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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

74 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno prevedere contatori di consumo e dispositivi

Il programma prevedeva l'obbligo, per le nuove costruzioni e il recupero edilizio, di contatori di consumo e dispositivi di riduzione del consumo d'acqua. Non risultano atti del periodo 2018-2022 che introducano questo obbligo generale. Il governo aveva proposto nel disegno di legge di bilancio 2021 contatori singoli dell'acqua per ogni unità abitativa, ma la norma è stata stralciata nel novembre 2020 e non è mai stata esaminata. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, commi 61-65) ha istituito un bonus idrico di 1.000 euro per sostituire sanitari e rubinetteria, un incentivo facoltativo con 20 milioni di euro per il 2021. I criteri ambientali minimi per l'edilizia del 23 giugno 2022, che chiedono dispositivi di risparmio idrico, valgono solo per gli appalti pubblici e riprendono criteri già in vigore dal 2017.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisognerà realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda potabile

Il programma prevedeva l'obbligo della circolazione forzata dell'acqua calda potabile nelle unità abitative oltre i 100 metri quadrati (e nei condomini con più di tre unità). Non risultano atti del governo o leggi del periodo 2018-2022 che introducano questo obbligo, né disegni di legge del governo sul tema. L'unica misura sull'acqua negli edifici della legge di bilancio 2021 è un bonus per sostituire sanitari e rubinetteria, che non riguarda gli impianti dell'acqua calda.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tutti questi interventi ed altri considerati utili al fine del recupero delle acque meteoriche potranno godere delle detrazioni fiscali del 65% previste dall’attuale disciplina dell’ecobonus.

Il programma estendeva la detrazione del 65% dell'ecobonus agli interventi per il recupero delle acque meteoriche e per il risparmio idrico. Non risultano atti del periodo 2018-2022 che prevedano un'agevolazione fiscale per la raccolta e il riuso delle acque piovane; le proposte di legge su questo incentivo, comprese quelle di parlamentari del M5S (Camera n. 51, Senato n. 620), non sono mai state esaminate. Per il risparmio idrico la legge 178/2020 (art. 1, commi 61-65) ha previsto un bonus di 1.000 euro per sanitari e rubinetteria, per spese del 2021 e con 20 milioni di euro: è un contributo diverso dalla detrazione del 65% e non riguarda le acque piovane.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

a livello Regionale risulta determinante istituire una Cabina di Regia sul dissesto Idrogeologico

Non risultano atti del governo né leggi della legislatura che abbiano istituito cabine di regia regionali sul dissesto idrogeologico a supporto dei commissari straordinari, come prevedeva la proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle nella legislatura precedente (A.C. 3342 del 2015). Il disegno di legge del governo «CantierAmbiente» (A.S. 1422, presentato il 19 luglio 2019) puntava su commissari, nuclei operativi di supporto e una segreteria tecnica presso il Ministero dell'ambiente, senza cabine di regia regionali, e si è fermato in commissione al Senato. La cabina di regia «Strategia Italia» istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 15 febbraio 2019 è un organo nazionale presso la Presidenza del Consiglio, non regionale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è necessario che vengano istituite degli appositi Uffici Geologici Comunali, messi tra di loro in rete

Non risultano atti del governo né leggi della legislatura che abbiano istituito uffici geologici comunali messi in rete e coordinati a livello regionale, come prevedeva la proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle nella legislatura precedente (A.C. 3342 del 2015). Il disegno di legge del governo «CantierAmbiente» (A.S. 1422, presentato il 19 luglio 2019) consentiva ai commissari per il dissesto di avvalersi degli uffici tecnici dei comuni, senza creare uffici geologici, e si è fermato in commissione al Senato. Il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico (decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2019) prevede contributi ai piccoli comuni per interventi di messa in sicurezza, non uffici geologici comunali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si propone una maggiore rappresentanza per le associazioni territoriali e i soggetti competenti tecnicamente, minore rilevanza a Federparchi e ai sindaci

