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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

93 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminare la possibilità di deroghe rispetto la legislazione vigente

Nel periodo valutato non è entrata in vigore alcuna norma che elimini le deroghe nel collocamento fuori ruolo dei magistrati. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2022) ha solo delegato il governo a riordinare la materia (art. 5), con criteri più rigidi per le autorizzazioni e un limite complessivo di sette anni fuori ruolo. La stessa delega però conserva le deroghe: dieci anni per gli incarichi presso organi costituzionali, di governo e internazionali, ipotesi di deroga da indicare in modo tassativo e quelle già previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Il decreto legislativo attuativo, n. 45 del 28 marzo 2024, è stato adottato dopo la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

GOT e VPO dovrebbero diventare [...] funzionari [...] all’interno dell’ufficio del processo [...] Si prevede, quindi, l’immissione di personale di carriera previo concorso pubblico

Il programma prevedeva che giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari diventassero funzionari di carriera dell'ufficio del processo, assunti per concorso con un punteggio maggiore per gli ex magistrati onorari. Non è avvenuto. Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) ha previsto fino a 16.500 addetti all'ufficio per il processo, ma con contratti a tempo determinato di circa due anni e con titoli di concorso che non danno alcun vantaggio agli ex magistrati onorari (artt. 11 e 14). I magistrati onorari sono invece rimasti nelle loro funzioni: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 629) ne ha previsto la conferma a domanda fino a 70 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’unica reale Magistratura Onoraria rimarrebbe quella dei Giudici di Pace, con competenze limitate (abrogando l’ultima riforma del governo)

La riforma della magistratura onoraria del governo Gentiloni (decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116) non è stata abrogata. Il 20 maggio 2019 il Consiglio dei ministri del governo Conte I ha approvato un disegno di legge che la modificava senza abrogarla, ma il testo non è diventato legge. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 629-633) ha poi modificato il decreto: i magistrati onorari in servizio possono essere confermati a domanda fino a 70 anni e, in attesa delle procedure di conferma, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in 6.000 unità. Restano quindi in servizio, accanto ai giudici di pace, anche i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

I magistrati che assumono un incarico politico, elettivo o di Governo, per tutta la durata del mandato non possono sostenere le verifiche di professionalità

Nel periodo valutato la regola promessa non è entrata in vigore. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2022) ha solo delegato il governo a escludere dalle valutazioni di professionalità i periodi di aspettativa per incarichi elettivi o di governo (art. 3, comma 1, lettera f). Intanto la stessa legge dispone che il periodo trascorso in aspettativa conta ai fini dell'anzianità di servizio. Il decreto legislativo attuativo è il n. 44 del 28 marzo 2024, successivo al periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si intende introdurre in primo luogo quattro macro aree di specializzazione: civile, penale, amministrativo, tributario

Non risultano atti che abbiano diviso l'esame di abilitazione forense in quattro aree di specializzazione, con un'abilitazione limitata al settore scelto. Nel periodo l'esame si è svolto con le regole precedenti alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base a un regime transitorio (art. 49) più volte prorogato. Per la sessione 2020 il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 ha previsto due prove orali, la prima su una materia scelta dal candidato tra diritto civile, penale e amministrativo, ma l'abilitazione è rimasta unica. Il titolo di avvocato specialista (art. 9 della legge, invariato) e il relativo regolamento, modificato con decreto ministeriale 1° ottobre 2020, n. 163, non comportano alcuna riserva di attività.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la cancellazione dell’esame da Cassazionista per chi ha più di 10 anni di esperienza

Non risultano atti che abbiano cancellato l'esame per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cassazionisti) per gli avvocati con più di dieci anni di esperienza. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 richiede ancora l'esame dopo cinque anni di iscrizione all'albo, oppure, dopo otto anni, la frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura. Nel periodo è stato solo prorogato più volte, da sei a dieci anni dall'entrata in vigore della legge (cioè fino al febbraio 2023), il regime transitorio che permette di iscriversi senza esame a chi matura i dodici anni di esercizio richiesti dalle norme precedenti. È una proroga temporanea di una regola già esistente, non la cancellazione dell'esame promessa dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la eliminazione dell’obbligo di formazione, nonché dei requisiti sull’esercizio della professione in modo ‘effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Non risultano atti che abbiano eliminato l'obbligo di formazione continua degli avvocati o il requisito dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Gli articoli 11 e 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono identici nel testo vigente al 22 ottobre 2022 e in quello del 1° giugno 2018: la permanenza nell'albo resta subordinata a quell'esercizio, con verifiche triennali dei consigli dell'ordine. Il decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2021, n. 174 ha solo tolto, tra i criteri di verifica, quello di aver trattato almeno cinque affari l'anno; restano gli altri, compreso l'aver assolto l'obbligo di formazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminazione del divieto di assumere cariche in società

