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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

33 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un testo unico per l'Università;

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto un testo unico per l'Università. Il 19 giugno 2019 il governo Conte I ha presentato al Senato un disegno di legge di delega per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca (Atto Senato 1349); il disegno di legge è stato assegnato alla commissione il 10 luglio 2019 e l'esame non è mai iniziato. Nel periodo sono stati adottati solo interventi settoriali (decreti-legge 126/2019 e 1/2020, leggi di bilancio, decreti ministeriali su accreditamento e fondo di finanziamento), senza un riordino organico della normativa universitaria. Tra gli altri disegni di legge di iniziativa del governo della XVIII legislatura, presentati alla Camera o al Senato, nessuno ha per oggetto un testo unico o un riordino dell'università. La legge 30 dicembre 2010, n. 240 è rimasta la base dell'ordinamento universitario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ridisegnare il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del CUN e del CNSU;

Non risultano atti del governo che abbiano ridisegnato il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Il governo Conte I ha presentato il 19 giugno 2019 al Senato la delega sulla codificazione in materia di istruzione, università e ricerca (Atto Senato 1349), che prevedeva tra i criteri di razionalizzare, anche con fusioni o soppressioni, gli enti preposti alla valutazione di scuola e università e di ridurre i componenti degli organi collegiali degli enti vigilati dal ministero; il disegno di legge non è stato esaminato. Le leggi di bilancio 2019-2022 non modificano compiti o composizione dei tre organi; il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, nel testo convertito, ha soltanto aumentato di dieci unità l'organico dell'ANVUR (art. 2, comma 1-bis), e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 14, comma 4-bis) ha portato da quattro a sei anni il mandato del consiglio direttivo dell'ANVUR. L'Agenzia nazionale per la ricerca, istituita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi 240-248 e 250-252), non ha ridefinito l'ANVUR e i commi 240-248 sono stati abrogati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 314). I tre organi sono rimasti coinvolti nei decreti di riparto del fondo, come nel decreto n. 581/2022 (pareri di CUN, CNSU e ANVUR).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

stabilire che il Rettore non sia il rappresentante della sola comunità scientifica, [...] eletto obbligatoriamente anche con voto del personale amministrativo e degli studenti

Non risultano atti del governo che abbiano stabilito che il Rettore sia eletto anche con il voto obbligatorio del personale amministrativo e degli studenti. L'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rimette agli statuti le modalità di elezione del rettore, scelto tra i professori ordinari, senza imporre il voto del personale e degli studenti: il testo dell'articolo 2 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Nella XVIII legislatura nessun disegno di legge di iniziativa del governo, alla Camera o al Senato, riguarda la governance universitaria o l'elezione del rettore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

bilanciare i poteri e le competenze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con un ridimensionamento delle funzioni di quest’ultimo

Non risultano atti del governo che abbiano riequilibrato i poteri di Senato accademico e Consiglio di amministrazione ridimensionando quest'ultimo. L'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (lettere e-i) attribuisce al Consiglio di amministrazione l'indirizzo strategico, la programmazione finanziaria e del personale e l'approvazione del bilancio, e al Senato accademico proposte e pareri obbligatori su didattica, ricerca e servizi agli studenti e l'approvazione dei regolamenti: il testo dell'articolo 2 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Le leggi di bilancio 2019-2022 e i decreti-legge sul settore universitario non toccano la governance degli atenei, e nella XVIII legislatura nessun disegno di legge di iniziativa del governo, alla Camera o al Senato, la riguarda.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che la composizione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione siano elettive e rappresentative dell’intera comunità universitaria

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che cambino la composizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione degli atenei. L'articolo 2, comma 1, della legge 240/2010 già prevedeva un senato accademico su base elettiva, con rappresentanza elettiva degli studenti, e un consiglio di amministrazione di al massimo undici membri, con almeno tre esterni all'ateneo e gli altri scelti secondo lo statuto. Il testo dell'articolo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della XVIII legislatura non c'è alcun testo sulla governance universitaria e le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono norme in materia. Gli statuti dei singoli atenei, che applicano questi principi, sono atti autonomi degli atenei e non sono valutati qui.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre il limite di mandato di ogni carica elettiva (rettore, direttori di dipartimento) prevedendo la non rieleggibilità di queste cariche

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano un limite di mandato per le cariche elettive universitarie. Per il rettore il mandato unico di sei anni, non rinnovabile, era già previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 240/2010 e non è stato modificato. Per i direttori di dipartimento la legge nazionale non fissa limiti di mandato, e l'articolo 2 è rimasto identico dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022. Nessun disegno di legge del governo sul tema risulta tra quelli della XVIII legislatura. Eventuali limiti previsti dagli statuti dei singoli atenei sono atti autonomi degli atenei e non sono valutati qui.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Ridimensionare le competenze, le funzioni e i costi dell’Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca.

Gli atti del periodo vanno in direzione opposta. La legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12, del decreto-legge 1/2020 ha inserito nel decreto (art. 2, comma 1-bis) un aumento di dieci unità della dotazione organica dell'ANVUR, a carico del bilancio dell'Agenzia (250.000 euro nel 2020, 500.000 annui dal 2021). Il decreto-legge 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, ha poi portato da quattro a sei anni la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo (art. 14, comma 4-bis). Il disegno di legge governativo S.1349 del giugno 2019, che avrebbe consentito di razionalizzare o fondere anche gli enti di valutazione, è rimasto assegnato senza che ne iniziasse l'esame.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Stabilire la rappresentatività territoriale e disciplinare nel consiglio direttivo del'ANVUR.

Non risultano atti che impongano una rappresentatività territoriale o disciplinare nel consiglio direttivo dell'ANVUR. La composizione resta quella del DPR 76/2010 (art. 8): sette componenti scelti tra personalità provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su un elenco definito da un comitato di selezione, con almeno due uomini e due donne. Fra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 l'unica modifica del regolamento riguarda la durata dei mandati, portata da quattro a sei anni dal decreto-legge 36/2022 (legge 79/2022).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare l’accesso pubblico ai lavori scientifici secondo gli standard di Horizon 2020 per le ricerche sostenute da finanziamenti pubblici.

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rendano obbligatorio l'accesso pubblico ai lavori scientifici finanziati con fondi pubblici. La norma di riferimento resta l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 91/2013: i soggetti pubblici che finanziano la ricerca devono solo adottare «le misure necessarie per la promozione» dell'accesso aperto, con ripubblicazione in archivi entro 18 mesi (24 per le aree umanistiche e sociali). Il testo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Il d.lgs. 200/2021, che recepisce la direttiva europea sui dati aperti, ha introdotto regole sul riutilizzo dei dati della ricerca, con esclusione delle pubblicazioni scientifiche. Il decreto ministeriale 1110/2019 sulla valutazione della ricerca 2015-2019 (art. 1, comma 3) richiede che i prodotti presentati siano accessibili liberamente e gratuitamente in un repertorio, ma vale solo per i prodotti sottoposti a quella valutazione e non è un obbligo generale per le ricerche finanziate con fondi pubblici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026