Non risultano atti del governo che abbiano modificato la composizione dei consigli direttivi degli enti parco nel senso indicato (più associazioni e tecnici, meno sindaci e Federparchi). Non risulta un disegno di legge di riforma della legge 394/1991 presentato dal governo nella XVIII legislatura; la proposta di legge A.C. 499 dell'11 aprile 2018, di iniziativa parlamentare, è stata assegnata alla commissione Ambiente della Camera il 24 luglio 2018 senza essere esaminata. L'art. 55 del decreto-legge 76/2020 (legge 120/2020) ha modificato l'art. 9 della legge 394/1991 su nomina del presidente, parità di genere, albo e ruolo del direttore e convenzioni per i progetti degli enti parco, senza toccare la composizione del consiglio direttivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la soluzione consiste quindi nel vietare che gli animali catturati o uccisi in operazioni di controllo faunistico diventino oggetto di vendita

Non risultano atti del governo che vietino la vendita degli animali catturati o abbattuti nei piani di controllo faunistico delle aree protette. La riforma della legge 394/1991 non è stata approvata nella legislatura. L'art. 55 del decreto-legge 76/2020 (legge 120/2020) ha modificato l'art. 11 della legge quadro solo sull'approvazione del regolamento del parco, lasciando invariate le norme su prelievi faunistici e abbattimenti selettivi (commi 3 e 4). Nel periodo valutato è rimasto invariato anche l'art. 19 della legge 157/1992 sul controllo della fauna selvatica.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

È necessario ripristinare il divieto, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale

Il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa esisteva già prima della legislatura (art. 6, comma 17, del decreto legislativo 152/2006): dal 1° gennaio 2016, con la legge di stabilità 2016, la norma fa salvi i titoli già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano modificato questa norma o esteso il divieto alle attività già autorizzate: il testo del comma è rimasto identico per tutto il periodo valutato. La sospensione dei permessi di prospezione e ricerca disposta dall'art. 11-ter del decreto-legge 135/2018 è stata temporanea, fino all'approvazione del piano delle aree idonee, e riguardava l'intero territorio, non il solo mare entro le dodici miglia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Valutazione di impatto sanitario eseguita da un ente terzo per tutti i progetti da sottoporre a VIA.

Il programma chiedeva una valutazione di impatto sanitario affidata a un ente terzo per tutti i progetti soggetti a VIA. La valutazione di impatto sanitario (VIS) era già stata introdotta dal decreto legislativo 104/2017, prima del periodo valutato: l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 152/2006 la richiede solo per alcune categorie di grandi impianti, come le raffinerie e le centrali termiche sopra i 300 MW, e la affida al proponente. Nel mandato valutato il solo atto è il decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019), che adotta le linee guida per redigerla. La norma è rimasta invariata nella sostanza fino a ottobre 2022: non risultano atti del governo che affidino la VIS a un ente terzo o la estendano a tutti i progetti sottoposti a VIA.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si procederà alla liquidazione di SOGESID SpA e al conseguente trasferimento di tutte le sue funzioni in capo al Ministero dell’Ambiente.

Il programma prevedeva la liquidazione di Sogesid e il trasferimento delle sue funzioni al Ministero dell'ambiente, al termine dell'internalizzazione. Nel periodo valutato la società non è stata messa in liquidazione: la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2021 la descrive come società in house del Ministero, con convenzioni quadro rinnovate e con una riduzione dell'assistenza tecnica fissata dal decreto-legge 80/2021 dal 2026 al 2030. Non risultano atti del governo che dispongano la liquidazione.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

progressiva e completa eliminazione di tutti quegli incentivi ancora erogati al sistema fossile

Gli incentivi alle fonti fossili non sono stati eliminati. Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 18, Governo Draghi, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) ha soppresso due voci della tabella A del testo unico sulle accise e un'agevolazione del decreto-legge 69/2013, e ha escluso dal Fondo per la crescita sostenibile i progetti di ricerca su petrolio, carbone e gas. Secondo il Ministero della transizione ecologica sono cinque sussidi, per 105,9 milioni di euro l'anno, a fronte di sussidi alle fonti fossili stimati dal Catalogo ministeriale in 13,1 miliardi di euro nel 2020. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica ha stabilito che la graduale rimozione degli altri vada definita entro il 2025. Nel 2022, per contenere i rincari, il governo ha inoltre ridotto temporaneamente le accise su benzina e gasolio (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 1).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Entro la fine del 2020 il sistema energetico nazionale dovrà abbandonare i combustibili solidi, principalmente il carbone

