Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001
prevedendo che la stessa attività istruttoria possa svolgersi senza il suo coinvolgimento
Il governo ha riformato il processo solo per le controversie societarie. Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (in vigore dal 1° gennaio 2004) ha introdotto un rito in cui la fase iniziale si svolge tra le parti: gli avvocati si scambiano gli atti difensivi, in cui possono formulare le richieste di prova e produrre documenti (art. 6), e notificano l'istanza di fissazione dell'udienza (art. 8); il giudice interviene dopo. L'assunzione delle prove è invece rimasta al giudice: l'art. 16 la affida al tribunale in composizione collegiale, che può delegarla a un suo componente. Il codice di procedura civile, per le cause ordinarie, non è stato riformato in questo senso nel mandato.
- Fonte: programma elettorale, Piano di governo, strategia 3.2 "Giustizia civile" (strategie/3-2.pdf), p. 51
- Prova: D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 16 (testo originario): il tribunale in composizione collegiale procede all'assunzione dei mezzi di prova, eventualmente delegandola al relatore; l'art. 6 consente richieste istruttorie e nuovi documenti nelle memorie scambiate tra le parti, l'art. 8 regola l'istanza di fissazione dell'udienza notificata tra le parti
Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026