Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

43 schede

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La registrazione dell’acquisto dovrà essere fatta attraverso un documento di riconoscimento, ad esempio strisciando la tessera dei servizi

Non risulta alcun atto che introduca la registrazione degli acquisti con la tessera dei servizi e il caricamento automatico della detrazione nel cassetto fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. Il Sistema tessera sanitaria, richiamato dal programma, riguarda le spese mediche. Le leggi di bilancio 2019-2022 non lo estendono ad altri acquisti: la legge 160/2019 (art. 1, commi 679-680) si limita a richiedere il pagamento tracciabile per la detrazione del 19%.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo eliminare gli studi di settore e lo spesometro

Lo spesometro (art. 21 del D.L. 78/2010) è stato abrogato dal 1° gennaio 2019 dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, art. 1, c. 916), approvata prima del voto insieme all'obbligo generale di fattura elettronica; i governi valutati ne hanno solo gestito le ultime scadenze (il decreto-legge 87/2018 ha spostato al 28 febbraio 2019 l'invio dei dati del terzo trimestre 2018). Anche gli studi di settore erano stati sostituiti prima del voto dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA, art. 9-bis del D.L. 50/2017), che lo stesso programma descrive come studi di settore cambiati «solo nel nome». Gli ISA non sono stati eliminati: il decreto del Ministro dell'economia del 28 dicembre 2018 ne ha approvati altri 106, oltre ai 69 del marzo 2018, e nel testo vigente al 22 ottobre 2022 restano in vigore, anche come base per le strategie di controllo di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che li aboliscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

accorpamento delle 16.000 banche dati già in essere, che vogliamo ridurre a 10

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che dispongano l'accorpamento delle banche dati pubbliche in 10, né una ricognizione che attesti la riduzione. Le leggi di bilancio 2019-2022 non lo prevedono. L'intervento più vicino è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale), che rende interoperabili i sistemi delle amministrazioni con interfacce informatiche e non li accorpa. La legge 160/2019 (art. 1, c. 682) autorizza l'Agenzia delle entrate a usare le interconnessioni con le altre banche dati per l'analisi del rischio: è un utilizzo, non un accorpamento.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'internalizzazione piena ed effettiva della funzione della riscossione direttamente in seno all'Agenzia delle entrate, mediante la costituzione di un dipartimento interno

La riscossione nazionale non è stata internalizzata in un dipartimento dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, istituita dal 1° luglio 2017 dall'art. 1 del D.L. 193/2016, è rimasta un ente pubblico economico con autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, c. 14) ne ha rafforzato il legame con l'Agenzia delle entrate: l'ente è sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia, il suo direttore è il direttore dell'Agenzia e il comitato di gestione è formato da lui e da due dirigenti dell'Agenzia. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che sopprimano l'ente o ne cambino la natura giuridica.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si prevede la revisione della disciplina relativa al contenuto del ruolo con una significativa integrazione del contenuto informativo degli atti della riscossione

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che integrino il contenuto informativo del ruolo e della cartella di pagamento. Gli artt. 12 e 25 del D.P.R. 602/1973 sono uguali, quanto al contenuto di ruolo e cartella, nei testi vigenti al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022; all'art. 12 è stato aggiunto solo il comma 4-bis (D.L. 146/2021, art. 3-bis), che rende non impugnabile l'estratto di ruolo. Alcuni dati indicati dal programma erano già previsti: il riferimento all'atto presupposto o la motivazione nel ruolo (art. 12, c. 3) e il responsabile del procedimento nella cartella (D.L. 248/2007, art. 36, c. 4-ter). La legge 234/2021 (art. 1, c. 15) ha abolito, per i carichi affidati dal 2022, gli oneri di riscossione a carico del debitore; il nuovo modello di cartella approvato dall'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2022 è stato adottato per togliere quella voce, non per aggiungere informazioni come il calcolo degli interessi di mora.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’introduzione di un risarcimento/indennizzo in via diretta ed automatica in favore del contribuente leso da un atto o attività illegittima dell’amministrazione finanziaria

Non risulta che nel mandato sia stato introdotto un risarcimento o indennizzo automatico per il contribuente colpito da un atto illegittimo dell'amministrazione finanziaria. Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), nel testo vigente al 22 ottobre 2022, non prevede indennizzi automatici. Restano le norme del processo tributario (art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 546/1992, che richiama l'art. 96 del codice di procedura civile), che prevedono una condanna decisa dal giudice e non un indennizzo automatico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ampliamento delle condizioni di acceso alla procedura speciale di sospensione amministrativa dei ruoli [...] a tutti i casi di illegittimità del ruoli e degli atti successivi

