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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

74 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

intendiamo bandire anche le nuove frontiere della biotecnologia “cisgenesi” e “genome editing”

Non risultano atti dei governi valutati che vietino la cisgenesi e il genome editing. Nel periodo queste tecniche sono rimaste soggette alla disciplina europea sugli organismi geneticamente modificati, che ne regola autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura senza vietarle. Con la sentenza del 25 luglio 2018 (causa C-528/16) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli organismi ottenuti con le nuove tecniche di mutagenesi sono OGM soggetti a quella disciplina. L'autorizzazione delle prove in campo di organismi ottenuti con editing genomico o cisgenesi è arrivata nel 2023 (decreto-legge 39/2023, art. 9-bis), dopo il periodo valutato, e va in senso opposto alla promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

interruzione delle autorizzazioni eccezionali dei prodotti fitosanitari

Le autorizzazioni eccezionali dei prodotti fitosanitari non sono state interrotte. Il regolamento (CE) 1107/2009 (art. 53) permette agli Stati membri di concederle per emergenze fitosanitarie, senza obbligarli a farlo, e il Ministero della salute ha continuato a concederle. Per esempio, il decreto del 12 marzo 2021 ha autorizzato in deroga per 120 giorni, dal 1° maggio 2021, un prodotto a base di abamectina da iniettare nel tronco dei pini. Non risultano atti del governo che abbiano fermato questa pratica.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di allegare le schede di sicurezza dei prodotti ai decreti dirigenziali che autorizzano le deroghe

Non risultano atti del governo che impongano di allegare le schede di sicurezza dei prodotti ai decreti dirigenziali che autorizzano le deroghe, cioè le autorizzazioni eccezionali all'uso di prodotti fitosanitari per non più di 120 giorni previste dall'art. 53 del regolamento (CE) 1107/2009. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è rimasto quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione dell'obbligo di indicazione della dichiarazione dell'identità e della concentrazione della sostanza utilizzata

Non risultano atti del governo che introducano l'obbligo di dichiarare identità e concentrazione della sostanza utilizzata nei trattamenti con prodotti fitosanitari. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

[...] che la tossicità di un prodotto fitosanitario, sia calcolata non solo in base al principio attivo, ma anche [...] della formulazione del prodotto

Non risultano atti del governo che prevedano di calcolare la tossicità di un prodotto fitosanitario sulla formulazione completa e non solo sul principio attivo. La valutazione dei prodotti segue il regolamento (CE) 1107/2009, di competenza dell'Unione europea, e nel periodo non risulta alcun atto nazionale su questo punto. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

identificazione di un ente terzo, pubblico, che effettui la sperimentazione indipendente

Non risultano atti del governo che individuino un ente pubblico terzo incaricato della sperimentazione indipendente sui prodotti fitosanitari. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

proponiamo che in tema di elettromagnetismo l’Italia uniformi i propri limiti a quelli previsti dalla normativa europea

Non risultano atti che abbiano allineato i limiti italiani di esposizione elettromagnetica a quelli europei. I limiti restano quelli fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, richiamato dall'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (articolo 38, comma 6, convertito dalla legge 120/2020) ha riformulato l'articolo 8 della legge 36/2001 per impedire ai comuni di introdurre limitazioni generalizzate. Ha ribadito che limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità spettano allo Stato, ma non li ha modificati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Dovranno essere finalmente definiti e attribuiti i costi esterni del trasporto su gomma

Non risultano atti del governo, tra giugno 2018 e ottobre 2022, che definiscano e attribuiscano i costi esterni del trasporto su gomma. Nelle leggi di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) e 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), nel testo originario, l'espressione «costi esterni» compare una sola volta: nell'art. 1, comma 297, della legge n. 145/2018, dove il contributo alle imprese ferroviarie per il trasporto merci «tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale», senza quantificare né attribuire i costi del trasporto su gomma. Nell'elenco dei disegni di legge di iniziativa del governo della XVIII legislatura non figura alcuna proposta sul tema.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico degli aeroporti adeguando la normativa di riferimento ai nuovi standard e aggiornando le mappe acustiche aeroportuali

