Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Casa delle Libertà, 2001

Principali partiti: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, CCD-CDU, Nuovo PSI

Governi valutati: Governo Berlusconi II, Governo Berlusconi III

Il Piano era pubblicato in 51 file; l'impronta digitale si riferisce al testo completo ricomposto nell'ordine dell'indice. Le copie d'archivio del Piano sono del 2003-2005, quella del Contratto è del 2002.

  • 38 mantenute
  • 74 in parte
  • 80 non mantenute
  • 0 in corso
  • 6 non valutabili
Leggi le 217 promesse troppo generiche per essere verificate

111 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

9 schede

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

prevedendo che la stessa attività istruttoria possa svolgersi senza il suo coinvolgimento

Il governo ha riformato il processo solo per le controversie societarie. Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (in vigore dal 1° gennaio 2004) ha introdotto un rito in cui la fase iniziale si svolge tra le parti: gli avvocati si scambiano gli atti difensivi, in cui possono formulare le richieste di prova e produrre documenti (art. 6), e notificano l'istanza di fissazione dell'udienza (art. 8); il giudice interviene dopo. L'assunzione delle prove è invece rimasta al giudice: l'art. 16 la affida al tribunale in composizione collegiale, che può delegarla a un suo componente. Il codice di procedura civile, per le cause ordinarie, non è stato riformato in questo senso nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Abrogazione di quei reati la cui offensività non è più percepita come tale dalla società

Il Piano non elencava i reati da abrogare, ma indicava il criterio dell'offensività «non più percepita» dalla società. Nel mandato non risulta una legge generale di depenalizzazione. La legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006), sui reati di opinione, ha abrogato alcuni delitti del codice penale (articoli 269, 272, 279, 292-bis, 293 e 406, tra cui la propaganda e l'apologia sovversiva) e ha sostituito la reclusione con la multa per altri, come il vilipendio della bandiera (art. 292) e quello delle istituzioni costituzionali (art. 290). L'intervento segue il criterio del Piano, ma riguarda una sola materia.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Misure sui termini e sulle impugnazioni per assicurare la ragionevole durata

Il Piano prometteva misure sui termini e sulle impugnazioni per assicurare la ragionevole durata dei processi penali. La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (in vigore dal 9 marzo 2006) ha limitato l'appello contro le sentenze di proscioglimento, ammesso ormai solo in presenza di una nuova prova decisiva. La legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha cambiato la disciplina della prescrizione, cioè i termini entro cui il reato si estingue, insieme a quella della recidiva e delle attenuanti. Nel mandato non risulta invece una revisione dei termini del processo penale. La promessa è stata quindi attuata solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riduzione dell'area riservata alla pena detentiva, ricorso alla pena pecuniaria e revisione del sistema sanzionatorio

Il Piano prometteva di ridurre l'area della pena detentiva, di ricorrere di più alla pena pecuniaria e di rivedere il sistema sanzionatorio. Nel mandato sono state approvate alcune misure in questa direzione. La legge 1° agosto 2003, n. 207 ha sospeso l'ultima parte della pena detentiva, fino a due anni, per i condannati che ne avevano scontato almeno metà, una sola volta e con alcune esclusioni. La legge 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 11) ha sostituito la reclusione con la multa per il vilipendio della Repubblica e della nazione e per l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (art. 7) ha previsto la detenzione domiciliare per i condannati con più di settant'anni, con alcune esclusioni. La stessa legge ha però aumentato altre pene, per esempio quella per la partecipazione ad associazione mafiosa da 3-6 a 5-10 anni, e ha limitato i benefici per i recidivi. Il progetto di nuovo codice penale della commissione ministeriale presieduta da Carlo Nordio non è diventato legge e non è stata approvata una revisione organica del sistema sanzionatorio.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Collocazione fuori dal “comparto ministeri” del personale civile delle carceri e restituzione al direttore del carattere di figura “unica”