Non risulta alcun ampliamento della sospensione legale della riscossione prevista dalla legge 228/2012 (art. 1, commi 537-543). Nel testo vigente al 22 ottobre 2022 il comma 538 elenca ancora soltanto cinque casi in cui il debitore può presentare la dichiarazione al concessionario: prescrizione o decadenza, sgravio, sospensione amministrativa, sospensione o sentenza di annullamento in un giudizio senza il concessionario, pagamento anteriore al ruolo. Non è prevista una clausola generale di illegittimità del ruolo o degli atti successivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituzione di organismi di mediazione anche attraverso l’impiego del Garante del contribuente

Non risulta l'istituzione di organismi di mediazione tributaria con l'impiego del Garante del contribuente. La mediazione tributaria esisteva già prima del periodo valutato: l'art. 17-bis del decreto legislativo 546/1992 (reclamo e mediazione per le liti fino a 50.000 euro) la affida, per le Agenzie fiscali, a strutture diverse e autonome da quelle che hanno curato l'atto. Il Garante del contribuente (art. 13 della legge 212/2000) ha compiti di segnalazione, di richiesta di chiarimenti e di avvio dell'autotutela, ma non di mediazione. La legge 130/2022 sulla giustizia tributaria non gli ha attribuito funzioni di mediazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di risposta alle istanze di autotutela amministrativa con estensione del principio del silenzio assenso per i casi di vizi formali dell’atto [...]

Nel periodo valutato non è stato introdotto un obbligo per l'amministrazione finanziaria di rispondere alle istanze di autotutela, né il silenzio-assenso per i vizi formali. Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), nel testo vigente al 22 ottobre 2022, cita l'autotutela solo nell'obbligo di indicare l'organo a cui chiedere il riesame (art. 7) e tra i compiti del Garante (art. 13). L'articolo 10-quater sull'autotutela obbligatoria risulta non ancora esistente a quella data: è stato aggiunto dopo la fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Reintroduzione delle Black list dei paradisi fiscali, ricomprendendovi tutti i Paese di fatto non collaborativi

Non risultano atti del governo che reintroducano black list dei paradisi fiscali estese a tutti i Paesi non collaborativi. Nel testo unico delle imposte sui redditi vigente al 22 ottobre 2022 i commi 10-12-bis dell'art. 110, che regolavano l'indeducibilità dei costi verso Stati a fiscalità privilegiata, restano abrogati dalla legge 208/2015. Il decreto legislativo 142/2018 (GU n. 300 del 28 dicembre 2018) ha introdotto l'art. 47-bis, che individua i regimi privilegiati con criteri generali, cioè un livello di tassazione inferiore alla metà di quello italiano, e non con un elenco di Paesi. Un elenco, quello dell'Unione europea dei Paesi non cooperativi, è stato richiamato nel 2020 solo per escludere alcune società dalle garanzie SACE del decreto-legge 23/2020.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

esclusione delle società aventi rapporti stabili con i paradisi fiscali dagli appalti pubblici e dall’accesso ai fondi ed agevolazioni statali e regionali

Non risulta un'esclusione generale dagli appalti pubblici e da fondi e agevolazioni statali e regionali delle società con rapporti stabili con i paradisi fiscali. Il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016) non prevede cause di esclusione legate ai paradisi fiscali. L'unica misura del periodo riguarda un solo strumento: la legge 40/2020 (GU n. 143 del 6 giugno 2020), convertendo il decreto-legge 23/2020, ha escluso dalle garanzie SACE sui prestiti alle imprese, concedibili fino al 30 giugno 2022, le società che controllano o sono controllate da società residenti in Paesi dell'elenco UE dei non cooperativi a fini fiscali, salvo prova di un'attività economica effettiva. La stessa esclusione non è stata prevista per il Fondo di garanzia per le PMI né per altre agevolazioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinando la vigenza della norma che prevede l’indeducibilità integrale (salvo prova contraria) dei costi provenienti da operazioni poste in essere con stati a fiscalità privilegiata

L'indeducibilità integrale dei costi da operazioni con Stati a fiscalità privilegiata non è stata ripristinata. L'art. 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi (con i commi 11, 12 e 12-bis) è stato abrogato dalla legge 208/2015 e, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, risulta ancora abrogato. Non c'è un atto del periodo che lo reintroduca: il decreto legislativo 142/2018 ha modificato altre norme sui regimi fiscali privilegiati (art. 47-bis) senza ripristinare l'indeducibilità dei costi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’aumento della tassazione in materia di società di comodo