Non risultano atti dei governi valutati che adeguino in modo generale la normativa sull'inquinamento acustico degli aeroporti a nuovi standard. Nel periodo si registra solo un provvedimento su un singolo scalo: il decreto del Ministro dell'ambiente n. 345 del 18 dicembre 2018, che approva il piano di contenimento e abbattimento del rumore dell'aeroporto di Ciampino. La disciplina generale resta quella dei decreti legislativi 13/2005 e 194/2005, del decreto legislativo 42/2017 e del regolamento UE 598/2014. Quanto alle mappe acustiche, il loro aggiornamento ogni cinque anni, anche nel 2022, è un obbligo dei gestori aeroportuali già previsto dal decreto legislativo 194/2005 (articolo 3-bis), non un atto dei governi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

creazione di corridoi ecologici per la protezione degli impollinatori

Il programma prometteva la creazione di corridoi ecologici per proteggere gli impollinatori. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che istituiscano o finanzino corridoi ecologici dedicati agli impollinatori: non ve ne sono nelle leggi di bilancio dal 2019 al 2022 né tra i disegni di legge del governo. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, commi 859-860) ha rifinanziato il fondo per la filiera apistica destinando una parte, tra l'altro, all'incentivazione dell'impollinazione con le api, che è un'altra misura. Nel marzo 2026 l'ISPRA indica che il Piano di azione nazionale per la tutela degli impollinatori, previsto dalla Strategia nazionale per la biodiversità 2030, era ancora in fase di redazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

È necessario sanzionare chi non fornisce i dati senza adeguata motivazione.

Il programma chiedeva di sanzionare chi non fornisce dati ambientali senza adeguata motivazione. L'accesso all'informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 195/2005, il cui testo, nella versione vigente al 21 ottobre 2022, non è stato modificato dopo il 2010 e non prevede sanzioni per le autorità che negano o omettono l'informazione. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una sanzione di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Intendiamo introdurre il principio di sostenibilità ambientale in luogo di sviluppo sostenibile

Il programma proponeva di introdurre il principio di sostenibilità ambientale al posto di quello di sviluppo sostenibile nel codice dell'ambiente. L'art. 3-quater del decreto legislativo 152/2006, nel testo vigente al 21 ottobre 2022, continua a prevedere il «principio dello sviluppo sostenibile». Non risultano disegni di legge del governo né atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che sostituiscano il principio.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il primo principio introdotto è quello della separazione della tutela predisposta in favore delle risorse naturali, dalla tutela della salute umana

Il programma proponeva di introdurre nel Codice dell'ambiente il principio della tutela delle risorse naturali separata da quella della salute umana. Nel testo vigente al 22 ottobre 2022 gli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 152/2006 (principi generali) sono identici a quelli in vigore il 1° giugno 2018. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, in vigore dal 9 marzo 2022) ha aggiunto all'articolo 9 della Costituzione il comma «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». La norma non enuncia però il principio promesso né rende giuridicamente rilevante ogni pregiudizio alle risorse naturali a prescindere da un danno alla salute. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che introducano quel principio.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’accesso alle informazioni ambientali relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio deve essere, a nostro parere, riconosciuto come un diritto fondamentale

Il programma chiedeva di riconoscere l'accesso alle informazioni ambientali come diritto fondamentale. L'articolo 3-sexies del decreto legislativo 152/2006 consente già a chiunque, senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, di accedere alle informazioni sullo stato dell'ambiente e del paesaggio. Il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018, e la riforma costituzionale del 2022 (legge costituzionale 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41) non menziona l'accesso alle informazioni. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che riconoscano questo diritto come fondamentale.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché di vasche di invaso

Il programma prevedeva, nei progetti di nuova edificazione e di recupero edilizio, sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque piovane dai tetti e vasche di invaso, con la detrazione fiscale del 65% dell'ecobonus. Tra il 1 giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risultano atti del governo né leggi che impongano questi sistemi agli edifici o li incentivino con una detrazione. Le proposte di legge su questo tema, presentate da parlamentari del M5S nel 2018 (Camera C. 51 e Senato S. 636, sull'incentivo per le opere di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche), non hanno mai iniziato l'esame: la prima è stata assegnata alla commissione Finanze il 26 giugno 2018, la seconda alla commissione competente l'8 novembre 2018. Il decreto ministeriale 23 giugno 2022 sui criteri ambientali minimi per l'edilizia (GU n. 183 del 6 agosto 2022) prevede una rete separata di raccolta delle acque meteoriche, ma solo nei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica degli appalti pubblici, per le acque delle superfici scolanti (marciapiedi, aree pedonali, giardini, strade) e non per quelle dei tetti; è entrato in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione, cioè dopo la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo prioritario garantire, a enti e cittadini, la possibilità di esercitare azioni contrarie a provvedimenti già assunti dai soggetti procedenti