Non risultano atti che abbiano eliminato il divieto per gli avvocati di assumere certe cariche in società. L'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel testo vigente al 22 ottobre 2022 e identico a quello del 1° giugno 2018, dichiara ancora incompatibile la professione con la carica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali e con quella di amministratore di società di persone che esercitano attività commerciale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere la figura dell’avvocato dipendente’" all’interno dello studio legale ed eliminare la possibilità d’ingresso del socio di capitale all’interno degli studi legali

Non risultano atti del governo o leggi che abbiano introdotto l'avvocato dipendente dello studio o escluso il socio di capitale dagli studi legali. Nel testo vigente al 22 ottobre 2022 la legge 31 dicembre 2012, n. 247 mantiene l'incompatibilità con il lavoro subordinato (art. 18, comma 1, lettera d). L'articolo 4-bis sulle società tra avvocati, già presente nel 2018, richiede che almeno due terzi del capitale siano in mano ad avvocati o ad altri professionisti: non esclude quindi del tutto soci diversi. Entrambi gli articoli sono identici a quelli del 1° giugno 2018.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la previsione del divieto per il cliente di trattenere gli onorari dell’avvocato liquidati dal giudice (equo compenso)

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano il divieto per il cliente di trattenere gli onorari dell'avvocato liquidati dal giudice. La norma più vicina è l'articolo 13-bis della legge 247/2012, inserito dal decreto-legge 148/2017 (convertito dalla legge 172/2017), quindi prima dei governi valutati: considera vessatoria la clausola che riconosce all'avvocato solo il minore compenso della convenzione anche quando le spese liquidate dal giudice sono state recuperate dal cliente, ma vale solo per le convenzioni predisposte da banche, assicurazioni e grandi imprese. Il testo dell'articolo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. La legge generale sull'equo compenso dei professionisti è la legge 21 aprile 2023, n. 49, successiva al periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'inserimento della possibilità del patto di quota lite

L'articolo 13, comma 4, della legge 247/2012 continua a vietare i patti con cui l'avvocato percepisce come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, cioè il patto di quota lite. Il testo è identico nella versione vigente al 1° giugno 2018 e in quella vigente al 22 ottobre 2022. Nel periodo dei tre governi non risultano leggi che abbiano reso possibile il patto di quota lite.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sopprimere il requisito degli anni di anzianità minima per l’iscrizione all’albo degli avvocati

L'articolo 81 del dpr 115/2002 continua a richiedere, per l'inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione all'albo da almeno due anni. Il requisito è presente sia nel testo vigente al 1° giugno 2018 sia in quello vigente al 22 ottobre 2022. Nel periodo dei tre governi non risultano leggi che lo abbiano soppresso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

dare maggior peso all’avvocatura in seno al consiglio giudiziario, mediante l’aumento della percentuale del numero di avvocati

La composizione dei consigli giudiziari (art. 9 del d.lgs. 25/2006) è rimasta la stessa nel periodo: per esempio, nei distretti più grandi gli avvocati sono quattro su venti membri non di diritto. La legge 17 giugno 2022, n. 71, all'articolo 3 ha delegato il governo a consentire ai componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni sulle valutazioni di professionalità dei magistrati, con un voto unitario della componente degli avvocati. La delega non aumenta il numero degli avvocati e non è stata attuata entro il 22 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Gli avvocati (con un minimo di esperienza di anni 8) avranno carica biennale non rinnovabile e saranno eletti per sorteggio.

