibili, con maggiorazione del 20 per cento in quote costanti, le perdite del creditore su un credito transatto. Le leggi di bilancio 2019-2022 non prevedono questa maggiorazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

qualora il creditore rifiuti l'accordo transattivo, le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non saranno fiscalmente deducibili

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che rendano non deducibili, per quattro anni, svalutazioni e perdite del creditore che rifiuta l'accordo con il debitore. Le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono questa sanzione fiscale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

attraverso la definizione e l’attribuzione al prezzo finale dei costi esterni provocati dall’utilizzo di qualunque forma di energia

Non risultano atti dei governi del periodo che definiscano i costi esterni dell'energia e li attribuiscano ai prezzi finali. L'unico intervento in questa direzione è della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 631): per «proteggere l'ambiente» dalle emissioni di gas serra e polveri sottili ha riscritto le accise sui combustibili usati per produrre energia elettrica, portando quella sul carbone da 2,60 a 11,80 euro per tonnellata e lasciando quasi invariate le altre (per il gas naturale da 0,4493 a 0,45 euro per mille metri cubi). La misura riguarda un solo uso dell'energia e non fissa le aliquote in base a una stima dei costi esterni; riscaldamento, trasporti e gli altri consumi non sono stati toccati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riduzione carico fiscale complessivo per famiglie e imprese

La promessa si misura sulla pressione fiscale calcolata dall'ISTAT (imposte e contributi sociali in rapporto al Pil). Nella serie attuale, ricostruita dall'ISTAT nel settembre 2026, era 41,9% nel 2017 e 41,7% nel 2018; è salita al 42,4% nel 2019, al 42,8% nel 2020 e al 42,4% nel 2021, ed è tornata al 41,6% nel 2022. A fine periodo il livello è quindi sostanzialmente uguale a quello di partenza. I governi hanno ridotto alcune imposte, come il carico sul lavoro dipendente con il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e l'Irpef con la legge di bilancio 2022, ma una riduzione del carico fiscale complessivo non risulta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

innalzamento fino a 10.000 della no tax area

Nel periodo valutato la no tax area, cioè il reddito fino al quale le detrazioni per lavoro o pensione azzerano l'Irpef, non è stata portata a 10.000 euro. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 2) ha modificato queste detrazioni: per i pensionati la detrazione piena di 1.955 euro vale fino a 8.500 euro di reddito (prima 1.880 euro fino a 8.000) e per i lavoratori autonomi quella di 1.265 euro fino a 5.500 euro (prima 1.104 euro fino a 4.800). Per i lavoratori dipendenti la detrazione resta di 1.880 euro e azzera l'imposta fino a poco più di 8.000 euro di reddito, come prima. Nessuna categoria arriva a 10.000 euro.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il dimezzamento dell’Irap (11-12 miliardi)

L'Irap non è stata dimezzata nel periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8) l'ha eliminata soltanto per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni; per società e altri soggetti l'imposta è rimasta. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 24) aveva cancellato una sola volta il saldo 2019 e la prima rata dell'acconto 2020 per chi aveva ricavi fino a 250 milioni di euro. Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, che prevedeva il superamento dell'Irap, è stato approvato dalla Camera il 22 giugno 2022 ma non ha concluso l'iter per la fine anticipata della legislatura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione di un regime fiscale con il quale si stabilizza, per un determinato arco temporale (triennio o biennio), il reddito imponibile dichiarato [...]

Nel periodo valutato non risulta un regime fiscale che stabilizzi per due o tre anni il reddito imponibile di imprese e professionisti. Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato dal governo Draghi il 5 ottobre 2021, è stato esaminato dalla Camera fino al 22 giugno 2022 ma non è diventato legge per la fine anticipata della legislatura. Il concordato preventivo biennale è stato introdotto dopo, dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (GU n. 43 del 21 febbraio 2024), e vale solo come contesto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sostituzione dei coefficienti di redditività prevedendo la deducibilità analitica di spese, oneri e componenti negativi di reddito, secondo il principio di cassa