Il programma fissava la fine del 2020 per abbandonare i combustibili solidi, in particolare il carbone. L'obiettivo non è stato raggiunto: secondo Eurostat il consumo interno lordo di combustibili fossili solidi in Italia è stato di 5,1 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel 2020, 5,5 nel 2021 e 7,4 nel 2022. Non risulta alcun atto che prevedesse l'uscita entro il 2020: il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla Commissione europea all'inizio del 2020, programma la cessazione della produzione elettrica da carbone entro il 2025, con un primo passo al 2023. La legge di bilancio 2020 ha aumentato l'accisa sul carbone usato per produrre energia elettrica, ma non ha fissato una data di chiusura.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

evitati meccanismi di incentivazione volti alla generazione di energia per soli fini commerciali

Il programma chiedeva di legare l'uso di biogas e biometano alle necessità di consumo energetico di chi produce i rifiuti, evitando incentivi alla produzione di energia per soli fini commerciali. Gli incentivi del periodo non prevedono questo legame. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 11, Governo Draghi, in vigore dal 15 dicembre 2021) incentiva con una tariffa il biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale, allo stesso livello per i trasporti e per gli altri usi, e coordina con il nuovo sistema quello del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sul biometano nei trasporti. Non risultano atti del governo che limitino gli incentivi all'autoconsumo del produttore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Definire dei i parametri ambientali di riferimento e delle soglie di tolleranza e attivazione dei dispositivi necessari per il controllo [...] dei potenziali impatti

Non risultano atti del governo, tra giugno 2018 e ottobre 2022, che definiscano parametri ambientali di riferimento e soglie di tolleranza e di attivazione per il controllo degli impatti degli impianti geotermici. Le «Linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media e alta entalpia» del Ministero dello sviluppo economico sono dell'ottobre 2016, quindi anteriori al mandato, e non risultano aggiornate nel periodo. L'unico decreto sulla geotermia adottato nel periodo, quello del Ministro della transizione ecologica del 30 settembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2022), riguarda la posa delle sonde geotermiche per il riscaldamento degli edifici e non fissa soglie di questo tipo.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Predisporre un piano di tutela a copertura di eventuali danni territoriali, anche attraverso una polizza fideiussoria

Non risultano atti del governo che introducano un piano di tutela a copertura dei danni territoriali degli impianti geotermici. Il decreto legislativo 22/2010 già prevede, dal 2010, una fideiussione bancaria o assicurativa per il rilascio del permesso di ricerca (art. 3, comma 11) e della concessione di coltivazione (art. 6, comma 2), ma commisurata al valore delle opere di recupero ambientale, non ai danni al territorio. Quella norma non risulta modificata nel periodo valutato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Predisporre una «zonazione» del territorio su basi geologiche, sismo-tettoniche e idrogeologiche

Non risultano atti del governo che abbiano predisposto una zonazione del territorio per la geotermia nel periodo valutato. Il Ministero dello sviluppo economico aveva già pubblicato una «Zonazione geotermica del territorio italiano», datata marzo 2017, quindi prima del mandato, con dati su base comunale. Quel documento indica come passo successivo la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ma nelle pagine del Ministero sulle risorse geotermiche non compare alcuna carta adottata.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introdurre dei vincoli alle concessioni di ricerca e alla realizzazione di impianti geotermici in base alla vicinanza di aree di produzioni agricole di qualità

Non risultano atti del governo che introducano vincoli alle concessioni di ricerca o ai nuovi impianti geotermici in base alla vicinanza ad aree di produzione agricola di qualità. Il decreto legislativo 22/2010, che disciplina permessi e concessioni, non contiene un criterio di questo tipo. Neppure il documento ministeriale sulla zonazione (marzo 2017) tra i criteri di esclusione indica le aree agricole di pregio.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Rivedere i meccanismi incentivanti garantiti al geotermico [...] confermare detti incentivi solo qualora la produzione di energia non comporti consumo di acqua