Non risultano atti che prevedano per gli avvocati dei consigli giudiziari un'esperienza minima di otto anni, un mandato biennale e la scelta per sorteggio. Nei testi vigenti sia al 1° giugno 2018 sia al 22 ottobre 2022, il d.lgs. 25/2006 chiede almeno dieci anni di esercizio e la nomina da parte del Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine (art. 9), con un mandato di quattro anni non immediatamente rinnovabile (art. 13). La legge 71/2022 non interviene su questi punti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

le tre prove scritte dovranno tassativamente svolgersi con cadenza annuale

La legge 1365/1926 (art. 1) prevede già che il concorso notarile si tenga «almeno una volta all'anno», nello stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022, e nel periodo non risultano atti che abbiano reso più vincolante la cadenza delle prove. Nei fatti la cadenza annuale non è stata rispettata: un decreto del Ministero della giustizia del 17 maggio 2021 rileva che nel 2020 non è stato bandito alcun concorso notarile e che le prove del concorso bandito il 3 dicembre 2019 sono state più volte rinviate per l'emergenza sanitaria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

bisognerà compiere un ulteriore passo in avanti ed eliminare completamente tale limite discriminatorio

Il limite alla partecipazione al concorso notarile per chi è già stato dichiarato non idoneo in cinque precedenti concorsi è ancora previsto dall'articolo 1, lettera b-bis), della legge 1365/1926, nel testo vigente sia al 1° giugno 2018 sia al 22 ottobre 2022. Nel periodo dei tre governi non risultano leggi che lo abbiano eliminato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la realizzazione di almeno due nuove strutture (in Campania ed in Lombardia)

Nessuna nuova struttura carceraria in Campania o in Lombardia è stata realizzata tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (art. 7) ha affidato al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il 2019 e il 2020, progetti e procedure per nuove strutture o per aumentare la capienza di quelle esistenti, e nel marzo 2019 il Dipartimento ha proposto un modello di padiglione modulare da costruire dentro istituti già in funzione. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (art. 1, comma 2, lettera g) ha poi stanziato 132,9 milioni di euro dal 2022 al 2026 per padiglioni e spazi delle strutture penitenziarie per adulti e minori; secondo la Corte dei conti ne fanno parte otto nuovi padiglioni da 80 posti, tra cui Vigevano (Lombardia) e Santa Maria Capua Vetere (Campania), con lavori da concludere entro il 2026. Sono ampliamenti di carceri esistenti, non nuovi istituti, e nel periodo nessuno è stato costruito.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la predisposizione di un piano di rinnovo tecnologico dei sistemi di controllo dei detenuti e delle loro comunicazioni

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano predisposto un piano di rinnovo tecnologico dei sistemi di controllo dei detenuti e delle loro comunicazioni. Nelle scelte di spesa per il 2019 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha destinato circa 3,5 milioni di euro ad apparecchiature di sicurezza, tra cui 40 jammer per inibire i telefoni cellulari, 200 rilevatori manuali di cellulari, 65 rilevatori di traffico voce e dati, 2 apparati IMSI, 90 apparecchi radiografici per i pacchi e 40 metal detector a portale. Sono acquisti di un singolo anno, non un piano di rinnovo dei sistemi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminare la possibilità di trattamento minorile per gli infraventicinquenni, come inserito dall’ultima riforma PD e riportare il trattamento agli under 18

Il governo ha confermato il trattamento minorile fino a 25 anni. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018, in vigore dal 10 novembre 2018), approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2018, disciplina l'esecuzione delle pene per i condannati minorenni e per i giovani sotto i venticinque anni. L'art. 9 modifica l'art. 24 del d.lgs. 272/1989: misure e pene si eseguono con le regole per i minorenni anche per chi ha compiuto 18 ma non 25 anni, e viene tolta la cautela specifica per chi ha già compiuto 21 anni. Non risultano atti che riportino il limite a 18 anni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

protocolli per corsi di formazione lavorativa obbligatoria in carcere

Non risultano atti che abbiano reso obbligatoria la formazione lavorativa in carcere. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 (Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018) ha riscritto l'art. 20 dell'ordinamento penitenziario sul lavoro: la destinazione al lavoro e la partecipazione ai corsi di formazione professionale devono essere «favorite in ogni modo», e dal testo è stata tolta la frase secondo cui il lavoro era obbligatorio per i condannati. Il ministro della giustizia ha firmato protocolli per la formazione professionale dei detenuti, come quello con Enel del 18 dicembre 2019 («Mi riscatto per il futuro»), che però non prevedono corsi obbligatori.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Per la liberazione anticipata si calcoleranno 30 giorni ogni 6 mesi avendo però già scontato almeno ¼ della pena

La liberazione anticipata non è stata modificata nel periodo. L'art. 54 della legge 354/1975 prevede una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, nel testo in vigore dal 22 febbraio 2014 e rimasto invariato fino al termine del governo Draghi. Non è stata introdotta la regola di 30 giorni ogni sei mesi con almeno un quarto della pena già scontata. Il decreto legislativo 123/2018 non ha toccato la materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026