La tassazione delle società di comodo non è stata aumentata. L'art. 30 della legge 724/1994 (soglie di operatività e coefficienti di reddito minimo) ha lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022, e la maggiorazione di 10,5 punti dell'aliquota Ires (decreto-legge 138/2011, art. 2, comma 36-quinquies) è rimasta invariata. Il decreto-legge 73/2022 (GU n. 143 del 21 giugno 2022, art. 9) ha invece abrogato, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica (art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del decreto-legge 138/2011), che le equiparava alle società non operative. È un intervento nel senso opposto a quello promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rendere deducibili totalmente le spese di contributo unificato sino a 500€ annui

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rendano interamente deducibile il contributo unificato fino a 500 euro l'anno. Gli oneri deducibili dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986), nel testo vigente al 22 ottobre 2022, non comprendono il contributo unificato. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha previsto solo un credito d'imposta pari al contributo unificato versato, fino a 518 euro, per i giudizi che si chiudono dopo un accordo raggiunto in mediazione, con effetto dal 30 giugno 2023.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Rendere deducibili/detraibili le spese legali vincolate ad un processo anche per le persone fisiche sino ad € 2.000 annui.

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rendano deducibili o detraibili le spese legali di un processo sostenute dalle persone fisiche fino a 2.000 euro l'anno. Gli oneri deducibili (art. 10) e detraibili (art. 15) del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, non comprendono queste spese. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha previsto un credito d'imposta solo per il compenso dell'avvocato nella procedura di mediazione, fino a 600 euro per procedura, con effetto dal 30 giugno 2023.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la deducibilità spese per iscrizione ad associazioni e per attestazioni di qualificazione ai sensi della L. 4/2013

Non risultano atti del periodo valutato che abbiano introdotto una deduzione specifica per le spese di iscrizione alle associazioni professionali e per le attestazioni di qualificazione previste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, riscritto dall'art. 9 della legge 22 maggio 2017, n. 81, elenca le spese di formazione e aggiornamento, convegni, certificazione delle competenze e garanzia contro il mancato pagamento che i professionisti possono dedurre per intero entro limiti annui. Il testo in vigore il 21 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018 e non nomina le quote associative né le attestazioni della legge 4/2013.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la sospensione, in caso di malattia e infortunio, anche dal versamento di tributi, imposte ed esclusione dagli studi di settore

Non è stata introdotta la sospensione dei versamenti di tributi e imposte per il lavoratore autonomo malato o infortunato, da affiancare a quella dei contributi già prevista dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 14, comma 3). La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 927-944) ha previsto una sospensione dei termini tributari in caso di ricovero o cure domiciliari del libero professionista iscritto a un albo. Riguarda però gli adempimenti «a carico del cliente» che il professionista esegue in base a un mandato anteriore al ricovero (commi 929 e 934): tutela i suoi clienti, non sospende le imposte dovute dal professionista. Non risultano atti del periodo che escludano dagli studi di settore, dal 2018 sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, chi è malato o infortunato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’introduzione dell’IVA al 4% per l’acquisto di prodotti neonatali, per l’infanzia e per la terza età

L'IVA al 4% per i prodotti neonatali, per l'infanzia e per la terza età non è stata introdotta. Nel testo del d.P.R. 633/1972 vigente a ottobre 2022 la tabella A non prevede l'aliquota del 4% per pannolini o altri prodotti per neonati e per l'infanzia, né per una categoria di prodotti per la terza età; restano al 4% solo voci già previste prima del 2018, come protesi e ausili per invalidi. Nel mandato la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 13) ha ridotto al 10% l'aliquota su assorbenti e tamponi per l'igiene femminile, prodotti diversi da quelli promessi. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano ridotto l'IVA sui prodotti per neonati, infanzia e terza età.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

aumentare l’importo detraibile per l’assunzione di colf e badanti

L'importo detraibile per l'assunzione di colf e badanti non è stato aumentato. Nel testo unico delle imposte sui redditi vigente a ottobre 2022 la detrazione del 19% per gli addetti all'assistenza personale in caso di non autosufficienza è ancora limitata a spese fino a 2.100 euro, per redditi complessivi fino a 40.000 euro (art. 15, comma 1, lettera i-septies). Anche la deduzione dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza familiare resta fissata a 3 milioni di lire, cioè 1.549,37 euro (art. 10, comma 2). Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022, nel testo originario, non modificano queste norme. Non risultano atti dei governi valutati che alzino la detrazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026