Il Piano prometteva di collocare il personale civile delle carceri fuori dal comparto ministeri e di restituire al direttore il carattere di figura unica. La legge 27 luglio 2005, n. 154 ha delegato il governo a creare una carriera dirigenziale penitenziaria per direttori di istituto, direttori di ospedale psichiatrico giudiziario e direttori di servizio sociale, con rapporto di diritto pubblico e un procedimento negoziale proprio. Il d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 ha attuato la delega: la carriera è unitaria e il dirigente responsabile dell'istituto coordina anche il personale di polizia penitenziaria. La riforma riguarda solo il personale direttivo e dirigenziale: il resto del personale civile è rimasto nelle aree funzionali del contratto dei ministeri, alle quali lo stesso decreto fa riferimento per i concorsi.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Ogni anno il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Interni presenteranno al Parlamento una relazione

Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma l'obbligo è previsto già dall'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per la giustizia, la legge 25 luglio 2005, n. 150 (art. 2, comma 29) ha riscritto l'art. 86 dell'ordinamento giudiziario: entro venti giorni dall'inizio di ogni anno giudiziario il Ministro rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia e sui programmi legislativi del governo. Il 18 gennaio 2006 il Ministro ha reso alla Camera le comunicazioni previste dalla nuova norma, seguite dal voto di una risoluzione. Non è stata invece istituita una sessione unica su sicurezza e giustizia, con una relazione dei due ministri sul lavoro di procure, tribunali e forze dell'ordine.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Si prevede un organismo ad hoc, a maggiore garanzia dei magistrati, l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, la tipicizzazione degli illeciti

Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, adottato in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150 e in vigore dal 5 aprile 2006, ha elencato gli illeciti disciplinari dei magistrati (articoli 2-4) e ha stabilito che il procuratore generale presso la Cassazione «ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare» (art. 14, comma 3). Il Piano prometteva anche un organismo ad hoc per la materia disciplinare. Il decreto non lo ha creato: i procedimenti sono rimasti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (art. 17). Sono dunque attuati due punti su tre.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Separazione giudici-pubblici ministeri. Immissione dei magistrati in due ruoli distinti dopo un percorso iniziale comune

La legge delega 25 luglio 2005, n. 150 ha riformato l'ordinamento giudiziario e il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ne ha attuato la parte su accesso e funzioni dei magistrati. La riforma ha distinto le funzioni giudicanti da quelle requirenti: nella domanda per il concorso, che resta unico, il candidato sceglie se accedere ai posti di giudice o di pubblico ministero; il passaggio all'altra funzione è consentito solo entro il terzo anno di esercizio delle prime funzioni, con un concorso per titoli, un corso di formazione e l'assegnazione in un altro distretto, e poi è escluso. Non ha però istituito due ruoli distinti: i magistrati restano in un unico ruolo, con un solo Consiglio superiore della magistratura. Il decreto prevedeva che le sue norme avessero effetto dal novantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, quindi dopo la fine del mandato. Il governo successivo ne ha sospeso l'efficacia (legge 24 ottobre 2006, n. 269) e lo ha poi modificato con la legge 30 luglio 2007, n. 111.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riforma e velocizzazione del processo civile

L'Agenda prevedeva la riforma e la velocizzazione del processo civile entro il secondo anno di governo, cioè entro l'11 giugno 2003. Nel termine il governo ha approvato il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 2004, che ha introdotto un rito più rapido, ma solo per le controversie societarie, bancarie e finanziarie. La riforma del processo ordinario di cognizione è arrivata dopo la scadenza: il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riscritto gli articoli 180, 183 e 184 del codice di procedura civile (trattazione orale, prima udienza, preclusioni). La stessa legge ha delegato il governo a riformare il giudizio di cassazione e l'arbitrato, e la delega è stata attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. L'esito è coerente con la scheda corrispondente di «Il conto» sulla revisione dei codici.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026