Programma 2022 · valutata sul governo Meloni · 11 agosto 2022
creazione di un sistema di protezione della casa e immediato sgombero delle case occupate
Il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (art. 10), convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis del codice penale): chi lo occupa con violenza o minaccia, o se ne appropria con artifizi o raggiri, è punito con la reclusione da due a sette anni. Lo stesso articolo ha aggiunto l'art. 321-bis al codice di procedura penale: su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone con decreto la reintegrazione nel possesso. Solo se l'immobile è l'unica abitazione effettiva del denunciante la polizia giudiziaria può ordinare subito il rilascio e reintegrarlo, con convalida del giudice entro dieci giorni dalla richiesta del pubblico ministero. Per le altre abitazioni occupate il rilascio passa dal decreto del giudice, e gli immobili non destinati a domicilio restano fuori dalla nuova norma.
- Fonte: programma elettorale, punto 5 "Sostegno alla famiglia e alla natalità", p. 6
- Prova: Art. 10 del DL 48/2025 (testo in vigore dal 12 aprile 2025): nuovo art. 634-bis c.p. (occupazione con violenza o minaccia di immobile destinato a domicilio altrui, reclusione da 2 a 7 anni) e nuovo art. 321-bis c.p.p. (reintegrazione con decreto del giudice; rilascio immediato da parte della polizia giudiziaria solo se è l'unica abitazione effettiva del denunciante; convalida entro dieci giorni dalla richiesta).
Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026