Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
punire chi sparge esche avvelenate, punire anche a titolo colposo le uccisioni o i maltrattamenti nei confronti degli animali
Non risultano leggi né atti del governo che abbiano introdotto nuovi reati per chi sparge esche avvelenate o per l'uccisione e il maltrattamento di animali a titolo colposo. Il divieto di usare, preparare e abbandonare esche e bocconi avvelenati era già previsto, prima del periodo, da ordinanze temporanee del Ministro della salute; nel periodo è stato prorogato (ordinanza 25 giugno 2018), rinnovato con l'ordinanza 12 luglio 2019 (GU n. 196 del 22 agosto 2019, efficace per dodici mesi) e poi prorogato più volte, da ultimo con l'ordinanza 8 agosto 2022 (GU n. 207 del 5 settembre 2022). Le ordinanze non creano reati: chi viola il divieto risponde dei reati già previsti dal codice penale. Gli artt. 544-bis e 544-ter puniscono ancora solo chi agisce «per crudeltà o senza necessità» e restano nel testo in vigore dal 2010.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Giustizia", "Reati ambientali e tutela nei confronti degli animali", p. 15
- Prova: Ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» (GU n. 196 del 22 agosto 2019): divieto amministrativo con efficacia di dodici mesi, senza nuove fattispecie di reato.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026