Il programma voleva garantire a enti e cittadini la possibilità di agire contro provvedimenti già assunti, chiedendo l'intervento dei poteri pubblici per prevenire pregiudizi all'ambiente. Gli articoli 309 e 310 del decreto legislativo 152/2006 (richiesta di intervento statale e ricorsi in materia di danno ambientale) esistevano già e il loro testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che introducano un nuovo strumento di azione per enti e cittadini.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Pianura (dichiarato SIN con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile 2008);

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Pianura (decreto ministeriale 11 aprile 2008), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Bacino Idrografico del fiume Sarno (dichiarato SIN con legge 23 dicembre 2005, n. 266);

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Bacino idrografico del fiume Sarno (legge 266/2005), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Aree del litorale Vesuviano (individuato come SIN dalla legge 31 luglio 2002, n. 179).

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Aree del litorale vesuviano (legge 179/2002), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantire tempi certi per l’adozione dei medesimi, con eventuale esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle regioni

Il programma proponeva termini certi per i piani regionali di bonifica delle aree a inquinamento diffuso, con potere sostitutivo dello Stato se le Regioni restano inerti. L'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 affida questi piani alle Regioni e il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018: non fissa termini né prevede un potere sostitutivo dello Stato. Il potere sostitutivo in materia di bonifiche modificato nella legislatura riguarda un altro punto, la certificazione di avvenuta bonifica: l'intervento della Regione se la Provincia non provvede, già previsto dall'articolo 242, è stato spostato nell'articolo 248 e ridefinito dal decreto-legge 77/2021 (articolo 37). Non risultano atti del governo che introducano quanto promesso.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo, quindi, di rivedere le definizioni normative [...] Verranno introdotte nuove definizioni relative a contesti [...] (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione

Il programma proponeva di introdurre nuove definizioni nella disciplina delle bonifiche (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione e altre). L'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006, che contiene le definizioni, ha nel testo vigente al 22 ottobre 2022 lo stesso contenuto di quello del 1° giugno 2018. Sul solo punto dei valori di fondo ci sono state due novità limitate: il regolamento sulle aree agricole (decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46) definisce, ai soli propri fini, il «valore di fondo geochimico», e il decreto-legge 77/2021 (articolo 37, integrato in conversione dalla legge 108/2021) ha aggiunto all'articolo 242 una procedura con cui l'ARPA definisce i valori di fondo di un sito (comma 13-ter). Le altre definizioni promesse non sono state introdotte. Non risultano atti del governo che aggiungano al Codice dell'ambiente le definizioni promesse.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo eliminare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia e sostituirla con la relazione dell’ARPA.

Il programma voleva eliminare la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia e sostituirla con la relazione dell'ARPA. L'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, affida ancora alla Provincia la certificazione, sulla base di una relazione tecnica dell'ARPA. Il decreto-legge 77/2021 (articolo 37) ha modificato la disciplina senza toglierla alla Provincia: ha spostato nell'articolo 248 l'intervento sostitutivo della Regione, già previsto dall'articolo 242, con nuovi termini (trenta giorni per la Provincia, poi la Regione entro sessanta giorni previa diffida), e ha introdotto la certificazione limitata a suolo e sottosuolo quando la bonifica della falda non è ancora conclusa. Non risultano atti del governo che abbiano sostituito la certificazione con la relazione dell'ARPA.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo di dover sopprimere l’art. 242-bis del TUA

Il programma proponeva di abrogare l'articolo 242-bis del Codice dell'ambiente (procedura semplificata di bonifica). L'articolo non è stato abrogato: il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello in vigore il 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che lo abbiano soppresso.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia istituire il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata e vincolante

Non risultano atti del governo che istituiscano un Fondo nazionale ambiente giustizia nell'ambito del Fondo unico giustizia. Al 22 ottobre 2022 l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 143/2008 continuava a destinare le risorse del Fondo per almeno un terzo al Ministero dell'interno e per almeno un terzo al Ministero della giustizia, con il resto al bilancio dello Stato, senza alcuna quota vincolata a bonifiche o al ripristino ambientale. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, commi 428-430) ha modificato il Fondo solo per la gestione delle giacenze in tesoreria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026