Non risultano atti che abbiano sostituito i coefficienti di redditività del regime forfettario con la deduzione analitica delle spese. Nel testo della legge 190/2014 vigente al 1° giugno 2022 il comma 64 prevede ancora che il reddito imponibile si determini applicando ai ricavi o ai compensi il coefficiente di redditività dell'allegato 4, come alla data del voto. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 9-10) ha cambiato la soglia di accesso e sostituito l'allegato con i nuovi coefficienti, senza cambiare il metodo di calcolo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione al 20% dell'aliquota previdenziale sul reddito calcolato come da punto precedente, senza applicazione di alcun minimale contributivo

Non risultano atti che abbiano portato al 20 per cento l'aliquota previdenziale dei forfettari, senza minimale contributivo. Per chi esercita attività d'impresa è rimasto, nel testo della legge 190/2014 vigente nel 2022 (art. 1, commi 76-77), lo stesso regime facoltativo in vigore alla data del voto: contributi calcolati sul reddito forfettario e ridotti del 35 per cento. Per i professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS l'aliquota non è stata ridotta. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 398) l'ha anzi aumentata di 0,26 punti per il 2021 e di 0,51 punti per il 2022 e il 2023, per finanziare la nuova indennità per gli autonomi (ISCRO).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

accessibilità al regime [...] anche se il contribuente gode di un reddito di lavoro dipendente o di pensione purché non eccedente i 60.000 euro lordi l'anno

La promessa era permettere l'accesso al regime forfettario anche a chi ha redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 60.000 euro. Alla data del voto il regime era escluso per chi aveva percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni comprese. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 9) ha tolto questa causa di esclusione, ma solo per il 2019. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 692, lettera d) l'ha reintrodotta con la stessa soglia di 30.000 euro, rimasta fino alla fine del periodo valutato. Una soglia di 60.000 euro non è mai stata adottata, né per i dipendenti né per i pensionati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rimuovere l'odioso limite a 5000 euro della compensazione tra crediti IVA e altri imposte e contributi, senza far ricorso al costoso intervento del "visto"

Il limite di 5.000 euro oltre il quale la compensazione dei crediti IVA richiede il visto di conformità non è stato rimosso. Nel testo dell'art. 10 del decreto-legge 78/2009 vigente al 12 ottobre 2022 l'obbligo del visto resta per chi compensa crediti IVA annuali o infrannuali per più di 5.000 euro all'anno, come alla data del voto. Resta anche l'unica eccezione già prevista prima del mandato: l'esonero fino a 50.000 euro per i contribuenti con punteggio alto negli indici sintetici di affidabilità (decreto-legge 50/2017, art. 9-bis, comma 11). Non risultano atti del governo che abbiano eliminato o innalzato il limite generale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo che in caso di mancato versamento delle imposte, quest'ultima inviti il contribuente ad effettuare al più presto il ravvedimento operoso, prima di irrogare sanzioni

Non risultano atti che obblighino l'Agenzia delle entrate a invitare il contribuente al ravvedimento operoso prima di irrogare sanzioni per un mancato versamento. Le comunicazioni con cui l'Agenzia segnala al contribuente gli elementi in suo possesso, per favorire la correzione spontanea, esistevano già prima del voto (legge 190/2014, art. 1, commi 634-636). Nel periodo valutato il ravvedimento è stato reso più ampio, non trasformato in un invito preventivo. Il decreto-legge 34/2019 (art. 4-decies, inserito dalla legge di conversione 58/2019) ha ammesso il ravvedimento parziale. Il decreto-legge 124/2019 (art. 10-bis, inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) ha esteso a tutti i tributi, compresi quelli locali, i termini più lunghi del ravvedimento, abrogando il comma 1-bis dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminazione dell’obbligo del POS