Nel periodo valutato non risulta una revisione degli incentivi al geotermico con la condizione richiesta sul consumo di acqua. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) ha definito gli incentivi per eolico a terra, fotovoltaico, idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione. Non ha accolto la richiesta della Conferenza unificata di ammettere la geotermia tradizionale e l'ha rinviata a un provvedimento separato, con motivazioni legate alle emissioni, non al consumo di acqua. Quel provvedimento non fu adottato nel periodo: il decreto «FER 2» che incentiva la geotermia è del giugno 2024.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente vigenti per gli impianti geotermici pilota e quelli ad autorizzazione regionale

Non risultano atti del governo che armonizzino i regimi di incentivazione per gli impianti geotermici pilota e per quelli ad autorizzazione regionale. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) non ha compreso la geotermia tra le fonti incentivate e l'ha rinviata a un provvedimento separato. Le regole in vigore restavano quelle del decreto del 23 giugno 2016 sugli incentivi alle rinnovabili diverse dal fotovoltaico, con i premi per la geotermia, e del decreto del 29 marzo 2018 sulle verifiche per quei premi, entrambi anteriori al mandato. Il decreto «FER 2», che prevede incentivi distinti per la geotermia a emissioni nulle e per quella tradizionale, è del giugno 2024, dopo la fine dei governi valutati.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Includere le previsioni della «direttiva Seveso» nelle operazioni di trivellazione ed esercizio degli impianti geotermici pilota

Non risultano atti del governo che estendano alle operazioni di trivellazione e di esercizio degli impianti geotermici pilota le previsioni della direttiva Seveso, cioè la disciplina sui rischi di incidente rilevante (decreto legislativo 105/2015). Il decreto legislativo 22/2010 sulla geotermia non la richiama. Le modifiche del periodo che toccano la geotermia (decreto-legge 50/2022, art. 6) riguardano altri aspetti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Qualificare come impianti pilota solo quelle soluzioni tecnologiche per cui il contributo di innovazione e sperimentazione sia attestato da specifico brevetto nazionale

Non risultano atti del governo che richiedano un brevetto nazionale per qualificare un impianto geotermico come «pilota». La definizione di impianto pilota resta quella dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010: reiniezione del fluido nelle stesse formazioni, emissioni di processo nulle, potenza non superiore a 5 MW per centrale. Il testo non richiede brevetti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Istituire un sistema di controlli ambientali effettuati dalla ISPRA e dalla competente agenzia regionale per la protezione ambientale, a spese del concessionario

Non risultano atti del governo che istituiscano un sistema generale di controlli ambientali sugli impianti geotermici affidati a ISPRA e alle agenzie regionali, a spese del concessionario. Il decreto interministeriale del 29 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018), adottato dal governo precedente, prevede verifiche delle agenzie regionali per l'ambiente, con costi a carico dei beneficiari, ma solo per riconoscere i premi agli incentivi e non per tutti i concessionari. Nel periodo valutato non è stato adottato un atto analogo di portata generale.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sarà necessario mappare le strutture esistenti, con l’obiettivo di determinare la potenzialità delle strutture non utilizzate e in grado di essere recuperate

Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risultano atti del governo che dispongano una mappatura nazionale degli impianti idroelettrici esistenti e delle strutture non utilizzate recuperabili. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (art. 11-quater, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12) ha riformato solo le regole per assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche alla scadenza. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (dicembre 2019) e il PNRR (2021) prevedono misure per gli impianti esistenti, come il rifacimento e la riforma delle concessioni, ma non una ricognizione delle strutture non utilizzate.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La proposta consiste nell’introduzione di un’imposta ambientale calibrata sull’impronta ecologica di beni e servizi immessi sul mercato nazionale

L'imposta ambientale calibrata sull'impronta ecologica di beni e servizi non è stata introdotta. Nel periodo sono state istituite due imposte ambientali più limitate. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 1042-1047) ha introdotto dal 1° marzo 2019 un'imposta sull'acquisto di auto nuove che superano una soglia di emissioni di CO2. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 634-658) ha istituito l'imposta sui manufatti di plastica monouso, ma la sua applicazione è stata più volte rinviata: al 22 ottobre 2022 la decorrenza era fissata al 1° gennaio 2023. Nessun atto del periodo introduce un'imposta sull'impronta ecologica di tutti i beni e servizi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026