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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

93 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

punire chi sparge esche avvelenate, punire anche a titolo colposo le uccisioni o i maltrattamenti nei confronti degli animali

Non risultano leggi né atti del governo che abbiano introdotto nuovi reati per chi sparge esche avvelenate o per l'uccisione e il maltrattamento di animali a titolo colposo. Il divieto di usare, preparare e abbandonare esche e bocconi avvelenati era già previsto, prima del periodo, da ordinanze temporanee del Ministro della salute; nel periodo è stato prorogato (ordinanza 25 giugno 2018), rinnovato con l'ordinanza 12 luglio 2019 (GU n. 196 del 22 agosto 2019, efficace per dodici mesi) e poi prorogato più volte, da ultimo con l'ordinanza 8 agosto 2022 (GU n. 207 del 5 settembre 2022). Le ordinanze non creano reati: chi viola il divieto risponde dei reati già previsti dal codice penale. Gli artt. 544-bis e 544-ter puniscono ancora solo chi agisce «per crudeltà o senza necessità» e restano nel testo in vigore dal 2010.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere l’arresto facoltativo in flagranza per gravi reati contro gli animali

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano previsto l'arresto facoltativo in flagranza per gravi reati contro gli animali. Nel testo vigente a fine periodo l'art. 381 del codice di procedura penale, in vigore dal 25 marzo 2016, consente l'arresto facoltativo per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e per l'elenco di delitti del comma 2, nel quale non figurano i reati contro gli animali. Le pene massime dei principali reati contro gli animali, due anni per l'uccisione (art. 544-bis del codice penale) e diciotto mesi per il maltrattamento (art. 544-ter), restano sotto quella soglia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituire banche dati per monitorare i reati contro gli animali

Non risultano leggi o atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano istituito banche dati per monitorare i reati contro gli animali. Il disegno di legge S. 1078, presentato il 19 febbraio 2019 da senatori del Movimento 5 Stelle sulla tutela degli animali, non è stato approvato prima della fine della legislatura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abrogare l’articolo 842 del codice civile riguardante la possibilità per i cacciatori di andare sui fondi dei privati senza alcuna autorizzazione o comunicazione

L'articolo 842 del codice civile, che impedisce al proprietario di vietare l'ingresso nel fondo per la caccia (salvo fondo chiuso o colture in atto), non è stato abrogato né modificato nel periodo valutato. Il testo vigente al 12 ottobre 2022 è identico a quello originario. Non risultano atti del governo che ne propongano l'abrogazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere interdizioni pesanti per i professionisti, in particolare dei veterinari, che si macchiano di reati contro gli animali

Non risultano leggi o atti del governo, nel periodo valutato, che abbiano introdotto interdizioni specifiche per i veterinari o altri professionisti condannati per reati contro gli animali. L'articolo 544-sexies del codice penale (legge 189/2004) prevede la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o allevamento di animali, con interdizione in caso di recidiva, ma non cita le professioni sanitarie. Il testo è identico il 1° giugno 2018 e il 12 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere la confisca obbligatoria per chi commette reati nei confronti degli animali

La confisca dell'animale è già prevista dall'articolo 544-sexies del codice penale dal 2004 (legge 189/2004), per i soli delitti degli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies. Nel periodo valutato non risultano leggi o atti del governo che l'abbiano estesa agli altri reati contro gli animali, come l'uccisione (544-bis) o l'abbandono. Il testo è identico il 1° giugno 2018 e il 12 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre nel codice penale la fattispecie [...] «induzione indebita tra privati a dare o promettere utilità» (629 bis) [...] reclusione da due a sei anni

Nel periodo valutato non è stato introdotto nel codice penale il reato di «induzione indebita tra privati a dare o promettere utilità». Il testo vigente al 12 ottobre 2022 passa dall'articolo 629 (estorsione) all'articolo 630 senza un articolo 629-bis. Non risultano atti del governo che propongano questa fattispecie.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modifica del reato per rendere la fattispecie efficace e chiara, prevedendo che sia qualificabile come tortura anche una singola violenza o minaccia non reiterata

Il reato di tortura (articolo 613-bis del codice penale, introdotto dalla legge 110/2017) non è stato modificato nel periodo valutato: il testo vigente al 12 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018. Richiede ancora più condotte oppure un trattamento inumano e degradante, quindi una singola violenza o minaccia non basta. Non risultano atti del governo che propongano la modifica promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abbassamento della soglia di punibilità a 12 anni

La soglia di imputabilità resta fissata a quattordici anni: l'articolo 97 del codice penale ha lo stesso testo il 1° giugno 2018 e il 12 ottobre 2022. Nel periodo valutato non risultano leggi o atti del governo che propongano di abbassarla a dodici anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia [...] riteniamo che il cd. reato di immigrazione clandestina, sia una norma inutile e dannosa

Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 10-bis del d.lgs. 286/1998, ammenda da 5.000 a 10.000 euro) non è stato depenalizzato nel periodo valutato. Il testo vigente al 12 ottobre 2022 è identico nella sostanza a quello del 1° giugno 2018 e mantiene la fattispecie. Anche il decreto-legge 130/2020 del governo Conte II, che ha rivisto i decreti sicurezza, ha lasciato in vigore il reato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abrogazione dell’obbligo da parte della Polizia Giudiziaria di informare i superiori gerarchici delle notizie di reato di cui vengono in possesso

L'obbligo per i comandi dell'Arma dei carabinieri di informare la scala gerarchica delle informative di reato trasmesse all'autorità giudiziaria è rimasto in vigore (articolo 237 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, testo identico nel 2018 e nel 2022). L'estensione a tutte le forze di polizia, prevista dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 177/2016 tramite istruzioni dei rispettivi vertici, è venuta meno per la sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 2018 (depositata il 6 dicembre 2018), che ha dichiarato che non spettava al Governo adottare quella parte della norma e l'ha annullata. Non si tratta quindi di un atto dei governi o del Parlamento, e non risultano atti che abroghino l'obbligo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone di rimuovere i limiti al diritto all'accesso alla giustizia per i ricorrenti, in particolare la limitazione nella dimensione degli atti del ricorso

Il programma chiedeva di eliminare i limiti di accesso alla giustizia amministrativa: i limiti dimensionali degli atti, le sanzioni per chi perde, la cauzione in sede cautelare e i costi. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 nessuno è stato rimosso. L'art. 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (limiti alle dimensioni degli atti, fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016), l'art. 26 (sanzione per chi agisce o resiste temerariamente) e l'art. 55, comma 2 (cauzione cautelare) hanno nel testo in vigore al 21 ottobre 2022 lo stesso contenuto del testo in vigore al 1° giugno 2018. Anche gli importi del contributo unificato davanti a TAR e Consiglio di Stato (art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002) sono rimasti gli stessi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Nessuna nomina governativa, per un Consiglio che sarà così composto 60% dei consiglieri proverrà per anzianità dai TAR [...] ed il 40% arriverà per concorso esterno.

La composizione del Consiglio di Stato non è stata modificata. L'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nel testo in vigore al 21 ottobre 2022, assegna i posti vacanti di consigliere di Stato per metà a consiglieri di TAR, per un quarto a nomina del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri e per un quarto per concorso pubblico. Quindi restano le nomine governative e le quote non sono il 60% dai TAR e il 40% per concorso esterno. L'articolo è identico al testo in vigore al 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo che l'abbiano modificato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Lo stesso Presidente del Consiglio di Stato sarà nominato dal Presidente della Repubblica, non più su proposta del presidente del Consiglio dei ministri

La nomina del presidente del Consiglio di Stato non è cambiata. L'art. 22 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nel testo in vigore al 21 ottobre 2022, prevede che sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. La proposta resta quindi del Presidente del Consiglio, come nel testo del 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo che abbiano cambiato questa procedura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere la incompatibilità del ruolo con lo svolgimento, la supervisione e la collaborazione a corsi di formazione e preparazione ai concorsi pubblici

Non risultano leggi né atti del governo, tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022, che abbiano reso incompatibile per i magistrati amministrativi l'insegnamento o la collaborazione a corsi di preparazione ai concorsi pubblici. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (riforma dell'ordinamento giudiziario) non contiene questo divieto. Nel periodo questi incarichi restavano consentiti: nella seduta del 19 novembre 2021 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato diversi magistrati amministrativi a insegnare in corsi privati di preparazione al concorso in magistratura ordinaria e ad altri concorsi pubblici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Parificare il termine per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che peraltro dovrà essere limitato ad alcune materie) al termine per impugnazione al TAR

I termini non sono stati parificati. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si propone entro 120 giorni (art. 9 del DPR 1199/1971), mentre l'azione di annullamento davanti al TAR si propone entro 60 giorni (art. 29 del codice del processo amministrativo). Entrambe le norme hanno nel testo in vigore al 21 ottobre 2022 lo stesso contenuto del 1° giugno 2018, e l'art. 8 del DPR 1199/1971 non limita il ricorso a determinate materie. Non risultano atti del governo che abbiano modificato la disciplina.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone la diminuzione dei casi di compensazione delle spese di lite

Le regole sulla compensazione delle spese non sono state ristrette. Nel processo amministrativo l'art. 26, comma 1, del codice (d.lgs. 104/2010) rinvia agli articoli 91-97 del codice di procedura civile. L'art. 92 del codice di procedura civile consente la compensazione per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Il testo dell'art. 26 e quello dell'art. 92 in vigore al 21 ottobre 2022 coincidono con quelli in vigore al 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo che abbiano ridotto i casi di compensazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone di migliorare l’efficienza dell’apparato giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali

I Tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche non sono stati soppressi. Nel testo unico sulle acque (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), in vigore al 21 ottobre 2022, l'art. 138 prevede otto Tribunali regionali presso sedi di corte d'appello e gli artt. 139 e seguenti disciplinano il Tribunale superiore, con la competenza sulle cause di acque pubbliche. Le modifiche del testo unico tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 riguardano concessioni, sanzioni e sovracanoni, non questi organi. Non risultano atti del governo che li sopprimano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

In via sperimentale per 5 anni, laddove non è presente più di una corte d’appello, si prevedranno le cd. “corti d’appello condivise”

Non risultano leggi né atti del governo, tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022, che abbiano previsto corti d'appello «condivise» in via sperimentale. L'ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941), nel testo in vigore al 21 ottobre 2022, non contiene questa figura, e non la prevedono le riforme della giustizia penale e civile del 2021 (leggi 134/2021 e 206/2021). Alla Camera una proposta di legge di deputati del Movimento 5 Stelle per una sezione distaccata della corte d'appello dell'Aquila a Pescara (A.C. 768, presentata il 22 giugno 2018) è rimasta all'esame della commissione e non è stata approvata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il meccanismo di elezione dovrà prevedere l’autocandidatura [...] con un successivo sorteggio [...] dal Parlamento in seduta comune, all’interno di una rosa di 20/30 candidati

Il meccanismo proposto (autocandidatura, sorteggio e voto del Parlamento su una rosa di 20-30 nomi) non è stato introdotto. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 30) ha riscritto l'art. 22 della legge 195/1958 stabilendo che i componenti laici del CSM sono scelti tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio «secondo procedure trasparenti di candidatura», nel rispetto della parità di genere. La legge non prevede il sorteggio né una rosa di 20-30 candidati, e lascia l'elezione al Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei tre quinti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Sarà in ogni caso preclusa la candidatura di membri di Governo nazionali e regionali, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci [...] negli ultimi 10 anni.

Non è stata introdotta l'esclusione dalla candidatura a consigliere laico del CSM di chi negli ultimi dieci anni è stato membro del governo, parlamentare, consigliere regionale o sindaco. L'unica modifica del periodo sui componenti eletti dal Parlamento è l'art. 30 della legge 17 giugno 2022, n. 71, che riscrive l'art. 22 della legge 195/1958 richiedendo i requisiti professionali (professori ordinari di materie giuridiche o avvocati con quindici anni di esercizio) e «procedure trasparenti di candidatura». Non contiene alcun divieto legato alle cariche politiche precedenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si prevede la modalità della candidatura singola e del successivo sorteggio che porti ad una rosa di nomi (almeno 5 volte il numero da eleggere)

La legge 17 giugno 2022, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2022), approvata durante il governo Draghi, ha riscritto il sistema elettorale dei consiglieri togati del Consiglio superiore della magistratura senza introdurre il sorteggio di una rosa di candidati. Le candidature restano libere e individuali e ogni magistrato vota un solo candidato per collegio. Il sorteggio è previsto solo per integrare le candidature quando in un collegio sono meno di sei o non rispettano il rapporto tra i generi: si estraggono magistrati in numero pari al triplo di quelli mancanti, che diventano candidati in ordine di estrazione fino a coprire i posti necessari. Non esiste quindi una rosa sorteggiata pari ad almeno cinque volte i seggi da eleggere.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva avvenga solo per coloro che ricoprono davvero il ruolo corrispondente

Non risultano atti dei governi del periodo che leghino il trattamento economico aggiuntivo dei magistrati alle funzioni effettivamente svolte, come proponeva il programma (per esempio il trattamento da magistrato di Cassazione solo a chi lavora in Cassazione). L'articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che regola il trattamento economico, è rimasto invariato tra giugno 2018 e ottobre 2022: la progressione continua a dipendere dall'anzianità e dalle valutazioni di professionalità. Le leggi di bilancio dal 2019 al 2022 e la legge 17 giugno 2022, n. 71 sull'ordinamento giudiziario non contengono norme di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

suddivisioni in 4 grandi specializzazioni in civile, penale, amministrativo e tributario (eliminando il concorso di secondo grado)

Nel periodo valutato non è stata introdotta la divisione dei magistrati in quattro specializzazioni (civile, penale, amministrativo, tributario). La legge 17 giugno 2022, n. 71 va in altra direzione: limita i passaggi tra funzioni giudicanti e requirenti (una sola volta nella carriera) e delega al governo la riforma dell'accesso in magistratura, senza creare aree di specializzazione né esami interni per passare da un'area all'altra. Anche i decreti attuativi, del 28 marzo 2024, sono successivi al periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026