Nel periodo valutato nessun atto ha abolito l'obbligo di accettare pagamenti con carte (art. 15, comma 4, del decreto-legge 179/2012). Il governo Draghi lo ha invece rafforzato. Il decreto-legge 152/2021 (art. 19-ter, inserito dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) ha introdotto una sanzione per chi rifiuta un pagamento con carta, dal 1° gennaio 2023. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 18, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) ha anticipato la sanzione al 30 giugno 2022 e ha esteso l'obbligo alle carte prepagate.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

reintegrare la dichiarazione IRAP all'interno del modello UNICO

Non risultano atti che abbiano reintegrato la dichiarazione IRAP nel modello unico delle imposte sui redditi. Per il 2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato con provvedimento del 31 gennaio 2022 un modello «Irap 2022» autonomo, da presentare per l'anno d'imposta 2021, separato dal modello Redditi 2022. Anche la dichiarazione annuale IVA 2022 ha un modello a sé. Il modello unico che la promessa vuole ripristinare non è stato ricostituito.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tornando di fatto ad un’unica dichiarazione che comprenda: a) imposte sui redditi [...] b) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) c) imposte locali quali IMU e TASI

Non risultano atti che abbiano introdotto un'unica dichiarazione per imposte sui redditi, IVA e imposte locali. La dichiarazione annuale IVA è rimasta autonoma, da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile (art. 8 del d.P.R. 322/1998), e per il 2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato modelli distinti Redditi, IVA e Irap. Per le imposte locali la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1) ha abolito la TASI dal 2020 (comma 738). Ha confermato per l'IMU una dichiarazione separata, su un modello approvato dal Ministero dell'economia, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo (comma 769).

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'estensione alle piccole società di capitali delle recenti innovazioni tributarie previste per le società di persone

Il regime di cassa per le imprese minori (art. 66 del Tuir) spetta a chi applica la contabilità semplificata dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973, riservata alle società di persone e alle imprese individuali (art. 13, lettere c e d). Il testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello vigente al 1° giugno 2018: le società di capitali, soggette a IRES, restano escluse. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che estendano il regime di cassa alle piccole società di capitali.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo la creazione di un portale web facilmente fruibile per l'inserimento o la modifica dei dati fiscalmente rilevanti

Nel periodo 1° giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti che istituiscano un portale unico in cui il contribuente veda tutte le imposte dovute allo Stato e agli enti territoriali, con la scelta di pagare, rinviare, rateizzare o compensare. Gli interventi adottati riguardano singoli aspetti. Il decreto-legge 119/2018 (art. 15, c. 1-bis) ha previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti IVA, nella propria area riservata, le bozze precompilate dei registri, delle liquidazioni e della dichiarazione IVA; dopo vari rinvii il servizio è partito in via sperimentale per le operazioni dal 1° luglio 2021 (decreto-legge 41/2021, art. 1, c. 10), ma riguarda solo l'IVA. La legge 160/2019 (art. 1) ha previsto che i tributi locali possano essere versati tramite la piattaforma dei pagamenti elettronici del Codice dell'amministrazione digitale (c. 786) e, per la sola IMU, un'applicazione informatica sul Portale del federalismo fiscale (c. 766).

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Possiamo pertanto assumere l’aliquota del 36%

Non risulta alcun atto che introduca una detrazione del 36% sulle spese documentate per far convenire al cliente l'emissione del documento fiscale. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 679-680) ha invece subordinato la detrazione del 19% al pagamento tracciabile, con esclusione di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie di strutture pubbliche o accreditate. I commi 288-290 della stessa legge hanno previsto un rimborso in denaro per chi paga abitualmente con strumenti elettronici (il cosiddetto cashback): è un rimborso, non una detrazione, e non ha l'aliquota promessa.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’obiettivo è quello di arrivare ad una automaticità della detrazione: effettuato l’acquisto nel mese corrente, la detrazione comparirà nella busta paga del mese successivo

Non risulta alcun atto che faccia comparire la detrazione per un acquisto nella busta paga del mese successivo. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 679-680) ha legato la detrazione del 19% al pagamento tracciabile, ma non ne ha anticipato la fruizione né l'ha collegata alla busta paga. Il rimborso previsto dai commi 288-290 è un rimborso in denaro per i pagamenti elettronici, non una detrazione automatica.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026